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Sentenza

Sentenza n. 3813/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento - del provvedimento a firma della Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio dell’Università degli Studi di Milano, trasmesso agli iscritti al corso universitario “Migration studies and New Societies” (e tra questi, a titolo di esempio a Andrea Sofia Ciccarelli) con comunicazione a mezzo posta elettronica in data 21 settembre 2025, nella parte in cui per la prima volta il medesimo Ateneo ha imposto agli studenti iscritti nell’anno accademico 2025/2026 al corso predetto la corresponsione di un contributo economico una tantum di € 4.500,00 per ciascun anno di corso, applicato indistintamente a tutti, indipendentemente dalla loro condizione economica e dall’ISEE, senza l’applicazione di alcuna agevolazione o graduazione e/o di esonero, neppure per gli eventuali idonei alle borse di studio (regionali o di Ateneo); - della nota trasmessa a mezzo posta elettronica in data 3 novembre 2025 dalla Dirigente Responsabile della Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio dell’Università degli Studi di Milano, dr.ssa Emanuela Dellavalle, nella parte in cui espressamente conferma la decisione di imporre agli studenti iscritti nell’anno accademico 2025/2026 al corso universitario “Migration studies and New Societies” un contributo economico una tantum di € 4.500,00 per ciascun anno di corso, applicato indistintamente a tutti, indipendentemente dalla loro condizione economica e dall’ISEE, senza alcuna graduazione, agevolazione e/o esonero neppure per gli eventuali idonei alle borse di studio (regionali o di Ateneo); - di ogni ulteriore atto a provvedimento, anche non noto ai ricorrenti, recante la decisione dell’Università degli Studi di Milano di imporre agli studenti iscritti nell’anno accademico 2025/2026 al corso universitario “Migration studies and New Societies” un contributo economico una tantum di € 4.500,00 per ciascun anno di corso, applicato indistintamente a tutti, indipendentemente dalla loro condizione economica e dall’ISEE, senza alcuna graduazione, agevolazione e/o esonero neppure per gli eventuali idonei alle borse di studio (regionali o di Ateneo) nonché, in ogni caso, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso anche non noto ai ricorrenti, e, in particolare, del Regolamento Tasse, Contributi, Esoneri e Borse di Studio dell’Università degli Studi di Milano per l’anno accademico 2025/26, emanato con decreto rettorale 17679/25 dell’8 maggio 2025 nonché dei relativi atti deliberativi e degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali approvazioni degli accordi, nella parte in cui prevede, all’art. 3, che “agli studenti iscritti ai corsi di joint degree, istituiti a seguito di accordi stipulati con Atenei esteri e di cui l’Università degli Studi di Milano sia sede amministrativa, si applica la contribuzione stabilita negli accordi istitutivi dei corsi” e che, dunque, “per i suddetti corsi non si fa riferimento ai criteri sopra indicati” nel medesimo art. 3 (recanti l’identificazione della contribuzione studentesca richiesta in linea generale dall’Ateneo, graduata in funzione dell’ISEE e del fatto di essere o meno in corso) “ai fini della determinazione del contributo onnicomprensivo” (cfr. doc. 4, pag. 3), nonché nella parte in cui prevede (sempre all’art. 3: doc. 4, pag. 3) che “a tali studenti non si applicano le tipologie di esonero dalle tasse e contributi disciplinati dal” successivo “articolo 15 del” medesimo “Regolamento” (“fatto salvo” unicamente “l’esonero totale previsto per gli studenti portatori di handicap con invalidità a partire dal 66% e/o con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L. 104/1992”), nonché ancora nella parte in cui prevede (art. 17) che “gli iscritti ai corsi di joint degree, istituiti a seguito degli accordi stipulati con Atenei esteri e di cui l’Università degli studi di Milano sia sede amministrativa non possono usufruire delle borse di studio di cui al” medesimo “Regolamento in quanto eventuali beneficio agevolazioni sono disciplinate esclusivamente dall’accordo istitutivo del corso” (doc. 4, pag. 15) e conseguenti declaratorie e condanne.

Giustizia amministrativa202504664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Imposizione agli iscritti al corso di laurea magistrale internazionale “Migration Studies and New Societies” di un contributo fisso di 4.500 euro annui, non graduato in base all’ISEE e non soggetto alle ordinarie esenzioni, nonché le disposizioni del regolamento universitario relative al regime contributivo derogatorio dei corsi joint degree

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato gli atti con cui l’Università degli Studi di Milano aveva imposto, per l’a.a. 2025/2026, agli studenti iscritti al corso “Migration Studies and New Societies” un contributo fisso di 4.500 euro per ciascun anno di corso, indipendentemente dalla condizione economica, dall’ISEE e dall’eventuale spettanza di borse di studio o esoneri. Hanno dedotto che l’avviso di ammissione per l’a.a. 2025/2026 richiamava, per la contribuzione, il regime ordinario applicato dall’Ateneo e non indicava il contributo fisso, diversamente dagli avvisi degli anni precedenti. L’imposizione, comunicata soltanto il 21 settembre 2025 e confermata il 3 novembre 2025, sarebbe stata illegittima per violazione della legge n. 241/1990, degli artt. 3, 9, 33, 34, 53 e 97 Cost., del d.lgs. n. 68/2012 e dell’art. 1, commi 254 e 260, della legge n. 232/2016, nonché per eccesso di potere sotto forma di contraddittorietà, arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta e carenza di motivazione. È stata inoltre dedotta l’illegittimità derivata delle previsioni del Regolamento Tasse, Contributi, Esoneri e Borse di Studio 2025/2026 che sottraevano gli studenti dei corsi joint degree ai criteri ordinari di contribuzione, alle tipologie di esonero e alle borse di studio dell’Ateneo. L’Università ha eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione dell’associazione, l’inammissibilità dell’impugnazione delle comunicazioni, la tardività dell’impugnazione del regolamento e l’infondatezza delle censure. Nel corso del giudizio, il Consiglio di amministrazione ha disposto, per gli studenti della coorte 2025, l’applicazione del regime contributivo ordinario e l’esonero per i beneficiari di borse di studio; tale disciplina è stata poi estesa anche all’a.a. 2026/2027 e fino al conseguimento del titolo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le eccezioni di legittimazione dell’associazione e senza pronunciarsi sulla legittimità sostanziale del contributo fisso. Per gli studenti persone fisiche, le deliberazioni del 27 gennaio 2026 e del 28 aprile 2026 hanno integralmente disciplinato la loro posizione per l’intera durata del corso, applicando il regime contributivo ordinario e i relativi esoneri; poiché tutti appartenevano alla coorte 2025 e il secondo anno era quello conclusivo, è venuta meno ogni utilità concreta derivante dall’eventuale annullamento degli atti impugnati. La possibile permanenza del regime derogatorio per studenti di altre coorti è stata ritenuta irrilevante, perché riferita a una lesione ipotetica e futura, suscettibile di autonoma impugnazione quando attuale e concreta. La medesima carenza di interesse è stata ravvisata per l’associazione, la cui legittimazione era collegata alla tutela degli studenti destinatari degli atti applicativi concretamente impugnati. Il TAR ha escluso, invece, la cessazione della materia del contendere: le misure sopravvenute non erano state adottate in accoglimento delle censure né implicavano il riconoscimento dell’illegittimità degli atti originari, essendo state giustificate dall’Ateneo con la mancata pubblicazione tempestiva dell’informazione relativa al contributo fisso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso; il provvedimento non richiama espressamente il comma, ma applica tale regola processuale.

  • artt. 3, 9, 33, 34, 53 e 97 Cost.

    Norme costituzionali invocate dai ricorrenti a sostegno delle censure sulla contribuzione universitaria, ma non esaminate nel merito a causa dell’improcedibilità.

  • artt. 1, 3, 7, 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990

    Norme invocate dai ricorrenti in relazione alla legittimità dell’imposizione contributiva e ai principi dell’azione amministrativa; il giudice non ne ha esaminato la violazione.

  • art. 2 d.lgs. 68/2012

    Norma invocata in relazione al sistema del diritto allo studio e alla contribuzione universitaria; non esaminata nel merito.

  • art. 1, commi 254 e 260, l. 232/2016

    Norme invocate in relazione alla disciplina della contribuzione studentesca; non esaminate nel merito.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta misure che disciplinano integralmente la posizione concreta dei ricorrenti per l’intero periodo rilevante, eliminando l’utilità conseguibile mediante l’eventuale annullamento degli atti impugnati.
  • La permanenza di effetti potenzialmente lesivi nei confronti di soggetti appartenenti a coorti o categorie diverse da quelle direttamente interessate dagli atti applicativi impugnati non conserva l’interesse al ricorso, se la lesione prospettata è soltanto ipotetica e futura; l’eventuale nuova lesione dovrà essere contestata con autonoma impugnazione quando divenga attuale e concreta.
  • La cessazione della materia del contendere richiede la piena e comprovata soddisfazione extragiudiziale della pretesa sulla base della medesima situazione sostanziale, con riconoscimento, anche implicito, dell’illegittimità dell’atto impugnato. Se l’amministrazione modifica il regime applicato per ragioni diverse dall’accoglimento delle censure e senza riconoscere l’illegittimità dell’atto originario, ricorre invece la sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta modifica favorevole della disciplina applicata ai destinatari non impone al giudice di esaminare nel merito la legittimità degli atti originari quando non residui alcuna utilità concreta, attuale e personale per i ricorrenti.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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