Ordinanza n. 16761/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'esecuzione integrale ed effettiva (ottemperanza) della sentenza n. 2116 del 3 febbraio 2026 resa dal T.A.R. Lazio, Sede di Roma - Sez. IV-quater, nel procedimento R.G. 14437/2025, relativa ad istanza d’accesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 2116 del 3 febbraio 2026, resa in materia di accesso, relativa alla documentazione sulla classificazione degli ippodromi approvata con D.D.G. n. 662731 del 16 dicembre 2024
Esito
La controversia
La società ha promosso il giudizio per l’esecuzione integrale della sentenza n. 2116/2026, sostenendo che la documentazione ostesa dal Ministero non consente di riprodurre il calcolo utilizzato per la classificazione degli ippodromi del 16 dicembre 2024. Ha chiesto un ordine puntuale di esibizione dei documenti che l’Amministrazione avrebbe formato o acquisito, tra cui fogli Excel, matrici, autovettori e punteggi; dati e regole per l’assegnazione delle fasce e dei giudizi; parametri e valori impiegati; giudizi degli esperti e verbali; dati di origine delle scommesse. Per i documenti non formati, ha domandato un’attestazione formale del dirigente responsabile, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di mancata ottemperanza. Ha inoltre chiesto l’autorizzazione al deposito tardivo di relazioni tecniche, che contestano l’incompletezza e l’incoerenza della documentazione prodotta. Il Ministero ha sostenuto di avere integralmente eseguito la sentenza, depositando tutta la documentazione in proprio possesso, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere; ha eccepito che le contestazioni sulla riproducibilità e sulla coerenza metodologica della classificazione esulano dal giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR non ha deciso se la sentenza sia stata integralmente eseguita, né le richieste di ulteriore ostensione o di nomina del commissario ad acta. Ha differito la trattazione per consentire alle parti di interloquire, nel rispetto dei termini processuali, sulla documentazione e sulle relazioni tecniche depositate in prossimità dell’udienza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2027. L’ordinanza non contiene una statuizione definitiva sulle eccezioni o sulle domande.
Norme richiamate
la società ricorrente con istanza depositata in data 12.10.2026 ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a., al deposito (tardivo) contestuale alla istanza stessa
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di autorizzazione al deposito tardivo degli elaborati tecnici; il Collegio non decide espressamente tale istanza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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