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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8892/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa all'applicabilità delle pene sostitutive e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per un nuovo giudizio sul punto, perché la Corte territoriale non ha motivato sulla specifica richiesta di sostituzione della pena pecuniaria.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Franconetti, già condannato a un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (occultamento/distruzione delle scritture contabili per evadere imposte), ha impugnato la sentenza di appello lamentando, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., la mancata motivazione della Corte di appello sulla sua richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria sostitutiva (richiesta formulata con conclusioni scritte depositate in data 22/04/2022, richiamando strumenti normativi transitori applicabili alle pendenze).

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Norma delittuosa che punisce l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili con finalità di evasione fiscale; è il capo d'accusa con cui l'imputato è stato condannato in primo grado.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento del ricorso in cassazione per vizio di motivazione (mancata pronuncia/mancata motivazione da parte del giudice di merito su una richiesta rilevante formulata dall'imputato).

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    «se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pecuniaria, ovvero se può avere luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza....»

    La Corte osserva la disciplina originaria introdotta dalla riforma (Cartabia): la norma disciplina il procedimento per la sostituzione della pena; nella sua applicazione pratica la Corte evidenzia che, per la sanzione pecuniaria sostitutiva, non è richiesto il preventivo rilascio di procura speciale e che, nella fase considerata, la possibilità di applicare la pena pecuniaria anche in presenza di richieste formulate nelle conclusioni scritte era da ritenersi ammissibile.

  • art. 95 d.lgs. n. 150/2022

    «le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto»

    Disposizione transitoria che ha reso immediatamente applicabili, ai procedimenti pendenti al 30/12/2022, le nuove regole sulle pene sostitutive introdotte dalla riforma, imponendo al giudice di appello di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive quando la relativa richiesta è stata formulata.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Articolo che ha ampliato il campo operativo delle pene sostitutive con la riforma; la Corte lo richiama per spiegare il nuovo regime delle sanzioni sostitutive applicabile ai pendenti.

  • art. 53 e art. 56-quater, l. n. 689/1981

    Previsioni della legge sulle sanzioni amministrative e sulle misure sostitutive storicamente riferite alle pene pecuniarie sostitutive; la Corte ne riconosce la rilevanza nell'ambito della disciplina transitoria applicabile se più favorevole.

  • art. 133 c.p.

    Fornisce gli indici per la determinazione della pena (circostanze personali e di fatto); la Corte ricorda che, nella motivazione del diniego di una sanzione sostitutiva, il giudice deve fare riferimento ai criteri prognostici indicati da questa norma.

  • art. 597, comma 5 cod. proc. pen.

    La Corte segnala che la sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen. non rientra espressamente tra i casi indicati da questo comma, con la conseguenza che, in assenza di una richiesta dell'appellante, il giudice di secondo grado non sarebbe obbligato a motivare l'insussistenza dei presupposti per la sostituzione.

  • art. 23-bis d.l. n. 137/2020

    Norma richiamata dalla difesa per la presentazione di conclusioni scritte; in concreto la Corte considera ammissibile la richiesta di sostituzione formulata nelle conclusioni scritte depositate tempestivamente.

Massime di principio

  • Per i procedimenti pendenti al 30/12/2022 le norme più favorevoli sulle pene sostitutive introdotte dalla riforma (Cartabia) sono applicabili per effetto dell'art. 95 d.lgs. 150/2022; il giudice d'appello, se investito della richiesta, deve valutarne l'attuabilità.
  • Se l'imputato formula una richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria (anche tramite conclusioni scritte), il giudice che la respinge deve motivare il diniego richiamando i criteri e gli indici valutativi (art. 133 c.p.) su cui si fonda la prognosi negativa.
  • La richiesta di sostituzione può essere proposta con le conclusioni scritte o, al più tardi, in udienza di discussione; la giurisprudenza richiede che tale istanza sia effettivamente espressa perché il giudice sia obbligato a pronunciarsi e motivare.
  • Non è necessaria, per l'ammissione della pena pecuniaria sostitutiva, la preventiva conferma di procura speciale da parte dell'imputato al difensore (diversa disciplina può valere per altre sostituzioni che richiedano consenso personale).
  • L'omissione da parte della Corte territoriale di pronunciarsi o motivare su una richiesta di pena sostitutiva è motivo di annullamento limitato e rinvio da parte della Cassazione per nuovo esame esclusivamente su quel punto.

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