Sentenza del 26/04/2019 n. 2526 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso intimazione IVA- Notifica della presupposta cartella per crediti tributari antecedenti la dichiarazione di fallimento al curatore fallimentare- Omessa notifica al contribuente fallito- Illegittimità della intimazione -Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'intimazione riguardava crediti tributari anteriori alla dichiarazione di fallimento. La relativa cartella di pagamento era stata notificata soltanto al curatore fallimentare e non anche al contribuente fallito. La controversia verteva quindi sulla validità della notifica della cartella e, di conseguenza, dell'intimazione fondata su di essa.
La decisione
L'intimazione di pagamento è stata ritenuta illegittima. Per i crediti tributari sorti prima della dichiarazione di fallimento, la cartella deve essere notificata sia al curatore fallimentare, quale soggetto rappresentativo della procedura, sia al contribuente fallito, che conserva la propria legittimazione rispetto agli obblighi tributari personali. La sola notifica al curatore non è sufficiente e non può validamente fondare la successiva intimazione.
Norme richiamate
Principi in materia di notificazione degli atti tributari al contribuente fallito e al curatore fallimentare
La notifica degli atti relativi a crediti tributari anteriori al fallimento deve essere effettuata sia al curatore fallimentare sia al contribuente fallito; la notifica al solo curatore non perfeziona validamente il procedimento nei confronti del contribuente.
Cassazione, sentenza n. 1144/2011
Richiamata quale precedente conforme al principio secondo cui la cartella relativa a crediti tributari anteriori al fallimento deve essere notificata anche al contribuente fallito.
Cassazione, sentenza n. 8279/2008
Richiamata quale ulteriore precedente conforme sulla necessità della doppia notificazione al curatore e al contribuente fallito.
Massime di principio
- Quando un debito tributario è anteriore alla dichiarazione di fallimento, la notifica dell'atto non deve essere indirizzata esclusivamente alla procedura concorsuale: occorre verificare anche la notifica personale al contribuente fallito.
- La notifica al curatore tutela la procedura fallimentare, ma non sostituisce necessariamente quella dovuta al contribuente, soprattutto per gli effetti personali dell'obbligazione tributaria e per la decorrenza dei termini di impugnazione.
- Un atto successivo della riscossione, come un'intimazione di pagamento, può risultare illegittimo se l'atto presupposto non è stato validamente notificato a tutti i destinatari necessari.
- In casi analoghi è opportuno controllare la data di origine del credito, la data della dichiarazione di fallimento, i destinatari indicati nelle relate di notifica e l'eventuale notifica separata sia al curatore sia al contribuente fallito.
Testo integrale
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