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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28553/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di sale and lease back stipulato tra una società bancaria e una società utilizzatrice, avente ad oggetto un complesso immobiliare ad uso alberghiero. La banca aveva agito in primo grado chiedendo la risoluzione del contratto e la restituzione dei beni. La società utilizzatrice si era difesa eccependo la nullità del contratto per illiceità della causa, sostenendo che l'operazione fosse in realtà diretta ad aggirare il divieto di patto commissorio, e aveva chiesto in via riconvenzionale la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite dalla banca o, in alternativa, l'applicazione dell'art. 1526 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda di restituzione della banca e rigettato le domande riconvenzionali. In appello la società utilizzatrice aveva censurato tale decisione, ma la Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che per desumere la frode alla legge occorresse la compresenza di tre indici sintomatici di elaborazione giurisprudenziale. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2744, 1418 e 1344 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere necessari tutti e tre gli indici sintomatici per configurare la nullità del sale and lease back, mentre la giurisprudenza di legittimità richiede un accertamento della causa concreta e consente di valorizzare anche altri indici rivelatori. Gli ulteriori motivi riguardavano, in sintesi, la disciplina applicabile alla fattispecie, compresi gli artt. 1526 e 1384 c.c. e alcune ulteriori norme in tema di validità del contratto e correttezza nell'esecuzione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui il giudice di merito aveva applicato un principio non corretto nella valutazione della nullità del sale and lease back per elusione del divieto di patto commissorio. La Cassazione ha ribadito che l'art. 2744 c.c. va interpretato in senso funzionale e che non è necessaria la coesistenza di tutti i tre indici sintomatici tradizionalmente elaborati dalla giurisprudenza, essendo decisivo l'accertamento della concreta finalità di garanzia dell'operazione, anche sulla base di altri elementi rivelatori. Sono stati pertanto assorbiti gli altri motivi di ricorso. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio enunciato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2744 c.c.

    Il divieto di patto commissorio va inteso in senso funzionale: colpisce non solo il patto tipico descritto dalla norma, ma qualunque convenzione diretta a realizzare in concreto il risultato vietato, cioè l'illecita coercizione del debitore a trasferire un bene al creditore in caso di mancato pagamento.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato quale norma sulla nullità del contratto, in collegamento con la verifica dell'illiceità della causa o della frode alla legge nel sale and lease back.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato come norma sulla frode alla legge, applicabile quando lo schema negoziale sia impiegato per eludere il divieto di patto commissorio.

  • art. 1526 c.c.

    Richiamato nei motivi del ricorso come disciplina invocata dalla parte utilizzatrice in relazione alle conseguenze restitutorie dell'assetto negoziale; il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 1384 c.c.

    Richiamato nei motivi del ricorso con riferimento alla possibile riduzione della penale; questione assorbita.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nei motivi del ricorso in tema di interpretazione del contratto; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nei motivi del ricorso in tema di interpretazione sistematica del contratto; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi del ricorso sulla valutazione della prova; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 117 TUB

    Richiamato nei motivi del ricorso; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato nei motivi del ricorso; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato nei motivi del ricorso in tema di determinabilità dell'oggetto; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nei motivi del ricorso in tema di correttezza; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato nei motivi del ricorso in tema di buona fede nelle trattative; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nei motivi del ricorso in tema di buona fede nell'esecuzione del contratto; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale di fondamento dei motivi di ricorso per cassazione, sia per violazione di legge sia per omesso esame di fatto decisivo.

Massime di principio

  • Nel contratto di sale and lease back, ai fini della verifica di un'eventuale nullità per frode al divieto di patto commissorio, non è richiesta la necessaria compresenza di tutti gli indici sintomatici elaborati in giurisprudenza; il giudice deve invece accertare la causa concreta dell'operazione e verificare se essa sia stata in realtà impiegata per realizzare una causa di garanzia vietata.
  • L'art. 2744 c.c. va interpretato in senso funzionale, con conseguente nullità di qualunque schema negoziale che, al di là della forma, sia utilizzato per conseguire il risultato vietato della coercizione del debitore al trasferimento del bene in funzione satisfattiva del credito.
  • L'accertamento della frode al divieto di patto commissorio può essere fondato anche su indici diversi da quelli tradizionalmente richiamati dalla giurisprudenza, purché idonei a dimostrare la concreta funzione di garanzia dell'operazione.
  • Se il giudice di merito applica un criterio errato circa la necessità cumulativa degli indici sintomatici, la decisione va cassata con rinvio per un nuovo esame conforme al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLeasing
RamiContratti
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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