Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12197/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato ha impugnato la sentenza di condanna per plurimi furti aggravati e ricettazione contestando la valutazione delle prove da parte del giudice di merito. I rilievi principali riguardavano: presunta assenza di localizzazione precisa dell'imputato nei luoghi dei furti (si sarebbe al più dimostrata la presenza dell'autovettura nella zona), insufficienti elementi per collegare la presenza dell'auto alla presenza fisica dell'imputato nei cimiteri, possibilità che l'auto fosse stata prestata a terzi, incompletezza della motivazione in relazione a singoli capi (in particolare capo 3, 4, 5, 8, 9 e 10) e censura della ricostruzione probatoria che avrebbe collegato il trasporto del rame e l'arresto in flagranza al comportamento dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molti motivi fossero aspecifici o mirassero a una rivalutazione del materiale probatorio, cosa non consentita in sede di legittimità salvo denunzia di travisamento o omissione specifica. In particolare la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e gli artt. 606 e 192 c.p.p. nella lettura che vieta l'uso di quest'ultimo articolo per aggirare i limiti di ammissibilità delle doglianze sulla motivazione; ha confermato la logicità del ragionamento della Corte territoriale sul valore cumulativo degli indizi (auto intestata all'imputato, avvistamenti, spostamenti verso raccoglitori di materiale ferroso, condizioni del furgone). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Il ricorso non può limitarsi a impugnare la valutazione delle prove richiamando l'art. 192; la Corte sottolinea che tale deduzione non consente di superare i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita le censure ammissibili in Cassazione in ordine alla motivazione; molte doglianze del ricorrente sono state ritenute inammissibili perché attengono ad una rivalutazione delle prove senza indicare un concreto vizio di motivazione previsto dalla norma.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire che non è possibile eludere i limiti di cui alla lett. e) ricorrendo genericamente alla lett. c); la Corte ricorda i criteri di ammissibilità delle doglianze.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Menziionato tra le norme che non possono essere utilizzate per ottenere una rivalutazione sommaria del materiale probatorio in sede di legittimità.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato come esempio di altra norma processuale la cui presunta violazione non può essere usata per una generica critica della valutazione delle prove in Cassazione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Citate in relazione ai limiti procedurali di impugnazione e alla disciplina della motivazione; la Corte sostiene che non autorizzano la revisione di merito in Cassazione.

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Menziionato nel contesto del divieto di usare art. 192 per eludere i limiti di impugnazione stabiliti da norme specifiche; indica anch'esso limiti alla materia oggetto di censura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa.

  • Sez. U., sent. n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che impedisce l'uso dell'art. 192 c.p.p. per aggirare i limiti di cui all'art. 606 c.p.p.; consolidamento del divieto di riesame libero delle prove in Cassazione.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Corte cost. 13/6/2000 n.186

    Richiamata in relazione al criterio di equità nella determinazione della somma per la Cassa delle ammende e alla valutazione della colpa dell'istante nell'aver proposto motivi infondati.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa una generica riconsiderazione del materiale probatorio: i motivi devono evidenziare un concreto vizio di motivazione (contraddittorietà, omissione o travisamento della prova) e confrontarsi puntualmente con il dispositivo e le parti della motivazione impugnata.
  • La deduzione di violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere utilizzata per aggirare i limiti di cui all'art. 606 c.p.p.; i motivi che si limitano a contestare la valutazione degli indizi senza specificare il travisamento sono inammissibili.
  • Elementi indiziari concatenati (proprietà e disponibilità del veicolo, sue spostamenti verso luoghi pertinenti, avvistamenti e comportamento dei soggetti, condizioni del veicolo) possono costituire prova logica idonea a sostenere una responsabilità, se valutati nel loro complesso dal giudice di merito.
  • Per impugnare con successo la valutazione delle prove occorre indicare esattamente dove il giudice abbia errato (contraddizione, lacuna, travisamento), allegando i passi decisivi della motivazione e, se possibile, i brani decisivi degli atti processuali che dimostrino l'errore.
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato o aspecifico in Cassazione può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; è quindi necessaria cautela nel formulare motivi che si limitino a un dissenso rispetto alla valutazione di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.