Sentenza n. 238/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della nota del Comune di Brindisi Prot. 0122095 del 16/12/2019 avente ad oggetto “Trasmissione di ingiunzione di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 44, comma 2, del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28” Società Italiana Yellow Energy Park S.r.l. – Ordinanza n. 494 del 2/12/2019” ricevuta in data 20 dicembre 2019; - ove occorra, dell’Ordinanza n. 494 del 2 dicembre 2019 non conosciuta; - ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di trasmissione dell’ingiunzione di sanzione amministrativa pecuniaria e, ove occorra, ordinanza comunale di irrogazione della sanzione per interventi eseguiti in assenza o difformità dal titolo abilitativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato nel 2008 una DIA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 1 MW e nel 2009 aveva conferito il relativo ramo d’azienda a una diversa società. Il Comune, ritenendo non idonea la DIA a seguito delle sentenze della Corte costituzionale che avevano dichiarato l’illegittimità delle norme regionali pugliesi fondanti il regime semplificato, e ritenendo non applicabile la disciplina di salvezza prevista dal cosiddetto decreto salva-DIA per mancata entrata in esercizio dell’impianto entro il termine normativo, aveva irrogato alla ricorrente una sanzione ai sensi dell’art. 44, comma 2, d.lgs. 28/2011. La ricorrente ha dedotto: l’insussistenza della propria responsabilità, non essendo proprietaria dell’impianto né esecutrice o direttrice dei lavori al momento dell’accertamento; la persistente efficacia della DIA, quale rapporto esaurito anteriormente alla declaratoria di illegittimità costituzionale; la violazione della disciplina regionale sulle varianti relative a impianti assentiti con procedure semplificate; il travisamento dei fatti e dei presupposti, l’illogicità, la contraddittorietà e la carenza di istruttoria; il difetto assoluto di motivazione e la violazione dell’art. 3 l. 241/1990; nonché la violazione dei principi di proporzionalità, eguaglianza e adeguatezza.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla responsabilità, ha ritenuto che la società, quale soggetto comunicante la DIA e anche esecutore delle opere oggetto della stessa, fosse gravata da un’obiettiva presunzione di responsabilità per le difformità accertate. Tale presunzione avrebbe potuto essere superata dimostrando che le opere difformi erano state realizzate dopo la cessione del ramo d’azienda, ma la prova non è stata fornita. Il giudice ha poi escluso che la DIA potesse conservare efficacia per il solo fatto di essersi consolidata prima delle pronunce della Corte costituzionale: la disciplina di salvaguardia introdotta dall’art. 1-quater d.l. 105/2010 richiedeva che l’impianto fosse entrato in esercizio entro il termine previsto, circostanza non risultata né dimostrata. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione comunale relativa alle opere difformi, poiché queste erano state autodenunciate con l’istanza di accertamento di conformità del 19 ottobre 2010; non era quindi necessario specificarle ulteriormente nell’ordinanza. Infine, il provvedimento sanzionatorio richiamava per relationem la deliberazione della Giunta comunale n. 34/2012, contenente la tipologia degli abusi e i parametri per la quantificazione della sanzione, sicché non sussistevano deficit istruttori o motivazionali. Spese compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 44, comma 2, d.lgs. 28/2011
fino a Euro 30.000,00 per “il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori” che abbiano eseguito interventi in assenza o in difformità al titolo abilitativo
La norma è stata applicata alla società quale soggetto comunicante la DIA e qualificato anche come esecutore delle opere, in presenza di una presunzione obiettiva di responsabilità per le difformità accertate.
art. 1-quater d.l. 105/2010, introdotto dalla l. 129/2010
Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività [...] a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
La salvezza degli effetti delle DIA avviate secondo disposizioni regionali recanti soglie superiori presuppone il rispetto della condizione temporale dell’entrata in esercizio dell’impianto; in mancanza, la DIA non beneficia della disciplina derogatoria.
art. 3 l.r. Puglia 31/2008
La disposizione, che prevedeva il regime semplificato della DIA per impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 1 MW, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale.
art. 27 l.r. Puglia 1/2008
La disposizione regionale sul regime semplificato della DIA è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, con conseguente esclusione della sua utilizzabilità quale fondamento del titolo abilitativo, salvo la disciplina speciale di salvezza.
art. 7, comma 6, l.r. Puglia 25/2012
Sono altresì soggette alla procedura abilitativa semplificata dell'articolo 6 le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate perfezionatesi [...] anteriormente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2010, n. 119
La disciplina regionale riguarda le varianti relative a impianti assentiti con procedure semplificate perfezionatesi; il Comune non era tenuto a un’ulteriore specificazione degli abusi, poiché le difformità erano state autodenunciate.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato mediante il richiamo per relationem alla deliberazione comunale contenente la tipologia degli abusi e i parametri oggettivi di quantificazione della sanzione.
art. 22 d.P.R. 380/2001
Richiamato nell’art. 1-quater d.l. 105/2010 quale disciplina generale della denuncia di inizio attività.
art. 23 d.P.R. 380/2001
Richiamato nell’art. 1-quater d.l. 105/2010 quale disciplina generale della denuncia di inizio attività.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Indicato quale fondamento dell’istanza di accertamento di conformità presentata per le difformità rispetto alla DIA.
Massime di principio
- Il soggetto che presenta una DIA e risulta indicato come esecutore delle opere è gravato da una presunzione obiettiva di responsabilità per gli interventi realizzati in difformità dal titolo; per superarla deve dimostrare che le opere difformi sono state eseguite successivamente alla cessione del ramo d’azienda o al trasferimento della posizione sostanziale.
- La disciplina di salvaguardia degli effetti delle DIA avviate sulla base di disposizioni regionali poi dichiarate costituzionalmente illegittime opera soltanto se sono rispettate le condizioni espressamente previste dalla norma statale, tra cui l’entrata in esercizio dell’impianto entro il termine stabilito.
- Le pronunce di illegittimità costituzionale delle norme regionali che consentivano il regime semplificato della DIA impediscono di utilizzare tali disposizioni come fondamento del titolo abilitativo, salvo l’applicazione della specifica disciplina legislativa di salvezza.
- Quando le opere difformi sono state autodenunciate dal privato mediante un’istanza di accertamento di conformità, il provvedimento sanzionatorio può richiamare tale istanza senza dover descrivere nuovamente, in modo analitico, ogni intervento abusivo.
- La motivazione del provvedimento sanzionatorio può essere assolta per relationem mediante il richiamo a un atto amministrativo non impugnato che individui le tipologie di abuso e i parametri oggettivi utilizzati per quantificare la sanzione.
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