Cassazione Civile, Sentenza n. 24234/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lazio che, su ricorso della contribuente contro avviso di accertamento ICI 2010 relativo a immobili adibiti ad attività estrattiva: 1) aveva rideterminato il valore venale delle aree applicando una riduzione del 30% rispetto ai valori zonali fissati con delibera comunale, senza adeguata motivazione e senza confutare la presunzione offerta dalla delibera; 2) aveva applicato il cumulo giuridico (continuazione) alle sanzioni per omessa dichiarazione/omesso versamento relative a più annualità e plurimi immobili, mentre il Comune sosteneva l'applicabilità di sanzioni autonome ai sensi dell'art.13 d.lgs.471/1997.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso del Comune (assorbendo il secondo). Ha ritenuto che: a) la CTR ha illegittimamente ridotto il valore venale del terreno del 30% senza fornire specifici parametri valutativi e senza rispettare la presunzione derivante dalla delibera comunale; b) l'istituto della continuazione (cumulo giuridico) è applicabile anche alle violazioni consistenti in omessa presentazione della dichiarazione ICI e omesso versamento per periodi diversi e anche ove le violazioni riguardino plurimi immobili, purché sussista la medesima indole e si verifichi la contestualità degli avvisi; c) la sentenza impugnata è cassata nei punti sopra indicati e la causa è rinviata alla CTR Lazio per nuovo esame, compresa la verifica della contestualità degli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2009-2011. Sono inoltre state poste a carico della corte di merito le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI)
art. 10; richiamati art. 1 e art. 2, comma 1, lett. b) nell'analisi
L'obbligazione tributaria è annuale (omessa dichiarazione e omesso versamento per ciascun anno costituiscono violazioni autonome); la potenzialità edificatoria desunta dal piano regolatore incide sulla base imponibile (valore venale).
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
art. 59, comma 1, lett. g)
Il Consiglio comunale può determinare periodicamente i valori venali delle aree fabbricabili; tali delibere costituiscono presunzioni di valore idonee a limitare il potere di accertamento e non possono essere disattese dal giudice senza motivazione concreta.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Disciplina la continuazione (cumulo giuridico): quando violazioni della stessa indole sono commesse in periodi di imposta diversi si applica una sanzione unica aumentata dalla metà al triplo; obbligatorietà del cumulo giuridico in luogo del cumulo materiale.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Prevede sanzione proporzionale autonoma per ogni mancato pagamento; la Corte spiega che questa regola non esclude l'applicazione della continuazione quando le violazioni consistono in omissione dichiarativa seguita da omissione di versamento e presentano medesima indole pluriennale e pluriproprietaria, previa verifica della contestualità degli avvisi.
codice di procedura civile
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4; art. 112 (richiamati nel ricorso)
Fondamento dei motivi di cassazione per vizio di applicazione di norme sostanziali e per carenza o insufficiente motivazione della decisione impugnata.
Massime di principio
- Terreni destinati ad attività estrattiva ma suscettibili di edificazione (anche solo per fabbricati strumentali) devono essere considerati edificabili ai fini ICI e valutati sul valore venale desunto dal piano regolatore.
- Le delibere comunali che determinano i valori venali per zone costituiscono presunzioni iuris tantum; il giudice tributario non può ridurre quei valori applicando percentuali 'apodittiche' senza motivazione e parametri oggettivi.
- Quando il giudice ridetermina il valore venale deve formulare una valutazione estimatoria basata su elementi provati o incontroversi; la mera riduzione percentuale senza indicazione di parametri è insufficiente e impugnabile.
- L'istituto della continuazione (cumulo giuridico) si applica anche alle violazioni consistenti in omessa dichiarazione ICI e omesso versamento riferite a più annualità e, se sussistono gli elementi di 'stessa indole' e di contestualità degli atti di accertamento, la sanzione può essere unica e aumentata (da 1/2 a 3 volte).
- Occorre verificare la 'contestualità' degli avvisi: la continuazione si applica alle violazioni anteriori alla contestazione notificata contemporaneamente; la contestazione interrompe la continuazione per gli atti successivi.
- Distinguere i casi di semplice omesso pagamento di imposte già liquidate (in cui l'art.13 può prevedere sanzioni autonome) dalle situazioni in cui l'omessa dichiarazione ha impedito la liquidazione: nel secondo caso la continuazione può trovare applicazione.
- In giudizio tributario il contribuente che intende superare la presunzione derivante da una delibera comunale sui valori deve fornire prova specifica dell'erroneità dei valori indicati.
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