Cassazione Penale, Sentenza n. 29305/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva sostituito la misura interdittiva con gli arresti domiciliari ritenendo che la sua presenza a un incontro con l'amministratore della STS s.p.a. e con il figlio (amministratore giudiziario) non avesse violato il divieto imposto, essendo la Interimp s.n.c. amministrata formalmente dal figlio, non essendosi stipulato alcun contratto con la STS s.p.a. e non essendovi cessione di pratiche; inoltre si deduceva che non vi fossero accordi specifici con altri operatori e che la misura degli arresti domiciliari non fosse motivata né indispensabile.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata: dalla documentazione emergeva che il Lupis, pur soggetto a divieto interdittivo, aveva continuato ad esercitare un ruolo apicale nella Interimp s.n.c., organizzando incontri e fornendo istruzioni su modalità di fatturazione e mantenimento del portafoglio clienti, oltre a risultare contatti operativi con la STS s.p.a. e altre evidenze (segnalazione Agenzia delle Dogane, riscontro sulle pratiche di sdoganamento). La Corte ha ritenuto congrua la sostituzione della misura interdittiva con gli arresti domiciliari alla luce delle esigenze special-preventive e della pervicacia del ricorrente. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
richiamato come base del ricorso proposto al tribunale del riesame
norma attinente al rito del riesame; il ricorso ai sensi dell'art. 310 è stato valutato ma la Cassazione non ha rilevato vizi di motivazione o di diritto tali da renderlo ammissibile
art. 276 cod. proc. pen.
richiamato nel primo motivo (violazione di legge)
norma sulle misure cautelari reali o interdittive e loro gravità: la Corte ha ritenuto che la condotta contestata integrasse una violazione delle prescrizioni interdittive, giustificando l'aggravamento
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
invocata con riferimento alla violazione di legge
raggiunta la considerazione che il motivo si riducesse a una ricostruzione alternativa dei fatti senza indicare errori di diritto applicabile; quindi non sussisteva violazione normativa deducibile
art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
invocata con riferimento all'inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità
la Corte ha ritenuto infondati i profili di nullità/omissione motivazionale prospettati, in quanto l'ordinanza impugnata conteneva motivazione dettagliata e congrua
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato relativamente ai limiti di riesame dei motivi
il ricorso è stato valutato nei limiti procedurali e formali previsti; la ricostruzione alternativa della difesa non è sufficiente a superare i limiti di ammissibilità previsti
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla condanna per spese e ammenda
applicazione delle conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile: condanna alle spese processuali e pagamento di somma in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La sostituzione di una misura interdittiva con una misura più afflittiva (es. arresti domiciliari) è giustificabile quando emergono elementi che dimostrino la violazione del divieto e la persistenza del controllo o della gestione dell'attività vietata.
- L'uso di prestanome o di 'schermi' societari (es. il coinvolgimento del figlio o di società terze) può essere valutato come manifestazione di continuazione dell'attività vietata se gli elementi di fatto indicano ruoli direttivi o istruzioni operative a carico del soggetto sottoposto alla misura.
- Una ricostruzione alternativa dei fatti fatta dalla difesa non è sufficiente a rimuovere un provvedimento motivato; è necessario dimostrare errori di diritto o carenze logiche nella motivazione per incidere sull'operato del giudice di legittimità.
- L'accertamento della 'pervicacia' del soggetto nella commissione di reati o nella violazione delle misure cautelari orienta il giudice verso misure più efficaci per le esigenze speciali di prevenzione.
- I provvedimenti che riportano analisi documentale (segnalazioni amministrative, mail, riscontri di pratiche) e circostanze concrete sui contatti operativi hanno elevata resistenza alle censure in Cassazione se la motivazione è dettagliata e coerente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta sanzioni processuali (spese e ammenda) salvo diverso apprezzamento da parte della Corte.
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