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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-635/23

Judgment of the Court (Second Chamber) of 10 July 2025. — WBS GmbH v Generalstaatsanwaltschaft Berlin. — Request for a preliminary ruling from the Kammergericht Berlin. — Reference for a preliminary ruling – Judicial cooperation in criminal matters – European Investigation Order (EIO) – Directive 2014/41/EU – Article 2(c)(ii) – Concept of ‘other competent authority acting in its capacity as an investigating authority in criminal proceedings’ – Competence to order the gathering of evidence in accordance with national law – Search measures requiring the authorisation of an investigating judge – Article 6(1) and (2) – Conditions for issuing an EIO. — Case C-635/23

Giurisprudenza europea62023CJ0635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la nozione di "autorità di emissione" nell’ordine europeo di indagine quando l’autorità nazionale che conduce le indagini non è un giudice. Stabilisce che un’autorità amministrativa investigativa può emettere l’OEI anche se, per alcune misure invasive come le perquisizioni, il diritto nazionale impone una previa autorizzazione giudiziaria. La soluzione valorizza sia la struttura dell’articolo 2, lettera c), punto ii), sia l’obiettivo della direttiva di semplificare e rendere più efficiente la cooperazione probatoria penale.

Interpretazione dell’articolo 2, lettera c), punto ii), della direttiva 2014/41/UE: un’autorità amministrativa investigativa può emettere un ordine europeo di indagine anche se la misura richiede preventiva autorizzazione giudiziaria nel diritto nazionale.

La questione giuridica

Se l’articolo 2, lettera c), punto ii), della direttiva 2014/41/UE consenta di qualificare come "autorità di emissione" un’autorità amministrativa non giudiziaria, designata dallo Stato membro emittente e operante come autorità investigativa nel procedimento penale, quando le misure investigative da essa richieste, se incidenti sui diritti fondamentali, devono essere previamente autorizzate da un giudice in base al diritto nazionale.

Principio di diritto

L’articolo 2, lettera c), punto ii), della direttiva 2014/41/UE deve essere interpretato nel senso che può costituire "autorità di emissione" anche un’autorità amministrativa, designata dallo Stato membro emittente e incaricata, nel caso concreto, delle indagini penali, benché le misure investigative da essa richieste debbano essere previamente autorizzate da un’autorità giudiziaria secondo il diritto nazionale. Tale preventiva autorizzazione non esclude la competenza dell’autorità investigativa a emettere l’OEI, perché l’articolo 2, lettera c), punto ii), richiede che essa sia competente a ordinare la raccolta delle prove secondo il diritto interno e la verifica di necessità e proporzionalità è comunque garantita sia nella fase interna sia nella fase di validazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 2, lettera c), punti i) e ii), direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 10, paragrafi 3 e 4, direttiva 2014/41/UE
  • Allegato A della direttiva 2014/41/UE
  • Considerando 5, 6, 7, 8, 10 e 11 della direttiva 2014/41/UE
  • Articoli 179 e 180 del Code of Criminal Procedure lettone
  • Articolo 8871, paragrafo 1, del Kriminālprocesa likums
  • Paragrafo 91d(1) del Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen

Autorità di emissione dell’ordine europeo di indagine e autorizzazione giudiziaria preventiva

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Kammergericht Berlin nell’ambito del riconoscimento ed esecuzione in Germania di un ordine europeo di indagine emesso in Lettonia dalla KNAB. La questione verte sull’interpretazione della direttiva 2014/41/UE, in particolare sulla possibilità che un’autorità amministrativa investigativa sia "autorità di emissione" anche quando talune misure investigative richiedono, nel diritto nazionale, un previo vaglio di un giudice.

Fatti e procedimento principale

Nel contesto di indagini penali lettoni per frode, appropriazione e falsificazione, la KNAB ritenne necessario eseguire una perquisizione nei locali di due società con sede a Berlino, tra cui WBS GmbH. Prima di emettere l’OEI, la KNAB ottenne l’autorizzazione di un giudice istruttore lettone, che ritenne le perquisizioni necessarie e proporzionate. L’OEI fu poi validato dalla Procura generale lettone e trasmesso alle autorità tedesche, che eseguirono le perquisizioni e sequestrarono elementi di prova. WBS contestò dinanzi al giudice del rinvio la trasferibilità in Lettonia delle prove raccolte, sostenendo che la KNAB non fosse competente a emettere un OEI per una misura riservata ai giudici nel diritto lettone.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto i considerando 5, 6, 7, 8, 10 e 11 della direttiva 2014/41/UE, che mostrano la finalità di superare un quadro frammentato e di creare un sistema unico, semplice ed efficace di raccolta transfrontaliera delle prove basato sul principio di mutuo riconoscimento. Sono centrali l’articolo 2, lettera c), punti i) e ii), che definisce l’"autorità di emissione", e l’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, che stabilisce le condizioni di emissione dell’OEI: necessità e proporzionalità e possibilità che la misura sarebbe stata ordinabile alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Viene inoltre richiamato l’articolo 10, paragrafi 3 e 4, relativo alla possibilità per l’autorità di esecuzione di ricorrere a misure meno intrusive.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 2, lettera c), punto ii), della direttiva consenta di trattare come autorità di emissione un’autorità amministrativa che:

  • è designata dallo Stato membro emittente come competente per le indagini in un certo settore;
  • agisce nel caso concreto come autorità investigativa penale;
  • deve però far autorizzare da un giudice le misure investigative che incidono sui diritti fondamentali.

Il dubbio nasce anche dal precedente Spetsializirana prokuratura, che aveva escluso la possibilità di emettere validamente un OEI da parte di un’autorità non giudiziaria quando, nel diritto interno, la misura era riservata esclusivamente a un giudice.

Ragionamento della Corte: interpretazione dell’articolo 2, lettera c), punto ii)

La Corte osserva che la disposizione richiede cumulativamente tre elementi:

  • l’autorità deve essere diversa da quelle giudiziarie elencate nel punto i);
  • deve agire, nel caso concreto, come autorità investigativa nel procedimento penale;
  • deve avere competenza a ordinare la raccolta delle prove secondo il diritto nazionale.

Applicando tali criteri, la Corte rileva che la KNAB soddisfa i primi due requisiti. Quanto al terzo, la circostanza che la perquisizione debba essere previamente autorizzata da un giudice non impedisce di considerare la KNAB come autorità competente a ordinare la raccolta delle prove ai sensi dell’articolo 2, lettera c), punto ii). La preventiva autorizzazione giudiziaria opera come garanzia di controllo sulla necessità e proporzionalità della misura, ma non trasforma il giudice nell’unica autorità legittimata a emettere l’OEI.

Ruolo dell’articolo 6 della direttiva

La Corte valorizza l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo cui la misura indicata nell’OEI deve poter essere ordinata "alle stesse condizioni" in un caso interno analogo. Ciò significa che la disciplina rilevante è quella dello Stato membro emittente, senza possibilità di aggirarne le garanzie. Nel caso di specie, la necessità dell’autorizzazione del giudice istruttore per le perquisizioni costituisce precisamente una di tali condizioni interne, che è stata rispettata.

La Corte sottolinea inoltre che, per gli OEI emessi da autorità diverse da quelle giudiziarie di cui al punto i), il sistema prevede un doppio controllo di necessità e proporzionalità:

  • una prima valutazione da parte dell’autorità investigativa;
  • una seconda valutazione in sede di validazione da parte di un giudice, un tribunale, un giudice istruttore o un pubblico ministero.

Nel caso concreto, l’OEI è stato anche validato dalla Procura generale lettone, che ha effettuato il controllo richiesto dalla direttiva.

Distinzione rispetto alla sentenza Spetsializirana prokuratura

La Corte precisa che il precedente Spetsializirana prokuratura riguardava l’articolo 2, lettera c), punto i), in una situazione in cui il pubblico ministero aveva emesso un OEI per ottenere dati di traffico e localizzazione, mentre nel diritto interno la misura era di competenza esclusiva del giudice. Qui, invece, si applica il punto ii), relativo alle altre autorità competenti. La differenza è decisiva: il legislatore dell’Unione ha voluto consentire anche ad autorità non giudiziarie, purché effettivamente responsabili delle indagini e competenti secondo il diritto interno, di emettere OEI.

Finalità della direttiva e soluzione adottata

La Corte richiama la ratio della direttiva 2014/41/UE: semplificare e accelerare la cooperazione giudiziaria penale, evitando che la frammentazione degli ordinamenti nazionali ostacoli la raccolta di prove transfrontaliere. Un’interpretazione restrittiva, che riservasse l’emissione dell’OEI solo al giudice ogni volta che la misura interna richiede una previa autorizzazione giudiziaria, svuoterebbe di significato l’articolo 2, lettera c), punto ii), e ostacolerebbe la funzionalità del sistema.

La Corte osserva anche che una simile soluzione consente, quando nello stesso procedimento vi siano misure diverse, di emettere un unico OEI da parte dell’autorità investigativa competente, facilitando i rapporti con l’autorità di esecuzione e gli eventuali scambi ex articoli 6(3) e 10(4) della direttiva.

Dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 2, lettera c), punto ii), della direttiva 2014/41/UE deve essere interpretato nel senso che può essere considerata "autorità di emissione" un’autorità amministrativa, designata dallo Stato membro emittente, che nel caso concreto agisce come autorità investigativa penale, anche se le misure investigative che incidono sui diritti fondamentali devono essere previamente autorizzate da un’autorità giudiziaria in base al diritto nazionale.

Principio affermato

Il controllo giudiziario preventivo richiesto dal diritto interno per talune misure intrusive non impedisce all’autorità investigativa non giudiziaria di emettere un OEI, purché essa sia effettivamente competente a condurre l’indagine e a ordinare la raccolta delle prove secondo il diritto nazionale, e purché siano rispettate le condizioni di necessità, proporzionalità e validazione previste dalla direttiva 2014/41/UE.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria penaleordine europeo di indagineprove transfrontalieregaranzie procedurali e diritti fondamentaliautorizzazione giudiziaria delle misure investigative

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