Sentenza n. 3525/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 21 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 21 settembre 2025, chiedendo il rilascio del visto per motivi di studio, la fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda, l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata. Nelle more del giudizio, infatti, la sede diplomatica aveva attivato il procedimento fissando l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025. Tale sopravvenienza è stata ritenuta idonea a integrare il pieno soddisfacimento della pretesa ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il giudizio è stato promosso per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulle istanze relative al procedimento di rilascio del visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa risulta integralmente soddisfatta; nel caso concreto, ciò è avvenuto mediante la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto può determinare la cessazione della materia del contendere quando l’attività posta in essere dall’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
- La fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione e formalizzazione di una domanda di visto integra l’attivazione del relativo procedimento e, se costituisce l’intera prestazione amministrativa richiesta nel giudizio, determina il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso avverso il silenzio.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il comportamento processuale e sostanziale delle parti; in presenza di un ritardo contenuto e di una condotta amministrativa complessivamente collaborativa, le spese possono essere compensate, ferma restando la restituzione del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
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