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Segnalazione e parere

Provvedimento AGCM SR34 n. 28097 del 21/01/2020

LEGA CALCIO SERIE A/ASSEGNAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATI DI CALCIO 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024

AGCMSR34

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM valuta, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 9/2008, le Linee Guida trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi delle competizioni organizzate dalla Lega per le stagioni 2021/2022-2023/2024. L’Autorità approva le Linee Guida, ma richiede che nella concreta configurazione dei pacchetti siano rispettati i principi di equità, trasparenza e non discriminazione, con particolare attenzione all’equilibrio qualitativo dei contenuti, alla limitazione delle esclusive e alla possibilità per più operatori, inclusi nuovi entranti e soggetti non verticalmente integrati, di competere nei mercati a valle. Restano fermi i poteri di intervento antitrust dell’AGCM in caso di comportamenti anticoncorrenziali.

Parere dell’AGCM alla Lega Serie A sull’approvazione delle Linee Guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi calcistici 2021/2024, approvate con indicazioni volte a garantire equilibrio dei pacchetti, contendibilità e concorrenza a valle.

Approvazione delle Linee Guida per i diritti audiovisivi della Serie A 2021/2024

Il provvedimento riguarda la valutazione delle Linee Guida predisposte dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. L’AGCM, nell’esercizio della competenza prevista dall’articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 9/2008, approva le Linee Guida, nei limiti e alle condizioni illustrate nella motivazione.

Base giuridica e oggetto dell’intervento

L’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 9/2008 impone alla Lega organizzatrice di predeterminare regole sull’offerta e sull’assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri di formazione dei pacchetti e ulteriori regole idonee a garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, l’AGCM e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni verificano, per i rispettivi profili di competenza, la conformità delle Linee Guida al Decreto e provvedono alla loro approvazione.

La Lega Serie A, in quanto organizzatrice delle competizioni e contitolare dei relativi diritti audiovisivi insieme alle società sportive partecipanti, è il soggetto preposto alla commercializzazione centralizzata. Le Linee Guida riguardano il Campionato di Serie A, la Coppa Italia, la Supercoppa, il Campionato Primavera, la Coppa Italia Primavera e la Supercoppa Primavera.

Struttura della commercializzazione

La Lega prevede procedure competitive distinte e la formazione di più pacchetti, differenziati in funzione del mercato di destinazione e del carattere esclusivo o non esclusivo dello sfruttamento. Sono contemplati:

  • pacchetti esclusivi per il territorio nazionale;
  • pacchetti non esclusivi per il territorio nazionale;
  • pacchetti destinati alle piattaforme emergenti;
  • pacchetti audio per le trasmissioni radiofoniche;
  • pacchetti destinati al mercato internazionale.

La vendita potrà avvenire per piattaforma, per prodotto o con modalità mista, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica, economica e dei dispositivi utilizzati dagli utenti. Le Linee Guida prevedono inoltre diritti per immagini salienti, repliche, sintesi, interviste, trasmissioni radiofoniche e sfruttamenti internazionali.

Criteri per i pacchetti esclusivi

Per le trasmissioni integrali in esclusiva e in tempo reale delle gare di Serie A destinate agli utenti domestici, l’offerta iniziale deve comprendere almeno l’80% degli eventi. Il pacchetto più piccolo deve contenere almeno un terzo delle gare del pacchetto più grande e, comunque, almeno trenta gare disputate in una finestra oraria singola nell’arco del campionato.

In caso di vendita per piattaforma o mista, sono previsti da tre a dodici pacchetti. Le piattaforme sono suddivise in tre fasce: satellitare, digitale terrestre e internet o altre piattaforme. Un singolo operatore non può acquisire tutti i pacchetti di dirette né, se sono offerti almeno sette pacchetti, un numero superiore al totale dei pacchetti meno due. Non può inoltre acquisire, sui medesimi eventi, pacchetti esclusivi riferiti a piattaforme appartenenti a tutte e tre le fasce.

In caso di vendita per prodotto, sono previsti da tre a cinque pacchetti, con divieto per un singolo operatore di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti contenenti le dirette.

Valutazione dell’equilibrio concorrenziale dei pacchetti

L’AGCM osserva che i criteri quantitativi previsti dalle Linee Guida non consentono, da soli, di verificare l’effettivo equilibrio concorrenziale dei pacchetti. L’attrattività non dipende soltanto dal numero delle partite, ma anche da elementi qualitativi quali le squadre coinvolte, gli orari di trasmissione, il seguito dei club, la contemporaneità con altri eventi e la presenza della medesima gara in più pacchetti.

La Lega dovrà pertanto predisporre pacchetti equilibrati sotto il profilo sostanziale, in modo da favorire la concorrenza tra operatori e consentire a più soggetti di offrire al pubblico gli eventi di maggiore interesse. La valutazione concreta dovrà rispettare i principi di equità, trasparenza e non discriminazione previsti dal D.Lgs. n. 9/2008.

Contesto competitivo e operazione Sky/R2

L’Autorità richiama il contesto esaminato nel provvedimento n. 27784 del 20 maggio 2019, relativo all’operazione C12207 – Sky Italia/R2. In tale sede era stata rilevata la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante del gruppo Sky nel mercato al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento, con effetti anche sui mercati connessi.

L’AGCM evidenzia inoltre la limitata sostituibilità, soprattutto per i contenuti calcistici, tra offerte delle piattaforme tradizionali DTH e DTT e offerte OTT. Nel periodo considerato, le piattaforme internet risultavano in larga misura complementari rispetto alle piattaforme tradizionali e non ancora in grado di esercitare una pressione concorrenziale piena. L’uscita di Mediaset Premium e la posizione di Sky, che aveva contrattualizzato la quasi totalità degli utenti interessati ai contenuti calcistici, rendono necessario un particolare presidio concorrenziale.

In questo contesto, l’AGCM ritiene che le offerte su DTT e internet debbano poter costituire alternative effettive alla piattaforma satellitare, anche sotto il profilo del prezzo. L’Autorità auspica inoltre lo sviluppo di offerte all’ingrosso disponibili su più piattaforme e presso più operatori pay-tv, mediante l’assegnazione a soggetti non verticalmente integrati, l’obbligo di predisporre canali o offerte wholesale oppure la commercializzazione diretta agli utenti tramite i servizi tecnici delle piattaforme esistenti.

Indicazioni sulla limitazione delle esclusive

Secondo l’AGCM, la configurazione dei pacchetti dovrebbe stimolare la concorrenza nel mercato a valle della pay-tv e permettere a più operatori, inclusi i nuovi entranti, di proporre offerte competitive ai consumatori. Le offerte dovrebbero essere sostitutive e non semplicemente complementari.

A tal fine, l’Autorità indica come possibili strumenti:

  • predisposizione del più ampio numero possibile di pacchetti effettivamente contendibili;
  • limitazione delle esclusive, soprattutto nella vendita per piattaforma;
  • inclusione di una parte consistente di eventi condivisi tra più operatori;
  • assegnazione preferenziale a editori non verticalmente integrati;
  • obbligo di predisporre offerte di canali o diritti all’ingrosso per gli assegnatari;
  • assenza di esclusive sulla piattaforma internet oppure possibilità per l’assegnatario di rinunciare all’esclusiva limitatamente a tale piattaforma.

Queste indicazioni devono essere applicate senza pregiudicare la partecipazione o l’eventuale aggiudicazione di pacchetti da parte di Sky Italia, ma impedendo che la struttura della vendita determini un ulteriore consolidamento anticoncorrenziale.

Pacchetti non esclusivi, piattaforme emergenti e diritti internazionali

Le Linee Guida prevedono un pacchetto non esclusivo esercitabile in chiaro sull’intero territorio nazionale per la trasmissione di immagini salienti, nonché una quota riservata all’emittenza locale. La Lega può convertire diritti non assegnati da non esclusivi a esclusivi e viceversa, o abbinarli a pacchetti esclusivi, purché non siano pregiudicati i diritti già acquisiti dagli assegnatari.

I pacchetti per piattaforme emergenti comprendono la prima differita o la prima trasmissione di immagini salienti su base non esclusiva, con corrispettivo determinato in percentuale sui prezzi pagati dagli utenti. Il loro sfruttamento deve rispettare i diritti già assegnati o oggetto di inviti pubblicati. Le piattaforme emergenti possono includere le Competizioni Primavera, sostenendo i costi di produzione e trasmissione del segnale.

Per i diritti audio è previsto un pacchetto esclusivo nazionale con le dirette di tutti gli eventi della Serie A, oltre a pacchetti non esclusivi nazionali e locali con un massimo di quattro estratti sonori in diretta, senza pregiudicare gli altri assegnatari e salvaguardando il diritto di cronaca.

I diritti internazionali sono configurati secondo le dinamiche dei singoli mercati geografici. La Lega può procedere direttamente o tramite intermediari, imponendo strategie distributive dirette a massimizzare la visibilità degli eventi e a favorire anche le comunità italiane all’estero, eventualmente con diffusione in lingua italiana.

Procedure di assegnazione e trasparenza

Le procedure sono svolte secondo le regole del diritto privato. Possono partecipare operatori della comunicazione e intermediari indipendenti dotati dei requisiti di capacità distributiva, organizzazione, solvibilità e risorse economiche indicati nelle Linee Guida e negli inviti a offrire. Per i pacchetti nazionali è richiesta, ove applicabile, una capacità trasmissiva in grado di raggiungere almeno il 50% della popolazione italiana.

Sono esclusi i soggetti sottoposti a procedure concorsuali o di liquidazione e, salvo idonea garanzia fideiussoria, quelli coinvolti in contenziosi per mancato o ritardato pagamento di corrispettivi relativi a precedenti contratti di licenza.

L’assegnazione avviene al soggetto che presenta l’offerta valida più alta, purché superiore al prezzo minimo e conforme alle altre condizioni. L’AGCM rileva che, nel complesso, le regole di gara non presentano criticità, ma alcune disposizioni devono essere meglio chiarite negli inviti a offrire.

Quanto alla trasparenza, l’Autorità considera sufficiente la pubblicazione sul sito della Lega dell’elenco dei licenziatari e dei pacchetti assegnati. Nella versione trasmessa il 14 gennaio 2020 è stato inoltre espressamente reinserito l’obbligo di pubblicazione dell’avvio delle procedure su due quotidiani a diffusione nazionale, in conformità all’articolo 7, comma 5, del D.Lgs. n. 9/2008.

Controllo, collegamento e centro decisionale unico

Le Linee Guida prevedono l’esclusione dei soggetti che si trovino in rapporto di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del Codice civile, con altri operatori o intermediari partecipanti per i medesimi pacchetti. Sono stati eliminati i riferimenti al collegamento societario e ai commi 13, 14 e 15 dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 177/2005, recante il TUSMAR.

L’AGCM ritiene possibile utilizzare il controllo, anche di fatto, come causa di esclusione, considerato che l’assegnazione dipende dall’offerta valida più alta e non dall’interazione tra le diverse offerte. Tuttavia, richiede che siano considerate anche le situazioni di collegamento capaci di ricondurre due offerte a un unico centro decisionale, così da evitare una partecipazione solo formalmente distinta ma sostanzialmente riconducibile al medesimo soggetto.

Trattative private e distribuzione diretta

In caso di pacchetti non assegnati, le Linee Guida consentono una nuova procedura competitiva o il ricorso a trattative private, anche con modifiche ai pacchetti. Per le dirette, la Lega può non assegnare alcun pacchetto se le offerte non consentono di aggiudicare l’intero sistema dei diritti posti in vendita.

Sono previste pubblicità dell’avvio delle trattative, ammissione dei soggetti che manifestano interesse, termini minimi per l’adesione e limiti temporali alla durata delle trattative. Le eventuali modifiche sostanziali ai pacchetti devono essere comunicate ai partecipanti ammessi, insieme ai prezzi minimi, ove previsti, e ai termini per la presentazione delle offerte.

Resta ferma la facoltà della Lega di non assegnare i diritti o di procedere alla distribuzione diretta, anche tramite un proprio canale tematico o altre modalità distributive previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 9/2008. L’AGCM precisa che l’eventuale realizzazione di un canale tematico della Lega non rientra nella valutazione delle Linee Guida, che riguarda esclusivamente la commercializzazione dei diritti.

Ambito della valutazione e poteri futuri dell’AGCM

L’Autorità chiarisce che la propria valutazione riguarda il testo delle Linee Guida e non sostituisce il controllo sulla concreta configurazione dei pacchetti, sugli inviti a offrire e sull’assegnazione finale. Restano inoltre estranei alla competenza esaminata i costi di accesso al segnale, gli standard qualitativi e le modalità della produzione televisiva, demandati all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del D.Lgs. n. 9/2008.

Qualora, nella predisposizione concreta dei pacchetti o nell’assegnazione, la Lega non si conformi alle indicazioni dell’AGCM e adotti condotte idonee a pregiudicare la concorrenza nell’acquisizione dei diritti o nei mercati a valle, con danno per i consumatori, l’Autorità potrà intervenire ai sensi della legge n. 287/1990 e degli articoli 101 e 102 TFUE.

Esito

L’AGCM approva le Linee Guida ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 9/2008, precisando che l’approvazione è subordinata al rispetto delle indicazioni formulate, soprattutto in materia di equilibrio qualitativo dei pacchetti, accesso dei nuovi entranti, limitazione delle esclusive, apertura a operatori non verticalmente integrati e rilevanza dei collegamenti riconducibili a un medesimo centro decisionale.

Punti principali

Approvazione delle Linee Guida

L’AGCM approva, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 9/2008, le Linee Guida trasmesse dalla Lega Serie A il 27 novembre 2019 e il 14 gennaio 2020 per la commercializzazione dei diritti audiovisivi delle competizioni organizzate dalla Lega nel triennio 2021/2024.

Obiettivo concorrenziale del Decreto Melandri

La disciplina deve assicurare procedure competitive caratterizzate da assoluta equità, trasparenza e non discriminazione, consentendo agli operatori delle diverse piattaforme di concorrere per l’acquisizione dei diritti.

Equilibrio effettivo dei pacchetti

I criteri numerici previsti dalle Linee Guida, come il rapporto minimo di un terzo tra pacchetto più piccolo e più grande e la presenza di almeno trenta gare in finestra oraria singola, non sono sufficienti da soli. La Lega deve considerare anche l’appetibilità delle squadre, gli orari, la contemporaneità degli eventi e la loro eventuale inclusione in più pacchetti.

Limitazione delle esclusive e apertura ai nuovi entranti

L’AGCM preferisce pacchetti capaci di consentire a più operatori pay-tv di trasmettere una parte significativa della Serie A, favorendo alternative effettive e non meramente complementari. Sono indicati, tra gli strumenti possibili, la limitazione delle esclusive, la condivisione di eventi e l’assegnazione preferenziale a editori non verticalmente integrati o l’obbligo di offerte all’ingrosso.

Contesto Sky/R2 e piattaforma internet

Alla luce della concentrazione determinata dall’operazione Sky/R2 e dell’uscita di Mediaset Premium, la Lega deve evitare configurazioni che rafforzino ulteriormente la posizione dell’operatore satellitare. L’AGCM indica, tra le possibili soluzioni, l’assenza di esclusive per la piattaforma internet o la possibilità per l’assegnatario di rinunciarvi.

Regole di partecipazione e collegamenti societari

L’AGCM ritiene ammissibile il criterio del controllo, anche di fatto, ma richiede che rilevino anche i collegamenti idonei a ricondurre offerte formalmente distinte a un medesimo centro decisionale.

Procedure di gara e poteri di intervento

Nel complesso le regole di gara non presentano criticità, purché siano chiarite negli inviti a offrire. L’Autorità conserva il potere di valutare gli inviti, la concreta predisposizione dei pacchetti e l’assegnazione finale alla luce della legge n. 287/1990, degli articoli 101 e 102 TFUE e del D.Lgs. n. 9/2008.

Come è indicizzato

Materieparerediritti audiovisivi sportiviadvocacy concorrenzialerestrizioni concorrenzialimercati della pay-tv e piattaforme digitali

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