Cassazione Penale, Sentenza n. 15453/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per truffa operata dalla Corte d'appello di L'Aquila. Di Rocco Arcangelo ha contestato la carenza di motivazione e la mancata considerazione della documentazione prodotta ai fini delle attenuanti generiche e dell'esclusione della recidiva (chiamando in causa anche gli artt. 133 e 132 c.p.). Vandale Rodriguez ha contestato la responsabilità penale lamentando l'assenza di prova della sottoscrizione dell'assegno, e ha mosso rilievi sul calcolo della pena (graduazione, contributo causale, ambiente socio-economico e applicazione della recidiva). Di Rocco Umberto ha censurato la mancanza di motivazione e ha dedotto un vizio di fatto per assenza di procedura di ricognizione fotografica e per aver avuto solo un ruolo prodromico all'acquisto, contestando la valutazione probatoria della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto privi di specificità i motivi di Di Rocco Arcangelo perché generici rispetto alla documentazione invocata; ha escluso l'ammissibilità del primo motivo di Vandale Rodriguez per essere nuovo rispetto all'appello e ha considerato gli altri motivi privi di specificità; ha ritenuto le doglianze di Di Rocco Umberto una mera rivalutazione del fatto, non censurabile in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato l'esito del merito, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare €3.000 alla Cassa delle ammende per inammissibilità per colpa.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Riferimento all'istituto delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta non giustificasse la concessione delle attenuanti in misura tale da modificare il trattamento sanzionatorio
art. 132 cod. pen.
Riferimento ai criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la pena alla luce della "particolare orchestrazione del fatto", della gravità del danno e della personalità dei prevenuti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per imporre ai ricorrenti il pagamento delle spese processuali e della somma a titolo di sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità dei ricorsi dovuta a colpa
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che l'inammissibilità per colpa giustifica l'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti
Massime di principio
- In Cassazione è indispensabile la specificità: bisogna indicare chiaramente quale documentazione o quale errore di diritto si censura e come ciò avrebbe inciso sulla decisione; formulazioni generiche sono inammissibili
- Questioni di fatto e rivalutazioni probatorie non sono sindacabili in sede di legittimità; la Suprema Corte non sostituisce la valutazione del merito con una diversa interpretazione delle prove
- Non si possono introdurre in Cassazione censure non sollevate nei gradi precedenti (es.: contestare in Cassazione elementi non dedotti in appello è inammissibile)
- La restituzione della refurtiva non comporta automaticamente un trattamento favorevole né l'esclusione della recidiva, se la Corte territoriale valuta che la restituzione sia avvenuta indipendentemente dalla collaborazione degli imputati
- L'inammissibilità per colpa può comportare, oltre al rigetto del ricorso, l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma a titolo di sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.)
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