Sentenza n. 781/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 27.10.2022, adottata dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Monterosso al Mare; nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e segnatamente, per quanto possa occorrere, della nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monterosso al Mare prot. -OMISSIS- del 13.01.2022; in ogni caso per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi a seguito ed in conseguenza dell'impugnato provvedimento nonché del comportamento tenuto dall'Amministrazione comunale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino di opere abusive, consistenti nella realizzazione di una strada con sbancamenti e scavi del pendio, nonché nota dell'Ufficio Tecnico comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale con cui gli è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive realizzate su un terreno di sua proprietà e la rimessione in pristino entro novanta giorni, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Ha dedotto, anzitutto, la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990 e dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che l'esecuzione fosse giuridicamente impossibile per l'esistenza di un sequestro penale preventivo sulle aree interessate. Ha poi dedotto la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà e travisamento, sostenendo di essere proprietario incolpevole, estraneo alla realizzazione dell'abuso, eseguita da altro soggetto senza il suo consenso e anche invadendo il suo terreno; ha evidenziato di avere denunciato l'illecito alle autorità. Infine, ha lamentato la violazione dei principi di buon andamento, economicità, collaborazione e buona fede, censurando la scelta del Comune di adottare ordinanze separate, dal contenuto identico, nei confronti dei diversi proprietari coinvolti nella realizzazione della strada, con conseguente frazionamento dei procedimenti e possibile moltiplicazione delle sanzioni.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che il sequestro penale determini la nullità o l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione: esso impedisce soltanto temporaneamente l'esecuzione materiale del ripristino e può comportare il differimento del termine, decorrente dal dissequestro, oltre all'esonero dalla sanzione per mancata ottemperanza durante il periodo di efficacia del sequestro. L'interessato deve eventualmente chiedere all'autorità penale il dissequestro per poter eseguire i lavori; solo il rigetto di tale istanza potrebbe integrare un impedimento effettivo all'ottemperanza o all'avvio dell'acquisizione. Ha inoltre affermato che l'art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001 individua congiuntamente il proprietario e il responsabile dell'abuso quali destinatari dell'ordine demolitorio. Ne consegue che l'ordinanza può essere adottata anche nei confronti del proprietario non autore dell'abuso, senza necessità di accertarne dolo o colpa, trattandosi di un obbligo reale connesso alla permanenza dell'illecito edilizio. La buona fede del proprietario può invece rilevare ai fini dell'acquisizione dell'area al patrimonio comunale. In ogni caso, il ricorrente non aveva dimostrato di avere adottato tutte le ulteriori iniziative che, secondo la giurisprudenza da lui richiamata, potrebbero incidere sugli effetti demolitori e acquisitivi. È stata inoltre ritenuta legittima l'adozione di provvedimenti distinti per le singole aree e posizioni proprietarie: non esiste un principio che imponga un'unica ordinanza per un illecito edilizio unitario e la separazione consente di valorizzare le peculiarità delle diverse posizioni. Il rigetto della domanda impugnatoria ha comportato il rigetto della domanda risarcitoria per mancanza dell'ingiustizia del danno. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La presenza di un sequestro penale sull'area non integra un difetto assoluto di un elemento essenziale dell'ordinanza e non determina la nullità del provvedimento demolitorio.
art. 31 d.P.R. 380/2001
I commi 2 e 3 individuano congiuntamente il proprietario e il responsabile dell'abuso quali destinatari dell'ordine di demolizione; il sequestro penale impedisce temporaneamente l'esecuzione materiale, ma non rende invalida l'ingiunzione. Il profilo soggettivo del proprietario incolpevole può rilevare rispetto all'acquisizione dell'area al patrimonio comunale.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
Durante l'efficacia del sequestro penale il destinatario non è sanzionabile per la mancata ottemperanza all'ingiunzione ripristinatoria, ferma la validità dell'ordine.
art. 85 disp. att. c.p.p.
Il destinatario dell'ordine demolitorio può chiedere all'autorità giudiziaria penale il dissequestro dell'immobile per ottenere l'autorizzazione a eseguire la demolizione e il ripristino.
art. 1 l. 241/1990
Non impone all'amministrazione di riunire in un unico provvedimento le misure edilizie riferite a distinte aree e posizioni proprietarie coinvolte nella medesima vicenda materiale.
Massime di principio
- Il sequestro penale di un immobile o di un'area abusiva non determina l'illegittimità né la nullità dell'ordinanza di demolizione, ma comporta soltanto un impedimento temporaneo all'esecuzione materiale del ripristino e può giustificare il differimento del termine di ottemperanza sino al dissequestro.
- L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 può essere legittimamente rivolto anche al proprietario che non abbia realizzato l'abuso, poiché il proprietario e il responsabile dell'abuso sono destinatari congiunti della sanzione ripristinatoria e l'illecito edilizio ha natura permanente.
- La buona fede e l'estraneità del proprietario alla realizzazione dell'abuso non escludono, di per sé, l'ordine di demolizione, ma possono assumere rilievo con riguardo alla successiva acquisizione dell'area al patrimonio comunale e, secondo il caso concreto, alla dimostrazione di iniziative effettive contro il responsabile dell'abuso.
- In presenza di un illecito edilizio unitario che interessa più proprietà, l'amministrazione può adottare ordinanze di demolizione distinte riferite alle singole aree e posizioni soggettive, non essendo imposto l'utilizzo di un unico provvedimento.
- L'infondatezza dell'azione di annullamento dell'ordine di demolizione esclude l'ingiustizia del danno e comporta il rigetto della domanda risarcitoria connessa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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