Provvedimento AGCM SR35 n. 28308 del 14/07/2020
LEGA BASKET SERIE A/LINEE GUIDA COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE STAGIONI 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM approva, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 9/2008, le Linee Guida della Lega Basket per la vendita dei diritti audiovisivi nazionali e internazionali relativi alle stagioni 2020/2021-2022/2023. L’approvazione è subordinata al rispetto delle indicazioni dell’Autorità sulla formazione equilibrata dei pacchetti, sulla preferenza per procedure aperte, sull’ampia partecipazione degli operatori, sulla separazione delle procedure per broadcaster, partner tecnologici e intermediari e sulla valutazione solo successiva di eventuali deroghe al divieto di sublicenza. Restano fermi i poteri antitrust dell’AGCM ai sensi degli artt. 101 e 102 TFUE e della legge n. 287/1990.
Approvazione rivolta alla Lega Società di Pallacanestro di Serie A delle Linee Guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi delle stagioni 2020/2023, con indicazioni AGCM a tutela di equità, trasparenza e concorrenza.
Approvazione delle Linee Guida LBA per i diritti audiovisivi 2020/2023
Il provvedimento riguarda le Linee Guida predisposte dalla Lega Società di Pallacanestro di Serie A per la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi, sul territorio nazionale e internazionale, relativi alle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. L’AGCM le approva ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nei limiti delle indicazioni formulate nella motivazione.
Base giuridica e funzione dell’intervento
L’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 9/2008 impone all’organizzatore della competizione di predeterminare linee guida sulla formazione, offerta e assegnazione dei pacchetti di diritti audiovisivi, assicurando ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, la conformità delle Linee Guida è verificata e approvata, per i rispettivi profili di competenza, dall’AGCOM e dall’AGCM.
L’Autorità chiarisce che l’approvazione ex ante delle Linee Guida non esaurisce il proprio controllo. La concreta predisposizione dei pacchetti, gli Inviti a offrire e le modalità finali di assegnazione potranno essere successivamente valutati alla luce del d.lgs. n. 9/2008, degli artt. 101 e 102 TFUE e della legge n. 287/1990.
Contenuto delle Linee Guida
Le Linee Guida riguardano diritti audiovisivi free e pay, nazionali e internazionali, relativi al Campionato di Serie A, alla Coppa Italia, alla Supercoppa Italiana e all’All Star Game. Sono previsti modelli di vendita articolati su più piattaforme e, in alternativa, la possibilità di realizzare un Canale della Lega in modalità OTT.
Tra i criteri indicati dalla LBA rientrano la distribuzione live di tutte o della maggior parte delle partite, la produzione uniforme dei contenuti, l’inclusione dei Playoff nei pacchetti live, la realizzazione di contenuti extra per social e piattaforme digitali e obblighi di promozione delle competizioni da parte degli assegnatari.
La selezione delle partite può avvenire mediante un sistema di “first pick”, con scelte gerarchicamente ordinate, oppure mediante altre modalità riferite alle serie dei Playoff, alle fasce orarie e alla selezione delle squadre. Le Linee Guida prevedono inoltre diritti radiofonici e pacchetti per il mercato internazionale, con indicazioni volte a evitare restrizioni territoriali incompatibili con i principi del diritto dell’Unione europea.
Effetti dell’emergenza Covid-19
La LBA ha rappresentato l’impatto economico dell’emergenza sanitaria sul basket professionistico, con perdite derivanti soprattutto da biglietteria, sponsorizzazioni e diritti audiovisivi, nonché l’incertezza sulla ripresa e sul calendario della stagione successiva.
Per tali ragioni, la Lega ha prospettato il ricorso rapido alla trattativa privata, la possibile riduzione della durata delle licenze anche a una o due stagioni, la commercializzazione di un unico pacchetto comprendente tutti i diritti e la richiesta di autorizzazione alla sublicenza a terzi.
L’AGCM riconosce le difficoltà del contesto, ma sottolinea che gli interventi emergenziali non hanno modificato il quadro normativo antitrust né le regole del d.lgs. n. 9/2008. Le esigenze di rapidità devono quindi essere perseguite senza sacrificare il confronto competitivo, l’accesso al mercato e la tutela dei consumatori.
Valutazione della pluralità e dell’equilibrio dei pacchetti
L’Autorità valuta positivamente la scelta della LBA di prevedere una pluralità di pacchetti, non avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 9, comma 4, del decreto di non predisporre più pacchetti tra loro equilibrati. Secondo l’AGCM, tale articolazione amplia la contendibilità dei diritti e può consentire la partecipazione di operatori attivi su piattaforme diverse.
La valutazione positiva è tuttavia subordinata alla concreta composizione dei pacchetti. I meccanismi di selezione degli eventi devono assicurare che ciascun pacchetto abbia un’effettiva appetibilità e che non si determinino squilibri qualitativi tali da favorire un operatore rispetto agli altri.
In particolare, la LBA è invitata a valutare:
- l’equilibrio tra i pacchetti in termini di qualità e interesse degli eventi;
- l’impatto del sistema di first pick sul valore dei pacchetti free e pay;
- la possibilità di garantire la visione dell’evento acquistato su tutte le piattaforme disponibili;
- l’inclusione sufficientemente chiara dei contenuti extra e degli highlights, anche per la piattaforma OTT.
La durata inferiore al limite massimo triennale previsto dall’articolo 10, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 9/2008 non è considerata di per sé problematica, purché la struttura dei pacchetti consenta una valorizzazione effettiva e non discriminatoria dei diritti.
Canale della Lega e commercializzazione diretta
Il modello alternativo prevede la realizzazione di un Canale della Lega in modalità OTT, proprietario o affidato a terzi, con trasmissione di tutte le partite delle competizioni. L’AGCM considera la commercializzazione diretta una soluzione da utilizzare soltanto quando le altre strategie di cessione dei diritti non siano commercialmente attuabili.
Qualora venga realizzato il Canale della Lega, la distribuzione deve avvenire nel rispetto dei principi di equità e non discriminazione e il canale deve essere reso disponibile al più ampio numero possibile di piattaforme distributive. Anche l’eventuale pacchetto free collegato al canale deve essere offerto mediante una procedura idonea a garantire un confronto competitivo.
Procedure di assegnazione
Le Linee Guida disciplinano sia l’Invito a presentare offerte sia la trattativa privata. Nel primo caso è prevista la pubblicazione sul sito della LBA dell’avvio della procedura, della descrizione analitica dei pacchetti e dei termini per la presentazione delle offerte, che non devono essere inferiori a dieci giorni.
La trattativa privata è invece considerata dall’AGCM una modalità residuale. L’Autorità aveva già apprezzato, nel precedente ciclo di commercializzazione, il ricorso a procedure competitive aperte, ritenendole più idonee a garantire la partecipazione della più ampia platea di operatori.
Le esigenze di celerità possono essere perseguite attraverso:
- la riduzione dei tempi di svolgimento delle gare;
- la fissazione di prezzi minimi coerenti con il contenuto dei singoli pacchetti;
- la pubblicità tempestiva delle condizioni di partecipazione e assegnazione;
- la garanzia di termini identici e adeguati per tutti i partecipanti.
Il prezzo minimo deve essere adeguato al valore e al contenuto del pacchetto. Pur ritenendo giustificabile la previsione di un prezzo minimo per evitare la perdita di appetibilità complessiva dei diritti di basket, l’AGCM avverte che tale strumento non deve creare artificialmente un prezzo minimo complessivo non previsto dal decreto, generando incertezza sull’assegnazione.
Partecipanti e categorie di assegnatari
L’AGCM ritiene necessario garantire la più ampia partecipazione degli operatori italiani ed europei. Per le piattaforme che richiedono un titolo abilitativo, devono essere ammessi anche gli operatori stabiliti in altri Stati dello Spazio Economico Europeo, se titolari di un’abilitazione idonea ottenuta in uno Stato membro.
L’Autorità distingue inoltre tra operatori della comunicazione, eventuali partner incaricati di collaborare alla realizzazione del Canale della Lega e intermediari indipendenti. Tali soggetti ricoprono ruoli diversi e, pertanto, devono partecipare a procedure di gara distinte. Le procedure possono comunque svolgersi parallelamente, se ciò è funzionale alla massima valorizzazione dei diritti.
La distinzione è coerente con l’articolo 7 del d.lgs. n. 9/2008, che disciplina l’assegnazione a un intermediario indipendente mediante un’apposita procedura competitiva. L’intermediario indipendente non deve trovarsi in situazioni di controllo o collegamento con operatori della comunicazione, con l’organizzatore della competizione o con gli organizzatori degli eventi.
Pacchetto full rights e sublicenza
La LBA aveva prospettato la possibilità di commercializzare un unico pacchetto comprendente tutti i diritti, avvalendosi dell’articolo 7, comma 8, del d.lgs. n. 9/2008, applicabile alle competizioni diverse dal calcio di Serie A. In tale ipotesi, la Lega aveva chiesto di essere autorizzata a concedere al licenziatario una sublicenza, in particolare per i diritti free.
L’AGCM non esclude in assoluto la possibilità di un pacchetto unico, ma evidenzia i rischi concorrenziali connessi alla concentrazione dei diritti in capo a un operatore attivo contemporaneamente sui mercati pay e free. Tale operatore potrebbe disporre di una capacità di offerta superiore rispetto a un broadcaster attivo soltanto in chiaro e, mediante la sublicenza del contenuto free, acquisire una posizione negoziale privilegiata.
L’articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 9/2008 stabilisce che l’operatore assegnatario non può sub-concedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti audiovisivi né cedere i contratti di licenza, salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 1. Quest’ultimo consente ad AGCOM e AGCM, per i rispettivi profili di competenza, di autorizzare deroghe limitate tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e della necessità di garantire la concorrenza.
L’Autorità ritiene che la richiesta di deroga non possa essere valutata ex ante, in assenza di un’assegnazione definitiva. La richiesta, formulata dalla LBA in via subordinata all’assegnazione dei full rights a un unico soggetto, dovrà eventualmente essere ripresentata dopo l’assegnazione e sarà esaminata in quella sede.
Conclusioni e poteri residui
L’AGCM approva le Linee Guida ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 9/2008, subordinatamente al recepimento delle indicazioni contenute nella motivazione. L’approvazione non costituisce una validazione definitiva delle future procedure di vendita né degli Inviti a offrire.
Restano impregiudicati i poteri dell’Autorità ai sensi degli artt. 101 e 102 TFUE e della legge n. 287/1990. L’AGCM potrà quindi verificare la condotta della LBA e degli operatori nella concreta predisposizione dei pacchetti e nell’assegnazione dei diritti, intervenendo qualora siano adottate modalità idonee a pregiudicare la concorrenza nell’acquisizione dei diritti audiovisivi o nei mercati a valle, con danno per i consumatori.
Punti principali
Approvazione delle Linee Guida
L’AGCM approva le Linee Guida trasmesse dalla LBA il 19 maggio 2020 per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Basket nel triennio 2020/2023, nei limiti e alle condizioni indicati nella motivazione.
Pluralità ed equilibrio dei pacchetti
L’Autorità valuta positivamente la previsione di più pacchetti, inclusi contenuti free, pay, OTT e internazionali, perché favorisce contendibilità e accesso. La composizione concreta deve però assicurare equilibrio qualitativo, appetibilità e confronto effettivo tra gli operatori.
Preferenza per procedure aperte
La trattativa privata deve restare un’opzione residuale. Le esigenze di rapidità legate al Covid-19 possono essere soddisfatte riducendo i tempi delle gare e fissando prezzi minimi adeguati, senza comprimere la platea dei partecipanti.
Partecipazione degli operatori
Devono essere ammessi anche operatori stabiliti in altri Stati dello Spazio Economico Europeo, purché muniti dei titoli abilitativi richiesti secondo la disciplina applicabile.
Procedure distinte per le diverse categorie
Broadcaster, eventuali partner per la realizzazione del Canale della Lega e intermediari indipendenti svolgono ruoli diversi e devono essere oggetto di procedure competitive distinte, pur potendo tali procedure svolgersi parallelamente.
Divieto di sublicenza
L’AGCM non valuta preventivamente la richiesta della LBA di derogare al divieto di sublicenza. Una deroga potrà essere esaminata solo dopo l’assegnazione definitiva e mediante apposita richiesta, ai sensi degli artt. 11, comma 6, e 19, comma 1, del d.lgs. n. 9/2008.
Controllo successivo dell’Autorità
L’AGCM si riserva di verificare la conformità degli Inviti a offrire e della procedura concreta alla normativa antitrust nazionale ed europea e al d.lgs. n. 9/2008, intervenendo in caso di pregiudizio alla concorrenza o ai consumatori.
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