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Sentenza

Sentenza del 11/03/2022 n. 7980 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento per omesso versamento ICI relativo al 2008 relativo ad alcuni immobili di proprietà della Congregazione, per mancato riconoscimento dell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504/1992, art. 7 (immobili destinati ad attività di culto/assistenza). Contestazione incidentale anche sulla validità formale dell'atto per mancata sottoscrizione autografa del responsabile.

La decisione

La CTP di Roma aveva accolto parzialmente il ricorso; la C.T.R. del Lazio, in appello, accolse l'appello principale di Roma Capitale e respinse quello incidentale della Congregazione, ritenendo legittimo l'avviso (gli immobili sarebbero adibiti ad alloggi per religiosi e non destinati ad attività di culto) e ritenendo comunque valida la sottoscrizione a mezzo stampa. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi al vizio di sottoscrizione (confermando che la firma a stampa proveniente dall'ufficio è idonea), ma ha accolto i motivi concernenti il merito dell'esenzione (terzo, quarto e quinto motivo), rilevando che la CTR non ha valutato concretamente il corredo probatorio offerto dalla contribuente circa la destinazione e l'uso degli immobili (attività di culto/assistenza, natura di pertinenze ecc.). Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio per nuovo esame, demandando anche la regolamentazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7

    Prevede l'esenzione ICI per immobili destinati esclusivamente ad attività di religione o di culto e per attività assistenziali/recettive equiparate; la Corte richiede verifica concreta della sussistenza del requisito oggettivo (uso effettivo non commerciale).

  • L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87

    "la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati"

    La sostituzione della firma autografa con indicazione a stampa è norma speciale tuttora efficace: la firma a stampa o l'indicazione del nominativo sono idonee quando l'atto proviene dall'ufficio competente e reca elementi che ne attestano la provenienza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4

    Norma citata in relazione ai criteri di impugnazione degli atti impositivi e relativo esame di legittimità; la Corte ha valutato la fondatezza dei motivi di diritto proposti.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c)

    Richiamato come riferimento per i requisiti soggettivi degli enti cui può spettare l'esenzione (enti non aventi come attività principale quella commerciale).

  • L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16

    Riferimento normativo sulla nozione di attività di religione o di culto, utilizzata per interpretare l'ambito dell'esenzione.

  • Codice Civile, art. 2697

    Principio dell'onere della prova: incombe sul contribuente la prova dei presupposti che giustificano l'esenzione, ma il giudice deve valutare concretamente le prove offerte.

  • Codice di Procedura Civile, art. 112

    Richiamato in relazione all'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le questioni dedotte; la Corte ha censurato l'omessa valutazione concreta di specifiche doglianze sulla esenzione.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1 (motivi di cassazione)

    Base procedurale per i motivi di cassazione (violazione di norme e vizio di motivazione) con i quali la Congregazione ha impugnato la sentenza di merito; la Corte ha accolto alcuni di tali motivi.

  • Codice di Procedura Civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Richiamato dalla Corte per dichiarare inammissibili censure autosufficienti mancanti di puntuale riproduzione degli atti processuali impugnati (difetto di autosufficienza del ricorso).

Massime di principio

  • La firma autografa non è sempre requisito essenziale di validità dell'atto impositivo: la firma a stampa o l'indicazione del nominativo sono ammissibili quando l'atto proviene dall'ufficio competente, specialmente se prodotto da sistemi informativi automatizzati (L. n. 549/1995).
  • L'onere di prova della sussistenza dell'esenzione spetta al contribuente, ma il giudice deve valutare concretamente il corredo probatorio (non limitarsi a una mera lettura della destinazione catastale o della dicitura 'alloggio per religiosi').
  • La qualificazione catastale o la vicinanza fisica alla sede centrale non decidono automaticamente l'esenzione: occorre accertare l'uso effettivo e concreto (attività di culto, formazione religiosa, attività assistenziali/recettive) e che queste attività non siano svolte con modalità commerciali.
  • Gli alloggi per religiosi possono rientrare nell'esenzione ICI se l'uso è funzionale e connotato da caratteristiche assimilabili ad attività di culto/assistenza (es. formazione del clero, accoglienza ricettiva non commerciale), ma la prova deve essere specifica e riferita all'annualità d'imposta contestata.
  • Il vizio di motivazione del giudice di merito (omessa valutazione di elementi probatori rilevanti) può determinare la cassazione con rinvio per nuovo esame.
  • La delega di firma o l'apposizione del nominativo di altro funzionario non autorizza automaticamente la nullità dell'atto: è necessario valutare la provenienza dall'ufficio competente e gli elementi che impegnano la responsabilità dell'organo.

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