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Sentenza

Sentenza del 27/03/2015 n. 6199 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il ruolo e la cartella di pagamento relativi a IRPEG, IRAP e IVA per l'anno 2003, per complessivi Euro 263.369,42, oltre a spese giudiziarie. In particolare lamentava: la mancata autonoma notificazione dell'intero ruolo; l'assenza della sottoscrizione del ruolo e della cartella; l'omessa indicazione nella cartella della data di consegna del ruolo al concessionario, ritenendo tali vizi lesivi del diritto di difesa e incidenti sul calcolo degli interessi.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha stabilito che il ruolo è, di regola, un atto interno dell'Amministrazione e non deve essere notificato autonomamente, poiché la notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo. La mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella non determina, di per sé, l'invalidità dell'atto quando la sua provenienza dall'ente competente sia riconoscibile. Inoltre, la data di consegna del ruolo al concessionario non rientra nel contenuto minimo obbligatorio della cartella e la sua omissione può rilevare solo in presenza di un concreto e specificamente dimostrato pregiudizio al diritto di difesa, non provato dalla società. Il ricorso incidentale condizionato di Equitalia, relativo alla legittimazione passiva, è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. d)

    La cartella di pagamento è l'atto normalmente impugnabile per contestare la pretesa tributaria e i vizi dell'iscrizione a ruolo; può essere impugnata congiuntamente al ruolo nei casi previsti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1

    la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo

    Non è necessaria una notificazione separata e integrale del ruolo quando esso è trasfuso nella cartella ritualmente notificata.

  • Art. 24 Cost.

    La mancata notificazione autonoma del ruolo non viola il diritto di difesa se il contribuente ha ricevuto la cartella e può contestare tramite essa la pretesa e i vizi del ruolo.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4

    La sottoscrizione del ruolo non costituisce, nel caso esaminato, un requisito la cui eventuale mancanza possa invalidare la cartella e l'iscrizione a ruolo, trattandosi di un atto interno successivamente trasfuso nella cartella.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20

    gli interessi ... si applicano ... fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli

    La data di consegna del ruolo rileva per il periodo di calcolo degli interessi, ma la sua mancata indicazione nella cartella non comporta automaticamente la nullità dell'atto.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La cartella è il documento destinato alla riscossione degli importi iscritti a ruolo e deve essere predisposta secondo il modello ministeriale.

  • D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 6

    Il contenuto minimo della cartella comprende gli elementi indicati nel ruolo, ma esclude espressamente la data di consegna del ruolo al concessionario.

  • Art. 2697 c.c.

    La censura relativa all'onere della prova sulla sottoscrizione del ruolo è stata ritenuta infondata, poiché il difetto di sottoscrizione non è stato considerato idoneo a incidere sulla validità della pretesa nelle circostanze del caso.

Massime di principio

  • In linea generale, il contribuente deve contestare la pretesa tributaria attraverso la cartella di pagamento, che normalmente incorpora e rende conoscibile il ruolo; non è necessaria una notificazione autonoma dell'intero ruolo.
  • Il ruolo e l'estratto di ruolo sono normalmente atti interni e non autonomamente impugnabili, salvo che siano notificati in luogo della cartella o che una specifica disposizione attribuisca loro effetti direttamente lesivi.
  • La mancanza della sottoscrizione sulla cartella non comporta automaticamente la nullità: è sufficiente che l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'Amministrazione o all'agente competente, secondo il modello e gli elementi identificativi previsti.
  • Un vizio formale può determinare l'annullamento solo se previsto dalla legge o se comporta un concreto pregiudizio per il diritto di difesa; non è sufficiente denunciare un'irregolarità astratta.
  • Quando si contesta l'omessa indicazione di un dato relativo agli interessi o alla formazione del ruolo, occorre dimostrare in modo specifico come tale omissione abbia impedito il controllo della pretesa o abbia causato un concreto danno difensivo.
  • La ricezione della cartella consente normalmente di far valere anche i vizi dell'iscrizione a ruolo, purché le contestazioni siano formulate tempestivamente e con adeguata specificità.

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