Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 7742/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 404/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202309619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: cartella di pagamento per euro 192.057,37 relativa al prelievo latte sulle consegne per i periodi 2001/02 e 2008/2009, e presupposto ruolo ordinario; in appello è impugnata la sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 404/2023, che aveva respinto il ricorso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'azienda agricola ha appellato la sentenza del TAR Lombardia - Brescia n. 404/2023, che aveva respinto l'impugnazione della cartella di pagamento n. 022 2021 0012054868000 e del ruolo ordinario n. 2021/004542, reso esecutivo il 23 giugno 2021, per il recupero di euro 192.057,37 a titolo di prelievo latte sulle consegne. Nel corso del giudizio d'appello l'azienda ha chiesto il rinvio, riferendo di avere presentato il 29 luglio 2025 istanza di definizione transattiva ai sensi dell'art. 10-ter della legge n. 103/2023, come modificato dalla legge n. 207/2024, e che la procedura era ancora pendente. Le Agenzie avevano chiesto la decisione senza discussione. Il testo non espone i motivi di merito dell'appello.

La decisione

Il Collegio ha accolto l'istanza di rinvio e disposto un incombente istruttorio, senza decidere i motivi d'appello né riformare o confermare la sentenza impugnata. Ha rilevato che il meccanismo previsto dall'art. 10-ter della legge n. 103/2023 dipende da atti attuativi non conosciuti e che la legge non disciplina gli effetti dell'attivazione della procedura sui giudizi pendenti; la durata incerta della procedura rende quindi necessario acquisire informazioni anche per valutarne la compatibilità con il principio della ragionevole durata del processo. Ha assegnato all'amministrazione 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per illustrare le disposizioni attuative predisposte e riferire sullo stato e sui tempi di definizione della procedura relativa all'appellante. La fissazione della nuova udienza è rimessa al Presidente titolare. Non è riportata una statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, come modificato dall'art. 1, comma 554, l. n. 207/2024

    che il nuovo art. 10 ter della L. n. 103/2023 è previsione normativa che si presenta come minus quam perfecta atteso che la concreta possibilità di accedere al meccanismo da essa previsto risulta subordinata all’adozione di atti attuativi allo stato non conosciuti ed inoltre, non sono disciplinate le conseguenze giuridiche che l’attivazione della procedura di che trattasi è destinata a sortire sui giudizi in essere;

    La procedura di definizione transattiva richiede atti attuativi e la legge non stabilisce quali effetti la sua attivazione produca sui giudizi pendenti; la pendenza della procedura non determina quindi, sulla base degli elementi disponibili, un effetto processuale definito.

  • art. 111, comma 1, Cost.

    che la perdurante pendenza della procedura in assenza di elementi certi circa la tempistica della sua definizione impone al Collegio di valutare la compatibilità del meccanismo conciliativo con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, comma 1, Cost.;

    Quando la procedura conciliativa resta pendente senza tempi certi di conclusione, il giudice deve considerarne la compatibilità con la ragionevole durata del processo e può acquisire dall'amministrazione informazioni sullo stato e sui tempi della procedura.

Massime di principio

  • Quando una procedura conciliativa prevista dalla legge è subordinata ad atti attuativi non conosciuti e la disciplina non chiarisce gli effetti della sua attivazione sui giudizi pendenti, la sola pendenza della procedura non consente di presumere un effetto processuale definito.
  • Se la pendenza di una procedura conciliativa, priva di tempi certi di conclusione, può incidere sulla durata del giudizio, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire dall'amministrazione informazioni sulle disposizioni attuative, sullo stato della procedura e sui tempi di definizione.

Come è indicizzato

MaterieAppelloBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.