Corte di giustizia, Sentenza C-99/24
Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 10 July 2025. — G.M.K.-Z.B.M. v S.O. — Request for a preliminary ruling from the Sąd Rejonowy w Koszalinie. — Reference for a preliminary ruling – Judicial cooperation in civil matters – Regulation (EU) No 1215/2012 – Article 66 – Scope ratione temporis – Legal proceedings instituted by a claimant – Issue of an order for payment – Statement of opposition by the defendant to that order for payment seeking a review of the case concerned – Regulation (EU) No 44/2001 – Article 5(3) – Jurisdiction in matters relating to tort, delict or quasi-delict – Article 6(1) – More than one defendant – Article 22(1) – Exclusive jurisdiction in proceedings which have as their object rights in rem in immovable property or tenancies of immovable property – Action for payment of compensation for the non-contractual use of immovable property situated in a Member State – Defendant domiciled in another Member State. — Case C-99/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, per il criterio temporale dell’articolo 66 del regolamento Bruxelles I bis, conta la data della domanda introduttiva originaria e non quella dell’opposizione successiva all’ingiunzione. Per la controversia principale, ciò comporta l’applicazione del regolamento n. 44/2001. Sul piano della competenza, la domanda di compensazione per l’uso senza titolo di un immobile è qualificata come materia di illecito extracontrattuale, mentre sono escluse sia la competenza esclusiva per diritti reali e locazioni sia, nel caso concreto, la competenza per pluralità di convenuti salvo verifica del giudice nazionale.
Riparto di giurisdizione nelle azioni per compensazione da occupazione senza titolo di immobile e criterio temporale di applicazione del regolamento Bruxelles I bis
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 66 del regolamento (UE) n. 1215/2012, le "procedure giudiziarie introdotte" vadano identificate con l’azione proposta dall’attore nel 2013 oppure con l’opposizione del convenuto all’ingiunzione nel 2023; e, in relazione alla competenza internazionale, se un’azione per compensazione per l’uso non contrattuale di un immobile situato in uno Stato membro diverso da quello di domicilio del convenuto ricada nella competenza esclusiva in materia di diritti reali/locazioni immobiliari, nella competenza speciale per illecito extracontrattuale o nella competenza per pluralità di convenuti.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, le "procedure giudiziarie introdotte" si individuano nella data in cui l’attore ha proposto l’azione originaria, anche se in seguito il convenuto ha presentato opposizione avverso l’ingiunzione chiedendo la revisione della causa; pertanto, per un’azione introdotta nel 2013 continua ad applicarsi ratione temporis il regolamento n. 44/2001. Inoltre, un’azione per il pagamento di compensazione per l’uso non contrattuale di un immobile, dopo la cessazione del contratto di locazione, non rientra né nella competenza esclusiva ex articolo 22, paragrafo 1, né nella nozione di locazioni immobiliari, ma rientra nella materia degli illeciti civili ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3; la competenza ex articolo 6, paragrafo 1, sussiste solo se, al momento della proposizione della domanda contro più convenuti, vi è la medesima situazione di fatto e di diritto e un rischio concreto di decisioni irriducibilmente incompatibili.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 22, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 44/2001
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 24, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 66 del regolamento (UE) n. 1215/2012
Riparto di giurisdizione e applicabilità temporale dei regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I bis
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny in una controversia tra un’autorità municipale polacca e una persona domiciliata nei Paesi Bassi, relativa al pagamento di una compensazione per l’uso non contrattuale di un immobile situato in Polonia. La Corte si pronuncia sia sul criterio temporale dell’articolo 66 del regolamento n. 1215/2012 sia sulla corretta qualificazione della domanda ai fini delle norme di competenza del regolamento n. 44/2001.
Fatti e procedimento principale
Nel 1994 era stato concluso un contratto di locazione per un alloggio situato a Koszalin. Il contratto fu successivamente risolto, e un giudice polacco ordinò lo sgombero degli occupanti; secondo l’autorità municipale, l’immobile non fu però liberato. Nel 2013 l’autorità propose azione per ottenere una compensazione per l’uso dell’immobile tra il 2011 e il 2012 nei confronti di T.O. e dei suoi tre figli, tra cui S.O.
Fu emesso un decreto ingiuntivo, non contestato inizialmente e divenuto esecutivo. Solo nel 2023 S.O., sostenendo di risiedere nei Paesi Bassi dal 2007 e di non aver mai concluso il contratto di locazione, propose opposizione chiedendo la revisione del caso e il rigetto della domanda nei suoi confronti per difetto di giurisdizione dei giudici polacchi.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede in sostanza:
- se, ai fini dell’articolo 66 del regolamento n. 1215/2012, la "introduzione del procedimento" coincida con l’azione proposta nel 2013 oppure con l’opposizione proposta nel 2023;
- se, per una domanda di compensazione relativa all’uso non contrattuale di un immobile situato in uno Stato membro diverso da quello di domicilio del convenuto, siano applicabili:
- la competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari o locazioni immobiliari;
- la competenza speciale per materia di illecito civile;
- la competenza per pluralità di convenuti.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- nel regolamento n. 44/2001: gli articoli 2, 3, 5, paragrafo 3, 6, paragrafo 1, e 22, paragrafo 1;
- nel regolamento n. 1215/2012: gli articoli 7, paragrafo 2, 8, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, e 66;
- il considerando 34 del regolamento n. 1215/2012, che impone continuità interpretativa con il regolamento n. 44/2001 e con la Convenzione di Bruxelles.
Sul primo quesito: articolo 66 del regolamento n. 1215/2012
La Corte afferma che, per stabilire quale regolamento sia applicabile ratione temporis, occorre guardare alla data in cui l’azione è stata proposta dall’attore dinanzi al giudice nazionale. La successiva opposizione dell’interessato al decreto ingiuntivo, pur contenendo una richiesta di riesame del merito, non costituisce un procedimento autonomo, ma si inserisce nella prosecuzione del procedimento iniziale.
La Corte richiama la propria giurisprudenza sulla continuità processuale tra primo grado e impugnazione/revisione e conclude che il procedimento deve ritenersi introdotto il 15 marzo 2013, data dell’azione originaria. Di conseguenza, nel caso di specie si applica il regolamento n. 44/2001, non il regolamento n. 1215/2012.
Sul secondo quesito: competenza internazionale ai sensi del regolamento n. 44/2001
Pur prendendo atto della risposta al primo quesito, la Corte richiama il principio di equivalenza tra le corrispondenti disposizioni dei due regolamenti, precisando comunque che la controversia va esaminata alla luce del regolamento n. 44/2001.
Esclusione della competenza esclusiva ex articolo 22, paragrafo 1
La Corte esclude che una domanda di compensazione per l’uso senza titolo di un immobile, dopo la cessazione del contratto di locazione, rientri nelle controversie aventi a oggetto diritti reali immobiliari o locazioni immobiliari.
Secondo la Corte:
- la domanda non è fondata su un diritto reale con efficacia erga omnes, ma su un diritto di credito verso il soggetto obbligato al pagamento;
- la controversia non riguarda direttamente i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto di locazione, soprattutto quando il convenuto è terzo rispetto a quel contratto;
- la ratio della competenza esclusiva, legata alla vicinanza del giudice al bene e alla necessità di applicare regole proprie del luogo in cui esso si trova, non giustifica l’estensione alla domanda di compensazione.
La Corte richiama, tra le altre, le sentenze Schneider, Schmidt, Milivojević, Komu, Roompot Service e la relazione Schlosser.
Qualificazione come materia di illecito civile ex articolo 5, paragrafo 3
La Corte afferma che la domanda di compensazione per l’uso non contrattuale dell’immobile rientra nella materia di "tort, delict or quasi-delict". La qualificazione è autonoma e prescinde dalla qualificazione data dal diritto nazionale.
La Corte osserva che:
- la domanda non è una domanda contrattuale, perché manca il consenso libero del convenuto a un’obbligazione contrattuale;
- essa mira a far valere la responsabilità del convenuto per un fatto dannoso, in quanto l’obbligo di compensazione deriva dall’occupazione senza titolo dell’immobile;
- sussiste quindi il necessario nesso causale tra fatto e danno.
La Corte precisa però che il giudice nazionale deve verificare se, nel caso concreto, S.O. abbia effettivamente occupato l’immobile nel periodo rilevante, perché solo in tal caso potrà dirsi esistente il collegamento territoriale con il foro del luogo in cui il danno si è prodotto.
Competenza in presenza di più convenuti ex articolo 6, paragrafo 1
Quanto alla competenza fondata sulla pluralità di convenuti, la Corte ricorda che essa opera solo se le domande contro i diversi convenuti presentano un identico contesto di fatto e di diritto, tale da rendere opportuno un esame congiunto per evitare decisioni irriducibilmente incompatibili.
La mera connessione del petitum o l’identità del risultato perseguito non bastano. Occorre inoltre escludere che il cumulo dei convenuti sia stato artificiosamente costruito per sottrarre uno di essi al giudice del proprio domicilio. Nel caso concreto, la Corte osserva che le domande sembrano suscettibili di decisioni individualizzate in base alla partecipazione di ciascun convenuto all’occupazione dell’immobile; spetta comunque al giudice nazionale verificare i fatti.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- ai fini dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, il procedimento si considera introdotto alla data dell’azione proposta dall’attore, non alla data dell’opposizione successiva del convenuto;
- l’azione per compensazione per l’uso non contrattuale di immobile dopo la cessazione della locazione non rientra nella competenza esclusiva dell’articolo 22, paragrafo 1, né nella nozione di locazioni immobiliari;
- tale azione rientra nella materia degli illeciti civili ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3;
- l’articolo 6, paragrafo 1, si applica solo se, al momento della proposizione della domanda, sussiste una medesima situazione di fatto e di diritto e un rischio concreto di giudicati irriducibilmente incompatibili.
Rilievo pratico
La pronuncia è utile in materia di contenzioso immobiliare transfrontaliero perché chiarisce che le domande di indennità o compensazione per occupazione senza titolo non vanno automaticamente ricondotte alla competenza esclusiva sulle locazioni o sui diritti reali. Per gli operatori, il punto centrale è la qualificazione della domanda come extracontrattuale e la verifica concreta del collegamento tra il convenuto e il luogo del danno, oltre alla necessità di prudenza nell’invocare il cumulo di convenuti ai fini della giurisdizione.
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