Corte di giustizia, Sentenza C-715/23
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 10 July 2025. — Farmacija, d.o.o. v Občina Benedikt. — Request for a preliminary ruling from the Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. — Reference for a preliminary ruling – Procedures for the award of concession contracts – Directive 2014/23/EU – Article 4(2) – Non-economic services of general interest – Article 19 – Social and other specific services – Scope of those provisions – Activity consisting in the operation of a pharmacy establishment. — Case C-715/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio pregiudiziale sloveno, chiarisce il perimetro della direttiva 2014/23/UE rispetto all’affidamento dell’attività di una farmacia. Esclude che tale attività, se remunerata, sia un servizio non economico di interesse generale, ma la ricomprende tra i servizi sociali e specifici dell’articolo 19. Il giudice nazionale dovrà poi verificare se il provvedimento impugnato configuri in concreto una concessione e, in tal caso, se sia soggetto al regime semplificato.
La Corte stabilisce che l’attività di gestione di una farmacia, quando comporta la fornitura remunerata di medicinali e consulenza al pubblico, non è un servizio non economico di interesse generale, ma rientra tra i servizi sociali e altri servizi specifici ai sensi della direttiva 2014/23/UE.
La questione giuridica
Se l’attività di esercizio di una farmacia, consistente nella fornitura ai utenti di medicinali soggetti e non soggetti a prescrizione e nella consulenza sul loro uso corretto e sicuro, possa essere qualificata: 1) come "non-economic service of general interest" ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE; 2) come "social and other specific services" ai sensi dell’articolo 19 della stessa direttiva.
Principio di diritto
L’attività di gestione di una farmacia, nella parte essenziale in cui consiste nella fornitura remunerata di medicinali e nella consulenza sul loro uso, costituisce un’attività economica e quindi non può essere qualificata come servizio non economico di interesse generale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE; tuttavia, poiché i servizi farmaceutici sono ricompresi nell’Allegato IV della direttiva tramite il codice CPV 85149000-5, essi rientrano tra i "social and other specific services" dell’articolo 19, con conseguente applicazione del regime alleggerito previsto da tale disposizione, ferma restando la verifica nazionale che l’atto concreto integri effettivamente una concessione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/23/UE
- Articolo 1 della direttiva 2014/23/UE
- Articolo 4 della direttiva 2014/23/UE
- Articolo 5 della direttiva 2014/23/UE
- Articolo 19 della direttiva 2014/23/UE
- Articoli 31, 32, 46 e 47 della direttiva 2014/23/UE
- Allegato IV della direttiva 2014/23/UE
- Regolamento (CE) n. 2195/2002
- Protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale
- Articolo 26 TFUE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 56 TFUE
Gestione di una farmacia e direttiva 2014/23/UE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenia) in una controversia tra Farmacija d.o.o. e la Municipality of Benedikt, con intervento di MN, relativa al rilascio di un’autorizzazione per gestire una succursale di farmacia senza previa pubblicazione di un bando di concessione.
Fatti e procedimento principale
Il Comune aveva rilasciato a MN un’autorizzazione a tempo indeterminato per l’esercizio di una farmacia succursale. Farmacija sosteneva che si trattasse sostanzialmente di una concessione di servizi rilasciata in violazione della direttiva 2014/23/UE e della normativa slovena di recepimento. Il giudice del rinvio dubitava, in particolare, della qualificazione dell’attività farmaceutica: se dovesse essere considerata un servizio non economico di interesse generale oppure un servizio di interesse economico generale; in subordine, se fosse riconducibile ai servizi sociali e specifici dell’articolo 19.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2014/23/UE, in particolare:
- considerando 6 e 36;
- articolo 1, paragrafi 1 e 4;
- articolo 4, paragrafi 1 e 2;
- articolo 5, paragrafo 1, lettera b);
- articolo 19;
- allegato IV.
Richiama inoltre il regolamento (CE) n. 2195/2002 sul Common Procurement Vocabulary, poiché l’allegato IV rinvia ai codici CPV e i servizi farmaceutici sono ricondotti al codice 85149000-5.
Ammissibilità del rinvio
La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Governo sloveno. Ribadisce che la Državna revizijska komisija è già stata riconosciuta come "court or tribunal" ai sensi dell’articolo 267 TFUE in precedenti pronunce, e che spetta al giudice del rinvio valutare la propria competenza e la rilevanza delle questioni. Poiché i quesiti non erano ipotetici e la Corte disponeva degli elementi necessari per rispondere, il rinvio è stato ritenuto ammissibile.
Primo quesito: non-economic services of general interest
La Corte interpreta in modo autonomo e uniforme il concetto di "non-economic services of general interest", non essendo prevista una definizione rinviata al diritto nazionale. Precisa che tale nozione ha due elementi cumulativi: servizio di interesse generale e, soprattutto, natura non economica.
Per stabilire se l’attività farmaceutica rientri in tale nozione, la Corte si concentra sulla natura economica del servizio. Ricorda che, secondo la propria giurisprudenza, la prestazione di servizi remunerati costituisce attività economica ai sensi del mercato interno, e che non è necessario che il corrispettivo sia pagato direttamente dal destinatario finale. L’attività di farmacia è già stata qualificata come attività economica rilevante ai fini degli articoli 49 e 56 TFUE.
La circostanza che il servizio sia in parte finanziato con fondi pubblici, inserito in un sistema sanitario solidale o disciplinato da regole speciali nazionali non incide sulla qualificazione, poiché il criterio decisivo resta la remunerazione del servizio. Ne consegue che l’attività di gestione di una farmacia non è un servizio non economico di interesse generale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2.
Secondo quesito: social and other specific services
La Corte osserva che l’allegato IV della direttiva 2014/23/UE include i servizi sanitari, sociali e connessi, e che i servizi di farmacia rientrano nel codice CPV 85149000-5. Da ciò deduce che tali servizi sono tra i "social and other specific services" di cui all’articolo 19.
Ricorda quindi che per tali servizi la direttiva prevede un regime alleggerito: si applicano soltanto gli obblighi di cui all’articolo 31, paragrafo 3, e agli articoli 32, 46 e 47. In particolare, è richiesto un avviso di preinformazione e un regime semplificato per la pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione.
La Corte aggiunge che spetta al giudice nazionale verificare, in concreto, se l’autorizzazione rilasciata nel caso di specie corrisponda effettivamente a una concessione ai sensi della direttiva e, se sì, se sia soggetta al regime speciale dell’articolo 19.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- l’attività di esercizio di una farmacia, nella parte essenziale consistente nella fornitura remunerata di medicinali e nella consulenza sul loro corretto uso, non rientra nei servizi non economici di interesse generale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2;
- la medesima attività rientra invece nei servizi sociali e altri servizi specifici di cui all’articolo 19 della direttiva 2014/23/UE.
Principi affermati
La pronuncia conferma due punti centrali per gli operatori e le amministrazioni:
- la qualificazione come servizio non economico di interesse generale non può derivare dalla sola scelta del legislatore nazionale, ma dipende da una nozione autonoma del diritto UE;
- i servizi farmaceutici, in quanto remunerati e inclusi nell’allegato IV tramite il relativo codice CPV, ricadono nel regime alleggerito delle concessioni di servizi sociali e specifici.
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