Ordinanza n. 11205/2026 - Roma, Sezione 2Q
per il risarcimento del danno derivante dalla illegittimità del provvedimento del 22.12.2022, comunicato in pari data, con il quale il Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ha dichiarato inammissibile la domanda della ricorrente relativa al documentario “Garbelli On Boxing/ Armato Solo Di Me Stesso” e per l'effetto l'ha esclusa dalla selezione pubblica per l'ottenimento del contributo selettivo di cui al bando 2022, sess. III, per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive (doc. 1), e dal decreto direttoriale n. 4109 del 20.12.2022 pubblicato il 22.12.2022, con il quale il Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ha approvato la graduatoria della selezione pubblica per l'ottenimento del contributo selettivo di cui al bando 2022, sess. III, per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive nella quale, alla sezione documentari e cortometraggi cinematografici, televisivi e web, in cui il documentario della ricorrente “Garbelli On Boxing/ Armato Solo Di Me Stesso” risulta tra i progetti non ammissibili (doc. 2), illegittimità accertata con sentenza del Tar Lazio n. 17525/2023, pubblicata in data 7 dicembre 2023 che ha annullato i predetti provvedimenti (doc. 3), confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5572/2025, pubblicata in data 27 giugno 2025 (doc. 4).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti ministeriali che avevano dichiarato inammissibile la domanda di contributo selettivo per un documentario e approvato la graduatoria includendo il progetto tra quelli non ammissibili, già annullati con sentenza del TAR confermata in appello
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall’illegittima esclusione dalla procedura selettiva per l’ottenimento di contributi destinati alla scrittura, allo sviluppo e alla pre-produzione, alla produzione e alla distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive. L’esclusione era stata motivata dalla ritenuta mancanza del codice Ateco 59.11, richiesto a pena di inammissibilità dal bando. Secondo la ricorrente, l’esclusione illegittima, già accertata con sentenza del TAR annullatoria confermata dal Consiglio di Stato, le avrebbe impedito di sottoporre il progetto alla valutazione di merito della commissione di esperti, determinando la perdita della possibilità di conseguire il contributo e l’inutile sostenimento di spese e oneri. Il Ministero si è costituito con atto formale, senza svolgere attività difensiva né depositare documentazione nel giudizio risarcitorio.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda risarcitoria nel merito e ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero della cultura. Il giudice ha rilevato che la precedente sentenza annullatoria aveva imposto, in via conformativa, la valutazione nel merito del progetto secondo l’art. 24 del bando, con salvezza degli ulteriori provvedimenti. Poiché il Ministero non aveva chiarito quali attività fossero state svolte in esecuzione dell’obbligo di riedizione del potere, il TAR ha ordinato la produzione, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione, di una relazione documentata sui seguiti procedimentali e sull’attività svolta per ottemperare alla pronuncia. La ricorrente è stata onerata di notificare l’ordinanza presso la sede reale del Ministero entro 15 giorni dalla comunicazione della Segreteria e di depositare la prova del perfezionamento della notifica nei successivi 5 giorni. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 12 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 26 l. n. 220/2026
La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura per la concessione di contributi selettivi per opere cinematografiche e audiovisive.
art. 22, comma 2, lett. e), del bando 2022
essere iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del Codice Civile ed operare con il codice Ateco 59.11
La clausola della lex specialis prevedeva il codice Ateco 59.11 quale requisito richiesto a pena di inammissibilità.
art. 24 del bando 2022
Valutazione delle richieste
La disposizione è indicata dalla precedente sentenza come disciplina applicabile alla valutazione nel merito del progetto dopo l’annullamento dell’esclusione.
Massime di principio
- Quando una sentenza annulla l’esclusione da una procedura selettiva e dispone, in via conformativa, la valutazione nel merito della domanda, l’amministrazione è tenuta a rieditare il potere e a valutare effettivamente l’istanza secondo la lex specialis, adottando gli ulteriori provvedimenti conseguenti.
- In un giudizio risarcitorio fondato sull’illegittima esclusione da una procedura selettiva, se risulta ancora possibile che l’amministrazione proceda alla valutazione conformativa imposta dal giudicato, il giudice può acquisire preliminarmente chiarimenti documentati sui seguiti procedimentali prima di decidere sulla responsabilità e sul danno.
- La mancata produzione, da parte dell’amministrazione, di chiarimenti e documentazione sugli adempimenti eseguiti in esecuzione di una precedente sentenza giustifica l’ordine istruttorio di depositare una relazione documentata sull’attività svolta e sui relativi esiti.
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