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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20165/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza del 17/02/2023, per mancato deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; il ricorrente ha contestato che l'elezione di domicilio era comunque presente nel fascicolo e che, secondo giurisprudenza consolidata, ciò sarebbe sufficiente a sanare l'assenza nella procura speciale del difensore di fiducia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 13808 del 24/10/2024 (dep. 18/04/2025) che ha chiarito due profili: (i) l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024; (ii) il deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio può essere integrato dall'atto d'impugnazione solo se quest'ultimo contiene un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione/dichiarazione e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo per la notificazione. Nel caso concreto l'atto di appello, presentato il 4/04/2023, non conteneva alcun riferimento a una precedente elezione di domicilio; ne è conseguita l'inammissibilità e il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La disposizione, a pena di inammissibilità, richiede il deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione; tuttavia, può essere ritenuta assolta se l'atto d'impugnazione contiene un richiamo espresso e specifico ad una precedente elezione/dichiarazione e alla sua collocazione nel fascicolo, così da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, lett. o) (abrogazione)

    L'abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter, opera dal 25/08/2024; tuttavia, secondo le Sezioni Unite, la disciplina continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 (criterio di applicazione temporale).

  • sentenza Sezioni Unite n. 13808 del 24/10/2024 (dep. 18/04/2025)

    Ha stabilito i due principi rilevanti: (i) l'ambito temporale di applicazione della norma abrogata; (ii) le condizioni in cui il requisito del deposito dell'elezione/dichiarazione di domicilio può essere considerato assolto tramite richiamo nell'atto d'impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Se l'appello è stato proposto entro il 24/08/2024, si applica l'art. 581, comma 1-ter: occorre depositare la dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto o indicare espressamente e specificamente nel testo dell'appello una precedente elezione/dichiarazione e la sua collocazione nel fascicolo.
  • La mera esistenza di una elezione di domicilio nel fascicolo non è sufficiente a sanare l'omissione se l'atto d'impugnazione non richiama in modo espresso e specifico tale atto e la sua collocazione.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore dovrebbe sempre depositare la dichiarazione/elezione di domicilio insieme all'atto di impugnazione; in alternativa, inserire testualmente nell'atto un riferimento chiaro alla precedente elezione e alla sua ubicazione nel fascicolo.
  • Per impugnazioni proposte dopo il 25/08/2024 è necessario verificare la normativa vigente (a seguito dell'abrogazione) e le eventuali norme transitorie o modifiche procedurali applicabili.
  • In caso di rigetto per inammissibilità l'autorità giudiziaria può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare il profilo economico prima di esperire impugnazioni potenzialmente viziate.

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