Sentenza del 12/05/2017 n. 11862 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, avendo omesso la dichiarazione fiscale relativa al 2004, era stata sottoposta ad accertamento induttivo ai fini IRES, IRAP e IVA. L'Agenzia delle Entrate aveva determinato il reddito e l'imposta applicando una percentuale di redditività del 17%, sulla base degli studi di settore. La curatela contestava tale metodo, sostenendo che l'Ufficio non avesse considerato la crisi economica e finanziaria della società, poi dichiarata fallita. Dopo la parziale vittoria in primo grado, la CTR aveva annullato integralmente l'avviso. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l'altro, che la CTR avesse annullato l'atto senza determinare concretamente l'eventuale imposta dovuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendolo assorbente rispetto agli altri, e ha cassato la sentenza della CTR. Il giudice tributario, infatti, non può limitarsi ad annullare l'avviso per ragioni sostanziali, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, se necessario, rideterminare l'imposta effettivamente dovuta entro i limiti delle domande delle parti. La CTR aveva ritenuto inverosimile la redditività del 17% in considerazione della situazione della società, ma non aveva né quantificato il reddito corretto né motivato l'eventuale totale assenza di imponibile. La causa è stata rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per una nuova valutazione dei fatti e anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2697 c.c.
Disciplina l'onere della prova. L'Agenzia aveva sostenuto che, una volta applicato lo studio di settore in presenza di omessa dichiarazione, spettasse al contribuente dimostrarne l'inapplicabilità concreta.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38, 39 e 41
Prevedono i poteri e le modalità di accertamento delle imposte sui redditi, compreso l'accertamento induttivo nei casi di omessa o inattendibile dichiarazione.
D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies
Riguardano gli studi di settore e la possibilità di utilizzarli come strumenti di ricostruzione presuntiva dei ricavi o compensi, ferma restando la valutazione delle circostanze concrete del caso.
Artt. 112 e 115 c.p.c.
Impongono al giudice di pronunciarsi sulle domande dedotte e di valutare le prove ritualmente acquisite. La CTR li ha violati omettendo di esaminare e determinare nel merito la pretesa tributaria dopo avere annullato l'avviso.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Cass., ord. n. 26157/2013; Cass. n. 24611/2014; Cass. n. 13294/2016
Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio.
Quando l'avviso è invalido per ragioni sostanziali, il giudice tributario deve normalmente determinare l'obbligazione tributaria effettiva, non limitarsi a cancellare l'atto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'annullamento di un avviso di accertamento per motivi sostanziali non comporta necessariamente l'azzeramento della pretesa fiscale: il giudice deve, ove possibile, rideterminare il reddito e l'imposta effettivamente dovuta.
- L'omessa dichiarazione consente all'Amministrazione finanziaria di ricorrere a metodi induttivi e a strumenti presuntivi, ma la ricostruzione deve comunque essere confrontata con gli elementi concreti forniti dal contribuente.
- La crisi economica, la liquidazione o il successivo fallimento dell'impresa possono costituire elementi utili per contestare la percentuale di redditività applicata, ma devono essere accompagnati da dati e prove idonei a dimostrare l'inattendibilità della ricostruzione fiscale.
- Il contribuente non può limitarsi ad affermare genericamente che lo studio di settore o la percentuale di redditività non siano applicabili: deve documentare le circostanze specifiche che rendono anomala la propria situazione.
- Se il giudice ritiene eccessiva la stima dell'Ufficio, deve preferibilmente correggerla e quantificare una base imponibile ragionevole; può escludere integralmente l'imposta solo motivando adeguatamente l'assenza di reddito imponibile.
- La sentenza non decide definitivamente l'entità del debito fiscale: la cassazione con rinvio impone alla CTR, in diversa composizione, di riesaminare la controversia e di stabilire l'imposta eventualmente dovuta.
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