Cassazione Civile, Ordinanza n. 03565/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiori IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2005. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello principale della società e accolto quello incidentale dell'Ufficio, ritenendo indeducibili costi per euro 48.000 per genericità delle fatture ("addebito spese per servizi vari") e ritenendo non provata la natura intracomunitaria di alcune cessioni, con conseguente recupero dell'IVA. In cassazione la società proponeva nove motivi: 1) vizio di motivazione e omesso esame dei fatti relativi alla deducibilità dei costi, sostenendo che le spese erano inerenti al contratto di locazione con la società proprietaria del capannone e comprovate da fatture regolari; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c. e dell'art. 23 d.lgs. 546/1992 per avere il giudice di merito disatteso le prove offerte; 3) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972 e 7 L. 212/2000 per asserito difetto di motivazione dell'avviso, fondato sul PVC non allegato; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR erroneamente posto a carico della contribuente la prova dell'infondatezza dell'accertamento; 5) nullità della sentenza per omessa pronuncia/motivazione su tutte le domande; 6) violazione delle norme del processo tributario e dell'art. 19 d.lgs. 472/1997 per omessa pronuncia sull'istanza di sospensione dell'esecuzione; 7) violazione dell'art. 23 d.lgs. 546/1992 per la tardiva costituzione dell'Ufficio in primo grado; 8) e 9) violazione dell'art. 67 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c. per asserito ricorso a presunzioni a catena/divieto di doppia presunzione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi al vizio motivazionale, alla valutazione delle prove, al difetto di motivazione dell'avviso, alla nullità della sentenza per omessa pronuncia, alla sospensione cautelare e alla tardiva costituzione dell'Agenzia. Nel merito ha confermato che la CTR aveva correttamente ritenuto indeducibili i costi per genericità della causale e non provata la non imponibilità IVA delle cessioni, poiché mancavano i modelli Intrastat, l'indicazione corretta del codice identificativo dei cessionari e la prova effettiva dell'uscita della merce dal territorio nazionale. Ha altresì affermato che, trattandosi di regime derogatorio di non imponibilità, l'onere di provare i presupposti dell'esenzione/inapplicabilità dell'IVA gravava sulla contribuente. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione né una rivalutazione del materiale probatorio.
artt. 115 e 116 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non acquisite o attribuisce a prove un valore diverso da quello legale; non è censurabile la mera preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 167 c.p.c.
richiamato insieme alle norme processuali sulla prova, senza autonoma ratio decisoria specifica nel testo.
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la tardiva costituzione dell'Ufficio in primo grado non comporta di per sé inammissibilità né preclude la difesa in appello.
art. 2697 c.c.
l'onere di provare i fatti costitutivi del regime derogatorio di non imponibilità IVA grava sul contribuente che lo invoca.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento non è illegittima se il contribuente ha già conoscenza del PVC richiamato.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale norma relativa alla motivazione e legittimità dell'atto impositivo nel contesto dell'accertamento IVA.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
l'obbligo di allegare gli atti richiamati opera solo per documenti non già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente.
art. 47 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sospensione cautelare richiede fumus e periculum; la mancata pronuncia sull'istanza non determina nullità della sentenza quando l'appello viene definito nel merito.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato con le norme sulla sospensione e sul processo tributario, senza autonoma specificazione decisoria.
art. 19, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato nel motivo sulla sospensione dell'esecuzione, senza autonoma ratio decidendi.
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato insieme alle norme sulle presunzioni, senza decisività autonoma nel testo.
art. 2727 c.c.
le presunzioni possono formare una catena inferenziale lineare purché ogni passaggio sia sorretto da gravità, precisione e concordanza.
art. 2729 c.c.
non vi è divieto assoluto di presunzioni successive se il ragionamento presuntivo è logicamente lineare e fondato su indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la nullità per omessa motivazione sussiste solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale della decisione in Cassazione.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168
richiamato per le modifiche al rito camerale in Cassazione.
legge 25 ottobre 2016, n. 197
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 168/2016.
art. 41 d.l. n. 331/1993
le cessioni intracomunitarie richiedono, oltre al requisito soggettivo, anche quello oggettivo/territoriale del trasporto o spedizione in altro Stato membro.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come richiesta di nuova valutazione delle prove o come censura alla sufficienza della motivazione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non acquisite o attribuisca valore legale a prove liberamente valutabili; non è censurabile la diversa ponderazione del materiale istruttorio.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è valida se il contribuente ha già conoscenza integrale e legale dell'atto richiamato e se l'avviso consente di comprendere la pretesa fiscale.
- In tema di cessioni intracomunitarie, la non imponibilità IVA costituisce regime derogatorio e il relativo onere probatorio grava sul contribuente che lo invoca, il quale deve dimostrare effettività dell'operazione e trasporto della merce in altro Stato membro.
- La mera mancanza o irregolarità di alcuni adempimenti formali non esclude automaticamente il regime intracomunitario, ma impone una prova sostanziale rigorosa della reale destinazione estera dei beni.
- Le presunzioni possono anche articolarsi in una sequenza inferenziale, purché ogni passaggio sia sorretto da gravità, precisione e concordanza; il divieto di doppia presunzione non impedisce un ragionamento probatorio lineare.
- L'omessa pronuncia su una richiesta cautelare di sospensione non determina, da sola, nullità della sentenza che definisce il merito del giudizio.
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