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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16492/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/05/2022 della Corte d'assise d'appello di Catanzaro che, in sede di giudizio di rinvio dalla Cassazione, aveva condannato Manfredi per i reati indicati ai capi 5 e 6 (omicidio di Pasquale Tipaldi e detenzione/porto di armi) ritenendo la continuazione con i capi 1 e 2 e infliggendo la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi. I motivi di ricorso contestavano: (i) la nullità della sentenza per la partecipazione al collegio del dott. Fabrizio Cosentino nonostante avesse presentato istanza di astensione; (ii) omissione o insufficiente rinnovamento e valutazione del giudizio di attendibilità del collaboratore di giustizia Vincenzo Marino in contrasto con il principio fissato dalla sentenza rescindente della Cassazione; (iii) vizi di motivazione sulle dichiarazioni del collaboratore; (iv) travisamento della prova e errata valutazione di conversazioni intercettate in carcere ritenute dal giudice del rinvio confessionalmente rilevanti; (v) altre doglianze integrative nei motivi aggiunti sul difetto del quadro probatorio e sull'errata interpretazione di conversazioni e riferimenti alla pena di 'trenta anni'.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo infondato. Ha ritenuto corretta la partecipazione del dott. Fabrizio Cosentino in quanto l'istanza di astensione era stata rigettata (dispositivo del decreto del Presidente della Corte di appello di Catanzaro ricostituito nel senso del rigetto ai sensi dell'art. 113 c.p.p.). Ha altresì ritenuto regolare e motivatamente eseguito il rinnovato esame del collaboratore Vincenzo Marino: il giudice del rinvio ha valutato unitariamente credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva, ha confrontato le dichiarazioni rinnovate con elementi di riscontro esterni (dichiarazioni di terzi e intercettazioni) e ha fornito motivazione sufficiente a sostenere la condanna per l'omicidio Tipaldi e per la detenzione/porto d'armi. Quanto al presunto travisamento delle intercettazioni, la Corte ha ritenuto il ragionamento del giudice del rinvio logico e coerente con il complesso probatorio. Conseguenza: conferma delle condanne e della individuazione della pena (ergastolo con isolamento diurno per sei mesi) così come disposto dalla Corte d'appello in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.

    Norma invocata per censurare vizi di legge e di motivazione nel provvedimento impugnato; la Corte ha esaminato i motivi e li ha ritenuti infondati, valutando sia le questioni di diritto sia la correttezza della motivazione

  • artt. 3, 24, 111 Cost.

    Richiamati dalla difesa per profili di nullità e violazione di garanzie processuali (diritto alla difesa, principio di uguaglianza, giusto processo); la Corte non ha rilevato violazioni in relazione ai fatti contestati

  • art. 627, comma 3; art. 546, comma 1, lett. e); art. 192, commi 1 e 3, cod. proc. pen.

    art. 627, comma 3; art. 546, comma 1, lett. e); art. 192, commi 1 e 3, cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alle regole sulla formazione della prova e sul confronto delle dichiarazioni del collaboratore; la Corte ha confermato che il giudice del rinvio ha correttamente valutato credibilità e riscontri esterni, nel rispetto delle norme processuali

  • art. 113 c.p.p.

    Applicata in ordine al decreto del Presidente della Corte d'appello che ha deciso sulla istanza di astensione: la Corte ha rilevato che tale decreto disponeva il rigetto dell'istanza, giustificando la partecipazione del magistrato al collegio

Massime di principio

  • Una istanza di astensione presentata da un magistrato, se rigettata con provvedimento regolare (art. 113 c.p.p.), non determina nullità della successiva partecipazione del magistrato al giudizio.
  • Dopo un annullamento con rinvio per mancata audizione di un collaboratore, il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare l'audizione e a motivare puntualmente la nuova valutazione di credibilità; la valutazione deve essere unitaria (credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva) ma non richiede una sequenza rigida di passaggi formali.
  • La sola incongruenza o parziale debolezza di singoli riscontri non è automaticamente sufficiente a inficiare la valutazione complessiva: il giudice può valorizzare una concatenazione di elementi (dichiarazioni di collaboratori, riscontri incrociati, intercettazioni) purché la motivazione sia logica e sufficiente.
  • Il vizio di travisamento della prova è rilevante in cassazione solo se l'errore è idoneo a disarticolare l'intero impianto probatorio o la motivazione, ossia se l'elemento frainteso ha forza essenziale nel ragionamento probatorio.
  • Conversazioni intercettate in carcere possono essere valorizzate come elemento di riscontro se inserite coerentemente nel quadro probatorio complessivo e adeguatamente motivate dal giudice; non assumono automaticamente valore confessorio senza contestualizzazione e riscontri.
  • Le doglianze che si limitano a una rivalutazione critica delle stesse prove già esaminate dal giudice di merito sono spesso inidonee in sede di legittimità, salvo errori logici o omissioni di motivazione evidenti.

Testo integrale

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