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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15453/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per truffa operata dalla Corte d'appello di L'Aquila. Di Rocco Arcangelo ha contestato la carenza di motivazione e la mancata considerazione della documentazione prodotta ai fini delle attenuanti generiche e dell'esclusione della recidiva (chiamando in causa anche gli artt. 133 e 132 c.p.). Vandale Rodriguez ha contestato la responsabilità penale lamentando l'assenza di prova della sottoscrizione dell'assegno, e ha mosso rilievi sul calcolo della pena (graduazione, contributo causale, ambiente socio-economico e applicazione della recidiva). Di Rocco Umberto ha censurato la mancanza di motivazione e ha dedotto un vizio di fatto per assenza di procedura di ricognizione fotografica e per aver avuto solo un ruolo prodromico all'acquisto, contestando la valutazione probatoria della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto privi di specificità i motivi di Di Rocco Arcangelo perché generici rispetto alla documentazione invocata; ha escluso l'ammissibilità del primo motivo di Vandale Rodriguez per essere nuovo rispetto all'appello e ha considerato gli altri motivi privi di specificità; ha ritenuto le doglianze di Di Rocco Umberto una mera rivalutazione del fatto, non censurabile in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato l'esito del merito, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare €3.000 alla Cassa delle ammende per inammissibilità per colpa.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Riferimento all'istituto delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta non giustificasse la concessione delle attenuanti in misura tale da modificare il trattamento sanzionatorio

  • art. 132 cod. pen.

    Riferimento ai criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la pena alla luce della "particolare orchestrazione del fatto", della gravità del danno e della personalità dei prevenuti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per imporre ai ricorrenti il pagamento delle spese processuali e della somma a titolo di sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità dei ricorsi dovuta a colpa

  • Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che l'inammissibilità per colpa giustifica l'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti

Massime di principio

  • In Cassazione è indispensabile la specificità: bisogna indicare chiaramente quale documentazione o quale errore di diritto si censura e come ciò avrebbe inciso sulla decisione; formulazioni generiche sono inammissibili
  • Questioni di fatto e rivalutazioni probatorie non sono sindacabili in sede di legittimità; la Suprema Corte non sostituisce la valutazione del merito con una diversa interpretazione delle prove
  • Non si possono introdurre in Cassazione censure non sollevate nei gradi precedenti (es.: contestare in Cassazione elementi non dedotti in appello è inammissibile)
  • La restituzione della refurtiva non comporta automaticamente un trattamento favorevole né l'esclusione della recidiva, se la Corte territoriale valuta che la restituzione sia avvenuta indipendentemente dalla collaborazione degli imputati
  • L'inammissibilità per colpa può comportare, oltre al rigetto del ricorso, l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma a titolo di sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.)

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