Corte di giustizia, Sentenza C-37/24
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 luglio 2025. — DADA Music SRL e Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) contro Asociaţia Radiourilor Locale şi Regionale (ARLR). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Radiodiffusione e comunicazione al pubblico – Direttiva 2014/26/UE – Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma – Concessione di licenze – Trasmissione radiotelevisiva – Nozioni di “equa remunerazione” e di “remunerazione adeguata” – Criteri di valutazione dell’equità o dell’adeguatezza – Articolo 17, paragrafo 2, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto fondamentale alla tutela della proprietà intellettuale – Portata ed interpretazione dei diritti e dei principi – Normativa nazionale che abroga un sistema di remunerazione minima forfettaria. — Causa C-37/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che il diritto UE imponga una remunerazione minima forfettaria ai produttori di fonogrammi per la radiodiffusione. Ha però precisato che la normativa nazionale deve comunque garantire un compenso equo o adeguato, conforme al principio di proporzionalità e al valore economico dell'utilizzo. Inoltre, ha affermato che il giudice nazionale deve controllare l'equilibrio tra interessi dei titolari e degli utilizzatori, ma non può disapplicare la legge nazionale in una lite tra privati sulla sola base delle direttive, se queste non hanno efficacia diretta.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che sopprime le remunerazioni minime forfettarie dovute ai produttori di fonogrammi per la radiodiffusione, sostituendole con un sistema solo percentuale.
La questione giuridica
Se l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE, l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26/UE e l’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, letti alla luce dell’articolo 52, paragrafo 1, ostino a una normativa nazionale che: 1) non garantisce una remunerazione minima forfettaria ai produttori di fonogrammi; 2) abroga con effetto differito le disposizioni nazionali sulle remunerazioni minime forfettarie senza modificare i criteri di calcolo e senza fissare un termine massimo per una nuova metodologia; 3) impone o consente al giudice nazionale di verificare il carattere equo/adeguato della remunerazione percentuale e di sostituire eventuali criteri nazionali con criteri alternativi se la remunerazione risulta irrisoria.
Principio di diritto
Le direttive 2006/115 e 2014/26, lette insieme all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, non impongono agli Stati membri di prevedere una remunerazione minima forfettaria per i produttori di fonogrammi; è invece necessario che il sistema nazionale garantisca una remunerazione equa o adeguata, proporzionata al valore economico dell'uso del fonogramma e idonea a mantenere un giusto equilibrio tra interessi dei titolari dei diritti e degli utilizzatori. Spetta al giudice nazionale verificare tale equilibrio; tuttavia, in una controversia tra privati, le direttive non possono essere invocate per disapplicare la normativa nazionale, salvo diversa previsione del diritto interno.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/115/CE
- Articolo 8, paragrafo 2, direttiva 2006/115/CE
- Direttiva 2014/26/UE
- Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, direttiva 2014/26/UE
- Articolo 17, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Convenzione di Berna, articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2
- Trattato OMPI sul diritto d'autore (TIEF), articolo 15
Remunerazione dei produttori di fonogrammi e soppressione della minima forfettaria
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel București in una controversia tra un organismo di gestione collettiva dei produttori di fonogrammi e un'emittente radiofonica locale. Al centro del giudizio vi è la compatibilità con il diritto dell'Unione di una riforma rumena che ha eliminato le remunerazioni minime forfettarie per la radiodiffusione di fonogrammi commerciali, sostituendole con un sistema basato solo su criteri percentuali.
Fatti e procedimento principale
UPFR aveva concluso con DADA Music un contratto di licenza non esclusiva per la diffusione di fonogrammi commerciali, prevedendo una remunerazione calcolata in percentuale sui proventi o, in mancanza, sui costi di attività, ma comunque soggetta a un minimo trimestrale. Dopo l'entrata in vigore della legge n. 74/2018, che ha abrogato le disposizioni sulle remunerazioni minime con effetto dopo 90 giorni dalla pubblicazione, DADA Music ha smesso di pagare il minimo forfettario, ritenendo applicabile solo la remunerazione percentuale sui proventi effettivi. Il giudice di primo grado ha accolto solo in misura minima la domanda dell'UPFR; in appello la questione è stata sottoposta alla Corte di giustizia.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE, che impone agli Stati membri di prevedere il versamento di una remunerazione equa e unica per l'uso di fonogrammi commerciali nella radiodiffusione o comunicazione al pubblico. Richiama inoltre l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26/UE, secondo cui i titolari dei diritti devono ricevere una remunerazione adeguata e le tariffe devono essere ragionevoli in rapporto al valore economico dell'utilizzo, tenendo conto della natura e portata dell'uso e del valore del servizio dell'organismo di gestione collettiva.
Sul piano della Carta, sono centrali l'articolo 17, paragrafo 2, relativo alla tutela della proprietà intellettuale, e l'articolo 52, paragrafo 1, sui limiti ai diritti fondamentali. La Corte richiama inoltre l'articolo 15 del TIEF e l'articolo 11 bis della Convenzione di Berna come riferimenti del contesto internazionale di interpretazione.
Prima e seconda questione: nessun obbligo di remunerazione minima forfettaria
La Corte afferma che né l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 né l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26 impongono agli Stati membri di garantire una remunerazione minima forfettaria. Le espressioni "equa remunerazione" e "remunerazione adeguata" esigono invece un collegamento con il valore economico dell'uso del fonogramma e con un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco.
Secondo la Corte, una remunerazione minima forfettaria può prescindere da tale collegamento economico e non è quindi richiesta dal diritto dell'Unione. Tuttavia, la soppressione del minimo forfettario è compatibile con il diritto UE solo se il sistema nazionale residuo assicura comunque che il compenso sia equo, adeguato e proporzionato.
Carta dei diritti fondamentali e proporzionalità
La Corte chiarisce che, se la disciplina nazionale costituisce attuazione del diritto dell'Unione, essa deve rispettare l'articolo 17, paragrafo 2, della Carta. La tutela della proprietà intellettuale non è assoluta, ma può subire limitazioni previste dalla legge, necessarie e proporzionate ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1.
Nel caso di specie, la Corte ritiene che una remunerazione determinata solo in base ai proventi effettivi delle emittenti possa essere giustificata dall'obiettivo di evitare costi eccessivi per le emittenti locali e di preservarne la sostenibilità economica. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare che la misura resti proporzionata e che la remunerazione non sia inferiore al valore economico dell'utilizzo dei diritti.
Terza e quarta questione: verifica del giudice nazionale e limiti alla disapplicazione
Quanto al ruolo del giudice del rinvio, la Corte afferma che spetta al giudice nazionale verificare se la remunerazione fissata dalla normativa interna garantisca un equilibrio adeguato tra titolari dei diritti e utilizzatori, tenendo conto in particolare del valore economico dell'uso, della natura e della portata dell'utilizzo e del valore del servizio prestato dall'organismo di gestione collettiva.
Se la normativa nazionale non consente di fissare una remunerazione equa o adeguata, le direttive richiamate non possono essere invocate, in una controversia tra privati, per disapplicare la legge nazionale, salvo che il diritto interno preveda diversamente. La Corte richiama così i limiti derivanti dal fatto che una direttiva non può di per sé imporre obblighi a un privato in assenza di efficacia diretta nei rapporti orizzontali.
Dispositivo
La Corte conclude che la normativa rumena non è, in linea di principio, incompatibile con il diritto dell'Unione per il solo fatto di non prevedere una remunerazione minima forfettaria o di aver abrogato le precedenti disposizioni minime con effetto differito. Resta però essenziale che il sistema garantisca una remunerazione equa o adeguata, conforme al principio di proporzionalità. Inoltre, il giudice nazionale deve verificare il carattere equo o adeguato del compenso, ma non può fondarsi direttamente sulle direttive per disapplicare la normativa interna in una lite tra privati, salvo diversa regola del diritto nazionale.
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