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Sentenza

Sentenza del 22/03/2022 n. 1380 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro - Pagamento dell'imposta principale di registro - Difetto di legittimazione passiva - Fondo di investimento immobiliare - Procedura concorsuale di liquidazione giudiziale ex art. 57, co. 6 - bis, TUF - Fondi comuni di investimento - Autonoma soggettività giuridica - Esclusione - Società di gestione che lo ha istituito - Titolarità formale dei beni e legittimazione anche processuale - Permane.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro e questionamento sul difetto di legittimazione passiva della società di gestione in quanto il Fondo immobiliare era stato sottoposto alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale ex art. 57, co. 6-bis TUF; la questione centrale era se il Fondo avesse autonoma soggettività giuridica e potesse essere considerato parte processuale distinta dalla società di gestione.

La decisione

I giudici di merito hanno ritenuto corretta la notifica dell'avviso di liquidazione alla società in liquidazione nella sua qualità di parte in causa. È stato affermato che, pur essendo possibile configurare nel fondo un patrimonio separato a garanzia dei partecipanti, la titolarità formale dei beni e la legittimazione processuale restano in capo alla società di gestione che ha istituito il fondo (richiamando l'art. 36 del d.lgs. 58/98). Per i fondi comuni di investimento, e in particolare per i fondi immobiliari chiusi, si esclude l'autonoma soggettività giuridica e una struttura organizzativa minima idonea ad agire senza la società di gestione; pertanto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è stata respinta e l'avviso è stato ritenuto validamente notificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 58/1998 (TUF), art. 36

    L'art. 36 è interpretato nel senso che la titolarità formale dei beni del fondo e la conseguente legittimazione processuale rimangono in capo alla società di gestione che ha istituito il fondo, il che giustifica la notifica e l'azione nei confronti della società di gestione.

  • d.lgs. 58/1998 (TUF), art. 57, co. 6-bis

    La previsione della speciale procedura concorsuale di liquidazione giudiziale per i fondi immobiliari non determina automaticamente l'autonoma soggettività giuridica del fondo né elimina la titolarità formale e la legittimazione processuale della società di gestione.

Massime di principio

  • La sottoposizione di un fondo immobiliare alla procedura di liquidazione giudiziale ex art. 57, co. 6-bis TUF non comporta di per sé l'acquisizione di autonoma personalità giuridica del fondo; la società di gestione mantiene la titolarità formale dei beni e la legittimazione processuale.
  • Per i fondi comuni di investimento (in particolare i fondi immobiliari chiusi) è difficile sostenere l'esistenza di un soggetto giuridico autonomo in assenza di una struttura organizzativa minima: l'azione giudiziale e le notifiche possono dunque essere rivolte alla società di gestione.
  • Nel valutare la legittimazione passiva in contenziosi tributari relativi a beni riconducibili a fondi, occorre verificare la titolarità formale degli immobili e la previsione normativa/contrattuale del fondo: la segregazione patrimoniale non equivale automaticamente a soggettività giuridica.
  • Prima di dedurre la carenza di legittimazione passiva, accertare se vi siano atti o previsioni che abbiano trasferito formalmente la titolarità dei beni a un soggetto distinto (es. diversa entità giuridica) o se la normativa di settore attribuisca espressamente autonomia processuale al fondo.
  • In casi analoghi, la difesa del contribuente dovrebbe verificare la documentazione costitutiva del fondo, i contratti di gestione, e le risultanze della procedura concorsuale per individuare eventuali situazioni in cui la responsabilità diretta possa essere effettivamente imputata al fondo e non alla società di gestione.

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