Corte di giustizia, Sentenza C-287/24
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 10 July 2025. — Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL v Région wallonne. — Request for a preliminary ruling from the Conseil d'État. — Reference for a preliminary ruling – Common agricultural policy – Regulation (EU) No 1307/2013 – Practices beneficial for the climate and the environment – Implementing Decision (EU) 2022/484 – Validity – Obligation to state reasons – Invasion of Ukraine by Russia – Increase in the agricultural production potential of the European Union – Derogation from certain conditions relating to the direct greening payment – Land lying fallow considered as a distinct crop and ecological focus area even if it has been grazed, harvested for production purposes or cultivated – Necessary and justifiable nature of the measures adopted. — Case C-287/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha esaminato, su rinvio del Conseil d’État belga, la validità della decisione di esecuzione 2022/484 con cui la Commissione ha consentito deroghe temporanee alle regole sul greening per aumentare la produzione di cibo e mangimi dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’atto e conforme il suo contenuto al criterio di necessità e giustificabilità richiesto dall’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013. Di conseguenza, la decisione è stata dichiarata valida.
Validità della decisione di esecuzione della Commissione che, per il 2022, consente deroghe alle condizioni del greening su terreni lasciati a riposo per aumentare la produzione agricola in seguito alla guerra in Ucraina.
La questione giuridica
Se la Commissione, adottando la decisione di esecuzione 2022/484 sulla base dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e in collegamento con l’articolo 45 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, abbia rispettato l’obbligo di motivazione e il principio di proporzionalità, in particolare quanto alla necessità e giustificabilità delle deroghe autorizzate per l’anno di domanda 2022.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che dall’esame della questione non emerge alcun elemento idoneo a inficiare la validità della decisione di esecuzione (UE) 2022/484: la Commissione ha motivato in modo sufficiente, per un atto di portata generale, l’emergenza derivante dall’invasione dell’Ucraina e l’obiettivo di incrementare la produzione agricola; inoltre, le deroghe autorizzate, limitate all’anno di domanda 2022 e accompagnate da cautele ambientali e obblighi di notifica, risultano necessarie e giustificate ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014
- Decisione di esecuzione (UE) 2022/484
- Articolo 290 TFUE
Validità della decisione di esecuzione (UE) 2022/484 sulle deroghe al greening per il 2022
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale di validità proposto dal Conseil d’État (Belgio) in una controversia tra la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL e la Région wallonne. Oggetto del controllo è la decisione di esecuzione (UE) 2022/484, adottata dalla Commissione per consentire deroghe temporanee a talune condizioni del pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente.
Contesto normativo
La Corte ricostruisce il quadro della PAC rilevante per il greening ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. In particolare:
- l’articolo 43 impone agli agricoltori beneficiari del pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di rispettare pratiche benefiche per clima e ambiente, tra cui la diversificazione delle colture e la presenza di aree di interesse ecologico;
- l’articolo 44 disciplina la diversificazione delle colture e, al paragrafo 4, include il terreno lasciato a riposo tra le nozioni di "crop";
- l’articolo 46 stabilisce gli obblighi relativi alle aree di interesse ecologico e consente agli Stati membri di considerare il terreno lasciato a riposo come tale area;
- l’articolo 69, paragrafo 1, consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione necessari e giustificabili in un’emergenza, anche in deroga a disposizioni del regolamento, nei limiti strettamente necessari.
La decisione di esecuzione 2022/484 si innesta anche sul regolamento delegato (UE) n. 639/2014, in particolare sull’articolo 45, che esclude la produzione agricola sui terreni lasciati a riposo e vieta l’uso di prodotti fitosanitari su tali aree.
Fatti e procedimento principale
Il Governo vallone aveva adottato un ordine del 12 maggio 2022 che dava attuazione alla decisione della Commissione, consentendo per il 2022 che il terreno lasciato a riposo, anche se pascolato, raccolto a fini produttivi o coltivato, fosse considerato distinta coltura e area di interesse ecologico, autorizzando inoltre specifiche colture su tali superfici.
La League ha impugnato tale ordine dinanzi al giudice belga, sostenendo che la decisione della Commissione fosse incompatibile con il regolamento n. 1307/2013 e con il regolamento delegato n. 639/2014, oltre che insufficiente quanto alla motivazione e sproporzionata.
Questione pregiudiziale
Il Conseil d’État ha chiesto se la decisione di esecuzione 2022/484 sia conforme all’articolo 69 del regolamento n. 1307/2013, in combinato disposto con l’articolo 45 del regolamento delegato n. 639/2014.
La Corte interpreta la questione come vertente, in sostanza, su due profili:
- se la decisione sia adeguatamente motivata ai sensi dell’articolo 296 TFUE;
- se le deroghe previste siano "necessarie e giustificabili" e quindi proporzionate ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1.
Ragionamento della Corte sulla motivazione
La Corte ricorda che, per gli atti di portata generale, la motivazione può limitarsi a indicare la situazione generale che ne ha determinato l’adozione e gli obiettivi perseguiti, senza dover dettagliare ogni scelta tecnica.
Nel caso concreto, la Commissione aveva indicato:
- l’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina sui prezzi delle materie prime e sull’equilibrio tra domanda e offerta di prodotti agricoli;
- l’esigenza di aumentare il potenziale produttivo agricolo dell’Unione per alimenti e mangimi;
- la necessità di limitare le deroghe al solo anno di domanda 2022;
- l’obbligo per gli Stati membri di tener conto degli obiettivi ambientali, in particolare della protezione del suolo, delle risorse naturali, della biodiversità e dei periodi sensibili per uccelli in fioritura e nidificazione.
La Corte respinge l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto individuare in modo più preciso le commodities interessate o calcolare l’aumento dei prezzi: per un atto generale, ciò non è richiesto dall’articolo 296 TFUE. Respinge anche la critica fondata sull’asserita necessità di dimostrare "imperative grounds of urgency", osservando che la decisione era adottata sulla base dell’articolo 69, paragrafo 1, e non del paragrafo 2.
Ragionamento della Corte sulla proporzionalità e sulla base giuridica
La Corte afferma che l’articolo 69, paragrafo 1, consente alla Commissione di derogare non solo al regolamento n. 1307/2013 ma anche agli atti delegati adottati in sua attuazione, come il regolamento delegato n. 639/2014.
Quanto alla necessità e giustificabilità delle misure, la Corte rileva che:
- l’uso del terreno lasciato a riposo può contribuire direttamente e senza interventi complessi ad aumentare la produzione agricola;
- mantenere l’accesso al pagamento greening anche quando il terreno lasciato a riposo viene destinato alla produzione può incentivare gli agricoltori a utilizzare tali superfici;
- la Commissione ha autorizzato solo una facoltà per gli Stati membri, non un obbligo;
- la deroga è stata limitata al 2022;
- gli Stati membri dovevano comunque rispettare gli obiettivi ambientali e potevano definire l’ambito territoriale e le colture consentite;
- erano previsti obblighi di notifica alla Commissione sul numero di aziende e di ettari interessati, così da consentire il controllo della corretta applicazione delle deroghe.
Decisione
La Corte conclude che l’esame della questione non ha rivelato alcun elemento idoneo a incidere sulla validità della decisione di esecuzione (UE) 2022/484.
Principio affermato
Un atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 può derogare, in caso di emergenza, anche alle regole contenute in un regolamento delegato collegato; per gli atti di portata generale, la motivazione è sufficiente se espone chiaramente la situazione generale e l’obiettivo perseguito, senza dover dettagliare ogni scelta tecnica o quantificare analiticamente il fenomeno economico evocato. Se la deroga è limitata temporalmente, facoltativa per gli Stati membri e accompagnata da cautele ambientali e obblighi di controllo, essa è conforme al requisito della necessità e giustificabilità e non viola il principio di proporzionalità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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