Sentenza del 24/04/2019 n. 510 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
PROCESSO TRIBUTARIO - nullità della sentenza di primo grado - carattere rescindente e rescissorio dell'appello
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Savona che aveva rigettato il ricorso contro una cartella di pagamento di euro 1.246,45 per IRPEF 2012. Ha contestato, anzitutto, l'erronea formulazione del dispositivo e l'omessa motivazione della sentenza. Nel merito ha dedotto l'inesistenza o invalidità della notifica della cartella tramite PEC, perché il documento era stato trasmesso in formato PDF anziché P7M; l'illegittimità del ricorso al controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, ritenendo necessario un avviso di accertamento; e l'erroneo disconoscimento della detrazione degli interessi passivi sul mutuo per asserita mancata dimora abituale nell'immobile. Il contribuente ha sostenuto che l'iscrizione anagrafica, la partecipazione alle assemblee condominiali, l'esercizio del diritto di voto e i consumi delle utenze dimostrassero la sua residenza effettiva nell'immobile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la pretesa fiscale. Ha stabilito che l'eventuale nullità della sentenza di primo grado si converte in motivo di gravame e che l'appello ha carattere sia rescindente sia rescissorio: il giudice d'appello può quindi sostituire la decisione impugnata senza rinviare la causa alla Commissione di primo grado, salvo i casi previsti dalla legge. L'eccezione relativa al formato PDF della notifica PEC è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata, poiché i formati PAdES (PDF) e CAdES (P7M) sono equivalenti e la notifica aveva raggiunto il suo scopo. È stato ritenuto legittimo il controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973, trattandosi della verifica di oneri detraibili indicati nella dichiarazione. Nel merito, il contribuente non ha provato la dimora abituale nell'immobile: la residenza anagrafica e gli episodi di partecipazione alla vita condominiale o politica locale non sono stati considerati sufficienti, mentre l'Amministrazione ha dimostrato che il centro degli interessi familiari e professionali era in Lombardia. È stata inoltre confermata la ripresa relativa alle spese mediche, non essendo stata specificamente contestata in appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per ciascuna fase di giudizio.
Norme richiamate
Art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992
Il rinvio generale alle norme del codice di procedura civile consente di applicare al processo tributario il principio della conversione delle nullità della sentenza in motivi di impugnazione.
Art. 161 c.p.c.
Le nullità della sentenza devono essere fatte valere mediante i mezzi di impugnazione; nel giudizio d'appello, la censura di nullità consente al giudice di riesaminare la controversia nei limiti dei motivi devoluti.
Art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992
Il rinvio al giudice di primo grado è ammesso solo nei casi espressamente previsti; la mera nullità della sentenza non impone automaticamente la rimessione, poiché il giudice d'appello può decidere direttamente la controversia.
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Anche per le notifiche PEC, l'eventuale vizio formale non determina nullità quando l'atto è pervenuto al destinatario e ha consentito l'esercizio del diritto di difesa.
Art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973
Il controllo formale consente all'Amministrazione di verificare la corretta indicazione e documentazione degli oneri deducibili e detraibili dichiarati, compresi gli interessi passivi su mutui, senza necessità di emettere un avviso di accertamento quando si rettifica un'agevolazione non spettante risultante dalla dichiarazione.
Art. 15 del TUIR
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
La detrazione degli interessi passivi sul mutuo richiede la dimora abituale nell'immobile. La sola residenza anagrafica o la presenza episodica non è necessariamente sufficiente; la dimora deve essere dimostrata mediante elementi concreti e complessivi.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 e art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è tenuta, in linea generale, a rifondere le spese di lite, salvo motivi per la compensazione.
Cass. n. 10266/2018
Le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf.
La trasmissione via PEC di un documento firmato in formato PDF/PAdES può essere valida quanto quella in formato P7M/CAdES, purché siano garantite autenticità e integrità del documento.
Cass., Sezioni Unite, n. 7665/2016
Il principio di raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 c.p.c. si applica anche alle notificazioni effettuate tramite PEC.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la nullità della sentenza di primo grado deve normalmente essere fatta valere con l'appello; il giudice d'appello può decidere direttamente il merito, senza rinviare automaticamente la causa al primo giudice.
- Una contestazione puramente formale della notifica, come l'utilizzo del formato PDF anziché P7M, non è di regola sufficiente: occorre dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Inoltre, i formati PAdES e CAdES sono generalmente considerati equivalenti.
- Il controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973 può riguardare la spettanza e la documentazione degli oneri detraibili indicati in dichiarazione, inclusi gli interessi passivi sul mutuo, quando l'Amministrazione verifica dati e documenti dichiarati dal contribuente.
- Per ottenere la detrazione degli interessi sul mutuo per l'abitazione principale non basta normalmente la sola residenza anagrafica: è necessario dimostrare la dimora abituale con un insieme coerente di elementi, quali consumi, utenze, domicilio familiare, attività lavorativa e altri indici effettivi di vita quotidiana.
- La partecipazione a singoli eventi locali, come assemblee condominiali o votazioni, costituisce un indizio limitato e, da sola, non prova la dimora abituale.
- Nel giudizio d'appello, le questioni nuove possono essere dichiarate inammissibili se non erano state proposte in primo grado; è quindi importante formulare tempestivamente tutte le contestazioni contro l'atto tributario.
- La parte che non contesta specificamente una determinata ripresa fiscale in appello rischia che essa venga confermata senza un nuovo esame nel merito.
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