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Sentenza

Sentenza n. 55/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - della Determinazione dirigenziale n. DD 7171 del 01.12.2023 della Dirigente del Dipartimento Servizi Interni – Divisione del Persona della Città di Torino, in parte qua, avente ad oggetto: “selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 10 posti nell’area degli istruttori – istruttore amministrativo, (S.P. 06/23). Recepimento graduatoria di merito e approvazione graduatoria finale”, con la quale è stata recepita la graduatoria di merito formata all’esito della indicata selezione, ed è stata approvata la graduatoria finale; - della graduatoria medesima, pubblicata in data 1° dicembre 2023, nella parte in cui il ricorrente risulta collocato in posizione 427; - dei successivi scorrimenti in graduatoria, nella parte in cui hanno ignorato la posizione del ricorrente; - di ogni atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, anteriore e successivo, compresi i verbali di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione dei punteggi; i verbali della Commissione esaminatrice, ivi compresi i giudizi finali; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento dei titoli dedotti e deducendi in sede di selezione con conseguente rideterminazione della relativa posizione in graduatoria.

Giustizia amministrativa202400083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale della selezione pubblica per dieci posti di istruttore amministrativo, nella parte relativa alla collocazione del candidato, nonché successivi scorrimenti e atti della procedura

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria finale, nella parte in cui era stato collocato al posto n. 427, chiedendo anche l'accertamento del diritto al riconoscimento di titoli di servizio e formativi e la conseguente rideterminazione della posizione. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 4, 5 e 6 della l. n. 241/1990, il difetto e l'erroneità dell'istruttoria, il travisamento dei fatti, il difetto di motivazione, la violazione del dovere di collaborazione e del soccorso istruttorio, sostenendo che avrebbero dovuto essere valutati sette anni di servizio svolti presso il Comune di Torino in posizione di comando, tre anni di servizio amministrativo presso GTT e tre tirocini asseritamente svolti presso la Città di Torino. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 487/1994, dei principi di imparzialità e buon andamento, degli artt. 3 e 97 Cost., nonché il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che i criteri di valutazione della prova orale non sarebbero stati predeterminati. Nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato alla propria posizione nella graduatoria, essendo stato assunto a tempo indeterminato da altro Comune.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la rinuncia alla posizione nella graduatoria del Comune di Torino ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale all'assunzione presso tale ente. Il Collegio ha comunque esaminato sommariamente il merito ai fini della soccombenza virtuale e ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo motivo, il soccorso istruttorio non poteva consentire l'inserimento postumo di titoli non dichiarati nella domanda, perché ciò avrebbe violato la par condicio. Il servizio prestato presso il Comune di Torino in posizione di comando non era valutabile secondo il bando, che attribuiva punteggio ai servizi derivanti da contratti di lavoro alle dipendenze del Comune: il comando non crea un nuovo rapporto di impiego con l'ente destinatario, né modifica lo stato giuridico del dipendente. Il servizio presso GTT non era valutabile perché non era stato dichiarato nella domanda, secondo il principio di autoresponsabilità e il vincolo derivante dalla lex specialis, che imponeva di valutare soltanto i titoli dichiarati al momento della domanda. Anche i tre titoli formativi non risultavano assimilabili a tirocini extracurriculari attinenti, secondo la discrezionalità dell'amministrazione. Quanto al secondo motivo, i criteri di valutazione della prova orale erano stati approvati il 9 ottobre 2023, prima dell'inizio dei colloqui. Il voto numerico, in assenza di una norma che imponga una motivazione discorsiva, era sufficiente a esprimere il giudizio tecnico della commissione, in quanto integrato dalla predeterminazione dei criteri. Le spese sono state compensate per la particolarità e parziale novità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 4, 5 e 6 l. 241/1990

    Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente in relazione ai doveri del responsabile del procedimento, all'istruttoria e al soccorso istruttorio, ma il Collegio ha escluso che potessero fondare l'acquisizione postuma di titoli non dichiarati.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Il soccorso istruttorio non consente di dichiarare, dopo la scadenza del termine per la domanda, un requisito o un titolo valutabile non previamente indicato, poiché ciò altererebbe la par condicio tra i candidati.

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    La disposizione è stata invocata in relazione alla predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale; il Collegio ha ritenuto i criteri tempestivamente approvati dalla commissione.

  • artt. 56 d.P.R. 3/1957, 30 e 70 d.lgs. 165/2001

    Il comando determina una temporanea utilizzazione del dipendente presso un ente diverso, senza modificare il rapporto di impiego originario, lo stato giuridico o l'immedesimazione organica e senza creare un nuovo rapporto con l'ente di destinazione.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    I principi di motivazione, imparzialità e buon andamento non risultano violati quando i criteri siano predeterminati prima delle prove e il voto numerico sintetizzi il giudizio tecnico della commissione.

  • art. 26 c.p.a.

    La disciplina delle spese è stata applicata compensando integralmente le spese in ragione della particolarità e della parziale novità delle questioni.

Massime di principio

  • Il soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali non può essere utilizzato per consentire al candidato di dichiarare, dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, un requisito o un titolo valutabile che non sia stato indicato nella domanda, poiché ciò determinerebbe una violazione della par condicio.
  • Quando la lex specialis stabilisce che la valutazione dei titoli avvenga sulla base di quelli dichiarati nella domanda di partecipazione, tale previsione costituisce autovincolo per l'amministrazione e impedisce la valutazione postuma di titoli omessi dal candidato, cui si applica il principio di autoresponsabilità.
  • Il servizio prestato in posizione di comando presso un'amministrazione diversa dall'ente di appartenenza non integra un rapporto di impiego con l'ente destinatario e non è equiparabile, ai fini della valutazione concorsuale, a un servizio svolto alle sue dipendenze mediante contratto di lavoro, salvo diversa previsione della lex specialis.
  • La valutazione espressa mediante voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio della commissione di concorso quando i criteri valutativi siano stati predeterminati prima dell'inizio delle prove e non sussista una specifica disposizione che imponga una motivazione discorsiva.
  • La rinuncia del candidato alla propria posizione in una graduatoria concorsuale fa venir meno l'interesse concreto e attuale alla contestazione della graduatoria finalizzata all'assunzione presso l'amministrazione titolare, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSoccorso istruttorioDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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