Sentenza n. 2147/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento - del decreto emesso l’11.11.2025, notificato in pari data, con cui la Prefettura di Roma ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e il rigetto dell'istanza di autorizzazione all'ingresso di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e rigetto dell'autorizzazione all'ingresso in Italia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dell'11 novembre 2025 con cui la Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato e respinto la domanda di autorizzazione all'ingresso. Il provvedimento era motivato dall'assenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro originario e dalla mancata produzione della certificazione di idoneità alloggiativa. Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare tali rilievi: la sola comunicazione obbligatoria di assunzione non dimostrava l'effettiva instaurazione del rapporto, anche perché la comunicazione relativa al datore originario indicava un rapporto di soli otto giorni ed era stata superata da una successiva comunicazione di assunzione da parte di altra società; non erano state prodotte buste paga o altra documentazione probatoria. Quanto all'alloggio, era stata depositata soltanto una comunicazione di ospitalità relativa a un'abitazione situata in un Comune diverso da quello nel quale avrebbe dovuto svolgersi l'attività lavorativa. Il ricorrente aveva inoltre sostenuto in udienza la capienza dei bilanci della società, senza tuttavia fornire prova sufficiente dell'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro. È stata contestata, in sostanza, la possibilità di revocare il nulla osta per carenza dei requisiti economico-finanziari e alloggiativi e di negare il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il decreto prefettizio. La revoca del nulla osta non è circoscritta alle sole ipotesi ostative espressamente indicate dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, ma può riguardare qualsiasi mancanza dei requisiti prescritti per l'ingresso del lavoratore straniero, compresa la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro. La revoca è stata qualificata come decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di verifica dei presupposti necessari per il rilascio del provvedimento ampliativo. Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato né la sussistenza del requisito reddituale del datore di lavoro né l'idoneità alloggiativa. Il giudice ha inoltre escluso che l'amministrazione fosse tenuta a rilasciare un permesso per attesa occupazione, poiché risultava una carenza originaria dei requisiti reddituale e alloggiativo; una diversa soluzione renderebbe prive di effettività le prescrizioni sui requisiti e consentirebbe l'elusione del sistema dei flussi programmati. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998
la revoca del nulla osta non è limitata al riscontro delle sole situazioni impeditive indicate negli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998
Le ipotesi ostative previste dagli artt. 22 e 24 non esauriscono i presupposti che possono giustificare la revoca del nulla osta; la revoca può fondarsi sulla mancanza di qualsiasi requisito normativamente richiesto per l'ingresso del lavoratore straniero.
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato può essere disposta non soltanto per le specifiche situazioni impeditive previste dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, ma anche per la sopravvenuta o accertata mancanza di qualsiasi requisito prescritto dalla normativa per l'ingresso del lavoratore straniero, compresi la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro e il requisito alloggiativo.
- La verifica della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro richiede elementi concreti idonei a dimostrare l'effettiva instaurazione e consistenza del rapporto di lavoro; la sola comunicazione obbligatoria di assunzione non è sufficiente quando la durata dichiarata è irrisoria e mancano buste paga o altra documentazione probatoria.
- Quando la carenza dei requisiti reddituale del datore di lavoro e alloggiativo è originaria, l'amministrazione non è tenuta a rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché tale soluzione vanificherebbe i requisiti richiesti per l'ingresso e potrebbe eludere il sistema dei flussi programmati.
- La revoca del nulla osta fondata sulla verifica dei requisiti necessari per ottenere il provvedimento ampliativo è qualificabile come decadenza o revoca sanzionatoria ed esprime un potere vincolato di controllo dell'amministrazione.
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