Cassazione Penale, Ordinanza n. 15615/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità penale già affermata in appello e soltanto riduzione della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per un tentativo di furto in abitazione, aggravato, riducendo però la pena. L'unico motivo dedotto ha lamentato un vizio di motivazione sulla penale responsabilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che tale censura era generica: si limitava a enunciazioni fattuali non confrontate con la motivazione della sentenza di merito e, in particolare, non si misurava con le ragioni poste a base della condanna, richiamate anche in relazione all'atto di appello.
Norme richiamate
artt. 56, 110, 61 n. 5, 624-bis, 625 n. 2 c.p.
Il ricorso riguardava la conferma della condanna per tentativo di furto in abitazione, commesso in concorso di persone, con aggravante comune dell'aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa e aggravante specifica di cui all'art. 625 n. 2 c.p.
art. 624-bis c.p.
Norma incriminatrice del furto in abitazione, richiamata quale base del titolo di reato contestato.
art. 625 n. 2 c.p.
Aggravante del furto contestata nel caso concreto.
art. 56 c.p.
Richiamo al tentativo, poiché la condanna riguardava un reato non consumato.
art. 110 c.p.
Richiamo al concorso di persone nel reato.
art. 61 n. 5 c.p.
Richiamo all'aggravante comune della minorata difesa o di circostanze equivalenti indicate dalla sentenza nel capo d'imputazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che deduce vizio di motivazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; non sono sufficienti affermazioni generiche o mere riproposizioni di dati fattuali.
- La censura sulla responsabilità penale è inammissibile quando non indica puntualmente le ragioni dell'asserito errore argomentativo del giudice di merito e non si misura con gli elementi valorizzati nella decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso lascia ferma la decisione di merito impugnata, compresa la conferma dell'affermazione di responsabilità, salvo la sola eventuale rideterminazione della pena già operata dal giudice d'appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15511/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15512/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15513/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15514/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15515/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15516/2025 del 18/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →