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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21947/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, osservando che l'inammissibilità non consentiva di escludere la colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il concorso nella detenzione di un ingente quantitativo di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provata la sua responsabilità penale. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze non evidenziavano alcun reale vizio logico o contraddittorietà della motivazione: dalla sentenza impugnata risultava che, il 20/07/2022, un agente libero dal servizio aveva notato soggetti intenti a scaricare da un'autovettura alcune scatole dal contenuto sospetto, poi depositate in un locale terraneo; l'intervento della Guardia di Finanza e la perquisizione del veicolo e del locale avevano consentito di rinvenire complessivamente 91,200 kg di T.L.E. Le risultanze dibattimentali erano dunque ritenute sufficienti a dimostrare che l'imputato deteneva il materiale di contrabbando in due distinti luoghi, in vista della successiva commercializzazione. Il secondo motivo era inoltre formulato in termini generici.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    richiamato nel capo d'imputazione per la contestazione della recidiva, senza ulteriori sviluppi nella motivazione della decisione

  • art. 110 c.p.

    richiamato nel capo d'imputazione per il concorso di persone nel reato

  • art. 291-bis d.P.R. 43/1973

    norma incriminatrice richiamata per la detenzione di tabacchi lavorati esteri di contrabbando

  • art. 291-ter d.P.R. 43/1973

    norma richiamata nel capo di imputazione in relazione al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, pone a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità non escludendosi la colpa del ricorrente

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure generiche sulla valutazione della prova senza individuare specifici vizi di logicità, contraddittorietà o violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini della conferma della responsabilità per detenzione di merce di contrabbando, può essere valorizzato un quadro indiziario unitario fondato sul rinvenimento della merce in più luoghi nella disponibilità dell'imputato e sulle modalità di scarico, deposito e successivo intervento degli operanti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
  • La censura di vizio di motivazione non è ammissibile se non confronta in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza impugnata e non evidenzia un effettivo salto logico del ragionamento decisorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFatture false
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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