Circolare numero 98 del 19-4-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la rideterminazione, dal 1 gennaio 1990, delle retribuzioni imponibili per il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende del settore pesca alle assicurazioni generali obbligatorie e alla CUAF, in base al rinnovo del CCNL del 14.2.1990. Riporta le tabelle delle retribuzioni mensili imponibili per le varie categorie di lavoratori e per le diverse tipologie di pesca, precisando che tali valori devono essere assunti come base contributiva per il periodo di paga in corso al 1 gennaio 1990, con versamento entro il 20 aprile 1990. Richiama inoltre il meccanismo di adeguamento automatico previsto dal CCNL e l’obbligo di non scendere sotto il minimale giornaliero di retribuzione vigente.
Determinazione delle retribuzioni imponibili per i contributi del settore pesca dal 1 gennaio 1990
Determinazione delle retribuzioni imponibili nel settore pesca dal 1 gennaio 1990
La circolare aggiorna i valori retributivi imponibili da assumere a base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalle aziende del settore pesca alle assicurazioni generali obbligatorie e alla CUAF. L'intervento si colloca nel quadro dell'art. 13, comma 2, della legge 26.7.1984, n. 413, e del rinnovo del CCNL di categoria sottoscritto il 14.2.1990 tra FEDERPESCA e le organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FIT-CISL e UILIAS-UIL.
Quadro normativo e decorrenza
La circolare ricorda che, dal 1 ottobre 1984, i contributi per il settore pesca devono essere determinati sui salari minimi garantiti previsti dalle tabelle dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le retribuzioni erano già state fissate dal primo CCNL di categoria e successivamente aggiornate con effetto dal 1 gennaio 1987. Con il rinnovo del 14.2.1990 esse sono state nuovamente rideterminate con decorrenza dal 1 gennaio 1990.
Ambito di applicazione
Le indicazioni riguardano gli equipaggi imbarcati sui pescherecci ricompresi nelle lettere a) e b) dell'art. 5 della legge n. 413/1984, adibiti a:
- pesca costiera locale;
- pesca costiera ravvicinata;
- pesca mediterranea o d'altura;
- pesca oltre gli stretti o oceanica.
La circolare segnala però che, per la pesca costiera locale/ravvicinata e per la pesca mediterranea/d'altura, il CCNL prevede valori giornalieri non coincidenti con il semplice quoziente del valore mensile diviso 26. Le organizzazioni sindacali hanno rappresentato la necessità di ulteriori approfondimenti applicativi per l'impiego di tali retribuzioni nella riscossione contributiva; in attesa di precisazioni, la circolare invita a utilizzare i valori mensili imponibili indicati nelle tabelle del CCNL.
Retribuzioni mensili imponibili
Le retribuzioni mensili imponibili, espresse in migliaia di lire, da prendere a base per la contribuzione dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1990 sono riportate distintamente per qualifica e tipo di pesca:
- Pesca costiera locale: comandante, motorista, capo pesca 1.358; marinaio 1.247; giovanotto 1.241; mozzo 1.235.
- Pesca costiera ravvicinata: comandante, motorista, capo pesca 1.482; marinaio 1.358; giovanotto 1.260; mozzo 1.235.
- Pesca mediterranea o d'altura: comandante, motorista, capo pesca 1.606; marinaio 1.482; giovanotto 1.297; mozzo 1.272.
- Pesca oltre gli stretti o oceanica: comandante 2.733; direttore di macchina 2.266; primo ufficiale 1.993; secondo ufficiale e ufficiale radiotelegrafista 1.870; nostromo, caporale di macchina, ingrassatore e aiuto motorista 1.760; marinaio, retiere, cuoco e altre qualifiche 1.680; giovanotto 1.457; mozzo 1.436.
Termini di versamento
I contributi calcolati su tali basi devono essere versati entro il 20 aprile 1990.
Adeguamento automatico e minimale di retribuzione
La circolare richiama l'art. 25/bis del CCNL, che prevede un meccanismo di adeguamento automatico annuale delle retribuzioni imponibili in base all'indice ISTAT generale del tasso di inflazione dell'anno precedente. Per il 1990, la variazione ISTAT relativa al periodo 1 gennaio - 31 luglio 1990 è già stata concordata nella misura del 7% ed è stata inclusa nelle tabelle contrattuali.
Per il periodo successivo, 1 agosto - 31 dicembre 1990, le organizzazioni sindacali determineranno, secondo i criteri del CCNL, le nuove retribuzioni imponibili e ne daranno tempestiva comunicazione all'Istituto.
Infine, viene precisato che gli importi aggiornati mediante automatismo contrattuale devono comunque essere ragguagliati, se inferiori, al minimale di retribuzione giornaliera vigente nell'anno considerato; per il 1990 si rinvia alla circolare n. 18 del 18.1.1990.
Punti principali
Base normativa e decorrenza
L'art. 13, comma 2, della legge 26.7.1984, n. 413 stabilisce che, dal 1 ottobre 1984, i contributi delle aziende del settore pesca alle assicurazioni generali obbligatorie e alla CUAF sono determinati sui salari minimi garantiti previsti dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La circolare precisa che tali retribuzioni, già fissate dal primo CCNL di categoria e aggiornate dal 1 gennaio 1987, sono state nuovamente rideterminate con effetto dal 1 gennaio 1990 in occasione del rinnovo del CCNL intervenuto il 14.2.1990 tra FEDERPESCA, FLAI-CGIL, FIT-CISL e UILIAS-UIL.
Retribuzioni imponibili da assumere a base contributiva
In attesa di ulteriori precisazioni sulle modalità applicative dei valori giornalieri previsti dal CCNL per la pesca costiera locale/ravvicinata e per la pesca mediterranea/d'altura, la circolare indica che devono essere utilizzate le retribuzioni mensili imponibili riportate nelle tabelle contrattuali per il calcolo dei contributi dovuti dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1990. I valori, espressi in migliaia di lire, sono distinti per tipologia di pesca e qualifica del personale imbarcato.
Tabella delle retribuzioni mensili imponibili
Per la pesca costiera locale: comandante/motorista/capo pesca 1.358; marinaio 1.247; giovanotto 1.241; mozzo 1.235. Per la pesca costiera ravvicinata: comandante/motorista/capo pesca 1.482; marinaio 1.358; giovanotto 1.260; mozzo 1.235. Per la pesca mediterranea o d'altura: comandante/motorista/capo pesca 1.606; marinaio 1.482; giovanotto 1.297; mozzo 1.272. Per la pesca oltre gli stretti o oceanica: comandante 2.733; direttore di macchina 2.266; primo ufficiale 1.993; secondo ufficiale e ufficiale radiotelegrafista 1.870; nostromo/caporale di macchina/ingrassatore/aiuto motorista 1.760; marinaio/retiere/cuoco/altre qualifiche 1.680; giovanotto 1.457; mozzo 1.436.
Scadenza di versamento
I contributi calcolati sulle retribuzioni indicate devono essere versati entro la scadenza del 20 aprile 1990, con riferimento agli equipaggi imbarcati sui pescherecci ricompresi nelle lettere a) e b) dell'art. 5 della legge n. 413/1984, adibiti alle varie tipologie di pesca indicate nella circolare.
Adeguamento automatico delle retribuzioni
L'art. 25/bis del CCNL prevede un adeguamento automatico annuale delle retribuzioni imponibili sulla base dell'indice ISTAT generale del tasso di inflazione dell'anno precedente. Per il 1990, la variazione ISTAT relativa al periodo 1 gennaio-31 luglio 1990 è già stata concordata nella misura del 7% ed è già inclusa nelle tabelle del CCNL. Le organizzazioni sindacali determineranno quindi, secondo i criteri contrattuali, le retribuzioni imponibili per il periodo 1 agosto-31 dicembre 1990 e ne daranno comunicazione all'Istituto.
Ragguaglio al minimale giornaliero
La circolare ricorda infine che gli importi adeguati in base al meccanismo di automatismo contrattuale devono essere comunque ragguagliati, se inferiori, al minimale di retribuzione giornaliera vigente nell'anno considerato; per il 1990 si rinvia alla circolare n. 18 del 18.1.1990.
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