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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9458/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di rinvio emessa dalla Corte d'appello di Roma (1°/04/2022 modificata dopo annullamento) lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge. Le censure principali riguardano: per entrambi la mancanza di adeguata motivazione circa la sussistenza dell'associazione di cui all'art.74 d.P.R. 309/1990 (in particolare il requisito del numero minimo di partecipanti e l'affectio societatis); per Guerrieri la carenza probatoria circa il suo ruolo "intraneo" al sodalizio (la Corte di merito si sarebbe limitata a richiamare la frequenza di contatti senza descriverne il contenuto); per Ferri la mancata e/o errata valutazione della continuazione (art.81 cod.pen.) con pregressi procedimenti e questioni connesse al trattamento sanzionatorio; infine censure sul difetto di motivazione nella quantificazione della pena e nella valutazione delle circostanze attenuanti/continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha ravvisato che la Corte d'appello, in sede di rinvio, non si era adeguatamente conformata alle indicazioni della sentenza di annullamento, persistendo nel vizio motivazionale: la mera frequenza di contatti tra Ferri e Guerrieri, senza descrizione del contenuto delle comunicazioni, non è idonea a dimostrare la stabile adesione del Guerrieri al patto associativo (art.74 T.U. stupefacenti) e la necessaria affectio societatis. Ha altresì ritenuto che il giudice del rinvio non abbia esaminato analiticamente le questioni sanzionatorie precedentemente dichiarate "assorbite" dalla Cassazione e quindi obbligatoriamente devolute al nuovo giudizio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma affinché proceda a nuova e completa valutazione delle posizioni sostanziali e del trattamento sanzionatorio (in particolare sulla qualificazione del ruolo di Guerrieri nell'associazione e sulla continuazione contestata a Ferri).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)

    art.74, commi 1, 2 e 6; art.73

    La Corte richiede prova della sussistenza dell'associazione (numero minimo di partecipanti e affectio societatis). Non è sufficiente la mera partecipazione a singoli reati o frequenti contatti: serve ricostruire ruolo stabile e cooperazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

  • Codice penale

    Art.110 (concorso di persone) utilizzato in combinazione con le fattispecie; art.81 (continuità) rilevante per verificare se reati in distinti procedimenti costituiscano continuazione e pertanto per la determinazione del cumulo e aggravamento della pena; la Cassazione ha disposto che la questione della continuazione vada riesaminata.

  • Codice di procedura penale

    art.606, comma 1; art.627, comma 3; art.192; art.125, comma 3; art.627; art.671, comma 1 (secondo periodo); art.521

    Art.606 (motivi di ricorso in Cassazione) e art.627 (effetti dell'annullamento e obblighi del giudice del rinvio): il giudice di rinvio è libero nella rivalutazione ma vincolato alle direttive della Cassazione e deve colmare i vizi indicati. Art.192 e art.125 richiedono motivazione precisa; la Corte ha censurato la motivazione apodittica relativa ai contenuti delle comunicazioni. Art.671 e norme procedurali sulla ripetizione/continuazione devono essere valutate nel nuovo giudizio.

  • Codice penale (circostanze)

    Riferimento al cumulo e al regime di applicazione delle pene: la Corte ha richiamato la necessità di riesaminare il trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti/generiche che erano state dichiarate assorbite e non adeguatamente motivate dal giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Per accertare l'esistenza di un'associazione a fini di spaccio (art.74 T.U. stupefacenti) non basta documentare contatti ripetuti: la motivazione deve collegare espressamente contenuto e finalità delle comunicazioni al programma criminoso e dimostrare la stabile adesione (affectio societatis) e la partecipazione di almeno tre persone.
  • Se la Cassazione annulla per vizio di motivazione e rinvia, il giudice del rinvio ha ampia libertà di valutazione ma è obbligato a conformarsi alle indicazioni della Cassazione; non può limitarsi ad affermazioni apodittiche o a ripetere le stesse carenze argomentative della decisione annullata.
  • Le questioni che la Cassazione dichiara "assorbite" nel suo provvedimento restano comunque devolute al giudice del rinvio: questi deve esaminarle e motivarne il rigetto o l'accoglimento senza ritenersi liberato dall'obbligo di pronunciarsi.
  • In contestazioni basate su intercettazioni e incontri, è essenziale che la motivazione ricostruisca il contenuto concreto delle comunicazioni e l'effettiva funzione svolta dall'imputato nell'organizzazione; mere riferimenti a "incontri con terzi" o alla frequenza delle comunicazioni non sono sufficienti.
  • Sulla continuità tra procedimenti (art.81 c.p.) la valutazione richiede collegamenti temporali, sovrapponibilità personale e omogeneità dell'oggetto o del programma criminoso: l'omessa o insufficiente motivazione su questi punti può comportare annullamento e rinvio.

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