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Sentenza

Sentenza n. 313/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n.38262 presentata in data 6 giugno 2024, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidas de Almeria Spagna in data 27 maggio 2024

Giustizia amministrativa202511089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 6 giugno 2024, volta al riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola. Ha dedotto la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'intervenuta definizione dell'istanza.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza una pronuncia dell'amministrazione. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato individuato quale autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dall'art. 2 l. n. 241/1990, sia dei termini specifici dell'art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, cui si aggiungono tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento, con un termine massimo complessivo di quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Ha ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando il carattere massivo dei procedimenti. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione contro il silenzio dell'amministrazione e consentono al giudice di accertare l'obbligo di provvedere e di ordinare all'amministrazione l'adozione di un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti; il giudice richiama il termine generale di trenta giorni.

  • art. 5 d.lgs. n. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per le integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.

  • art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022

    Ha determinato la denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca quale autorità competente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sussiste quando il privato abbia presentato una formale istanza e sia scaduto il termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo può raggiungere al massimo quattro mesi.
  • La scadenza dei termini previsti dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso, integra il silenzio-inadempimento dell'amministrazione competente, anche quando l'istanza riguardi un procedimento di riconoscimento trattato nell'ambito di una gestione amministrativa massiva.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato e, in caso di persistente inerzia, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per provvedere.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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