Sentenza del 22/03/2022 n. 1380 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro - Pagamento dell'imposta principale di registro - Difetto di legittimazione passiva - Fondo di investimento immobiliare - Procedura concorsuale di liquidazione giudiziale ex art. 57, co. 6 - bis, TUF - Fondi comuni di investimento - Autonoma soggettività giuridica - Esclusione - Società di gestione che lo ha istituito - Titolarità formale dei beni e legittimazione anche processuale - Permane.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro e questionamento sul difetto di legittimazione passiva della società di gestione in quanto il Fondo immobiliare era stato sottoposto alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale ex art. 57, co. 6-bis TUF; la questione centrale era se il Fondo avesse autonoma soggettività giuridica e potesse essere considerato parte processuale distinta dalla società di gestione.
La decisione
I giudici di merito hanno ritenuto corretta la notifica dell'avviso di liquidazione alla società in liquidazione nella sua qualità di parte in causa. È stato affermato che, pur essendo possibile configurare nel fondo un patrimonio separato a garanzia dei partecipanti, la titolarità formale dei beni e la legittimazione processuale restano in capo alla società di gestione che ha istituito il fondo (richiamando l'art. 36 del d.lgs. 58/98). Per i fondi comuni di investimento, e in particolare per i fondi immobiliari chiusi, si esclude l'autonoma soggettività giuridica e una struttura organizzativa minima idonea ad agire senza la società di gestione; pertanto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è stata respinta e l'avviso è stato ritenuto validamente notificato.
Norme richiamate
d.lgs. 58/1998 (TUF), art. 36
L'art. 36 è interpretato nel senso che la titolarità formale dei beni del fondo e la conseguente legittimazione processuale rimangono in capo alla società di gestione che ha istituito il fondo, il che giustifica la notifica e l'azione nei confronti della società di gestione.
d.lgs. 58/1998 (TUF), art. 57, co. 6-bis
La previsione della speciale procedura concorsuale di liquidazione giudiziale per i fondi immobiliari non determina automaticamente l'autonoma soggettività giuridica del fondo né elimina la titolarità formale e la legittimazione processuale della società di gestione.
Massime di principio
- La sottoposizione di un fondo immobiliare alla procedura di liquidazione giudiziale ex art. 57, co. 6-bis TUF non comporta di per sé l'acquisizione di autonoma personalità giuridica del fondo; la società di gestione mantiene la titolarità formale dei beni e la legittimazione processuale.
- Per i fondi comuni di investimento (in particolare i fondi immobiliari chiusi) è difficile sostenere l'esistenza di un soggetto giuridico autonomo in assenza di una struttura organizzativa minima: l'azione giudiziale e le notifiche possono dunque essere rivolte alla società di gestione.
- Nel valutare la legittimazione passiva in contenziosi tributari relativi a beni riconducibili a fondi, occorre verificare la titolarità formale degli immobili e la previsione normativa/contrattuale del fondo: la segregazione patrimoniale non equivale automaticamente a soggettività giuridica.
- Prima di dedurre la carenza di legittimazione passiva, accertare se vi siano atti o previsioni che abbiano trasferito formalmente la titolarità dei beni a un soggetto distinto (es. diversa entità giuridica) o se la normativa di settore attribuisca espressamente autonomia processuale al fondo.
- In casi analoghi, la difesa del contribuente dovrebbe verificare la documentazione costitutiva del fondo, i contratti di gestione, e le risultanze della procedura concorsuale per individuare eventuali situazioni in cui la responsabilità diretta possa essere effettivamente imputata al fondo e non alla società di gestione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 mar 2022Sentenza del 22/03/2022 n. 12 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 22 mar 2022Sentenza del 22/03/2022 n. 320 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 22 mar 2022Sentenza del 22/03/2022 n. 418 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 mar 2022Sentenza del 22/03/2022 n. 769 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 22 mar 2022Sentenza del 22/03/2022 n. 1019 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 22 mar 2022Sentenza del 22/03/2022 n. 1341 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →