Ordinanza n. 5919/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza alla sentenza Tar Campania - Napoli n. 4475/2015 del 15/09/2015, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 537/2023 del 17/01/2023, notificata in data 17/01/2023 e passata in giudicato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\6\2025: per la piena ottemperanza della sentenza tar Campania - Napoli n. 4475/2015, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 375/2023, per l’esecuzione della sentenza di ottemperanza n.5061/2023 del TAR Campania – Napoli e delle successive ordinanze di esecuzione nn. 2202/2024, 5086/24 e 783/2025 nonché per la nullità/illegittimità, previa adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 cpa e idonea misura monocratica ex art. 56 cpa: A) del decreto dirigenziale n.1 del 12/6/2025 settore III area servizi tecnici lavori pubblici e Manutenzione avente ad oggetto “decreto di attuazione della delibera di consiglio comunale n.56 del 31/12/2016 di presa d’atto della sentenza Tar Campania - V sez. - n.4475/2015 recante autorizzazione all’acquisizione al patrimonio comunale ex art 42 bis TUE; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26\6\2025: per la piena ottemperanza della sentenza Tar Campania - Napoli n. 4475/2015 confermata dalla sentenza del Consiglio di stato 537/2023; nonché per la nullità/illegittimità: A) del decreto dirigenziale n.1 del 12/6/2025 settore III area servizi tecnici lavori pubblici e Manutenzione del comune di Marcianise, avente ad oggetto “decreto di attuazione della Delibera di consiglio comunale n. 56 del 31/12/2016 di presa d’atto della sentenza Tar Campania V sez n. 4475/2015. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- l’8\10\2025: PER LA PIENA OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI N. 4475/2015, CONFERMATA DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 537/2023 – PER L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI OTTEMPERANZA N.5061/2023 DEL TAR CAMPANIA NAPOLI E DELLE SUCCESSIVE ORDINANZE DI ESECUZIONE NN. 2202/2024, 5086/24 E 783/2025, NONCHE’ PER LA NULLITA’/ILLEGITTIMITA’ a) della determinazione dirigenziale n. 584 del 08/08/2025 settore III area servizi tecnici lavori pubblici e manutenzione del Comune di Marcianise, adottata in esecuzione dei provvedimenti violativi del giudicato ed impugnati per nullità/illegittimità con ricorso e primi e secondi motivi aggiunti, avente ad oggetto “decreto dirigenziale n. 1 del 12/06/2025; b) della nota prot. N. 43580 del 08/08/2025 di trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli della determina sub a) ove lesiva; c) della nota prot. n. 141995 del 28708/2025 avente ad oggetto “Servizio Depositi Definitivi Napoli - Apertura del deposito definitivo n. -OMISSIS-”; d) determinazione dirigenziale n. 584 del 08/08/2025 avente ad oggetto “Decreto Dirigenziale n. 1 del 12/06/2025 e determinazione dirigenziale n. 584/2025 di costituzione del deposito definitivo amministrativo presso Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli a favore di-OMISSIS- dell’indennità ex art. 42-bis del DPR 327/2001 non condivisa - Disposizione versamento per perfezionamento del deposito amministrativo definitivo”; e) della nota prot. N. 50740 del 25/09/2025 di trasmissione dell’atto di liquidazione sub d) alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli; f) della nota prot. n. 48856 del 12/09/2025 con la quale il Dirigente del III settore del Comune di Marcianise ha comunicato al Commissario ad acta che con Atto di Liquidazione n. 1267 del 08/09/2025 è stato predisposto il versamento delle somme previsto sul conto corrente della Tesoreria Centrale e che in data 11/09/2025 sono stati emessi i mandati di pagamento nn. -OMISSIS- di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente e comunque adottato in violazione del giudicato e dei diritti ed interessi di parte ricorrente e in particolare per l’accertamento di nullità e decadenza di atti adottati 9 anni orsono;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nel giudizio di ottemperanza, decreto comunale di acquisizione ex art. 42-bis del d.P.R. 327/2001 e atti conseguenti, con istanza del Commissario ad acta volta a chiarire se l’incarico comprendesse anche la verifica della trascrizione e della voltura dei terreni
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza alle sentenze del TAR Campania n. 4475/2015 e n. 5061/2023, confermate o comunque interessate da successive pronunce e ordinanze esecutive, che imponevano al Comune di restituire i terreni oppure di acquisirli ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001. Con motivi aggiunti hanno contestato il decreto dirigenziale n. 1 del 12 giugno 2025, che ha disposto l’acquisizione dei beni al patrimonio comunale, e successivi atti di liquidazione e costituzione di un deposito amministrativo dell’indennità, nonché le relative comunicazioni e disposizioni di pagamento, deducendone nullità o illegittimità per violazione del giudicato e dei diritti dei ricorrenti. Il Commissario ad acta, insediatosi il 4 luglio 2024, ha chiesto chiarimenti circa la conclusione del proprio incarico dopo l’adozione del decreto di acquisizione e, in particolare, se dovesse verificare il perfezionamento della trascrizione immobiliare e della voltura catastale; in caso affermativo, ha chiesto una proroga. Il TAR ha deciso con questa ordinanza la sola istanza di chiarimenti del Commissario.
La decisione
Il TAR ha chiarito che l’incarico del Commissario ad acta comprende anche la verifica del perfezionamento della trascrizione del provvedimento di acquisizione e della voltura catastale. L’adozione del decreto comunale, che prevedeva tali adempimenti, non dimostrava che fossero stati effettivamente eseguiti; agli atti non risultava prova del loro compimento e la difesa comunale non aveva fornito chiarimenti, mentre i ricorrenti ne contestavano l’avvenuta esecuzione. La verifica è necessaria per assicurare l’effettività delle sentenze da eseguire. È stato assegnato al Commissario il termine di 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza per concludere l’incarico. L’ordinanza non decide nel merito le impugnazioni dei motivi aggiunti; il ricorso contro il decreto n. 1/2025 era stato respinto con sentenza n. 1312/2026, impugnata in appello.
Norme richiamate
art. 42-bis, comma 4, d.P.R. 327/2001
infatti, a mente del comma 4, del citato art. 42bis, il provvedimento di acquisizione <<è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente>>;
Il provvedimento di acquisizione deve essere trascritto a cura dell’amministrazione procedente; nell’esecuzione del giudicato, il Commissario ad acta deve verificare che la trascrizione e la voltura catastale siano effettivamente perfezionate.
Massime di principio
- Quando il giudicato impone all’amministrazione di scegliere tra restituzione del bene e acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, l’incarico del Commissario ad acta può comprendere anche la verifica degli adempimenti necessari a perfezionare l’acquisizione, inclusi trascrizione e voltura catastale.
- La mera previsione degli adempimenti di trascrizione e voltura nel decreto di acquisizione non prova che siano stati eseguiti; se il loro effettivo compimento non risulta dagli atti, la verifica commissariale può essere disposta per garantire l’effettività del giudicato.
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