Corte di giustizia, Sentenza C-783/23
Judgment of the Court (Third Chamber) of 10 July 2025. — Liège Airport Security v État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. — Request for a preliminary ruling from the Cour de cassation. — Reference for a preliminary ruling – Transport – Air transport – Regulation (EC) No 300/2008 – Civil aviation security – Article 4 – Common basic standards – Article 9 – Appropriate authority – Member State’s obligation to designate a single authority to be responsible for the coordination and monitoring of the implementation of safety standards – Scope – National authority responsible for ensuring compliance with national regulations governing the exercise of private safety activities. — Case C-783/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito la portata dell’articolo 9 del regolamento n. 300/2008 in materia di sicurezza dell’aviazione civile. La designazione di una sola "appropriate authority" serve a coordinare e monitorare l’attuazione dei comuni standard di base, ma non esclude l’intervento di altre autorità nazionali su profili diversi, come il rispetto della normativa generale sulla sicurezza privata. Nel caso belga, quindi, il controllo e la sanzione da parte del Ministero dell’Interno non contrastano con il diritto dell’Unione.
Interpretazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 300/2008: portata dell’autorità competente unica in materia di sicurezza dell’aviazione civile e possibilità per un’altra autorità nazionale di controllare il rispetto della normativa interna sulla sicurezza privata in aeroporto.
La questione giuridica
Si chiedeva se l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 300/2008 debba essere interpretato nel senso che l’autorità designata come "appropriate authority" sia l’unica competente a vigilare sull’attuazione dei comuni standards di base di cui all’articolo 4 e, quindi, se esso impedisca che un’altra autorità nazionale controlli una persona giuridica di diritto privato e i suoi dipendenti che svolgono compiti di sicurezza in un aeroporto nazionale, quando tali controlli riguardano il rispetto della normativa interna sulla sicurezza privata.
Principio di diritto
L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 300/2008 non impone che l’autorità unica designata come "appropriate authority" sia l’unica autorità nazionale competente a controllare tutte le attività svolte in aeroporto: esso richiede soltanto che, quando più organismi intervengono nella sicurezza dell’aviazione civile, uno solo sia incaricato del coordinamento e del monitoraggio dell’attuazione dei comuni standard di base dell’articolo 4. Ne consegue che un’altra autorità nazionale può legittimamente verificare il rispetto di regole interne generali sulla sicurezza privata ed eventualmente sanzionare le violazioni, anche se l’attività si svolge in aeroporto, purché tale intervento non riguardi il coordinamento o il controllo dell’attuazione dei comuni standard di base.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 300/2008
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 300/2008
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 300/2008
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 300/2008
- Articolo 9 del regolamento (CE) n. 300/2008
- Articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008
- Allegato del regolamento (CE) n. 300/2008
- Convenzione di Chicago del 1944
- Allegato 17 alla Convenzione di Chicago
Interpretazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 300/2008 e controllo della sicurezza privata in aeroporto
La causa trae origine da un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation belga in un contenzioso tra Liège Airport Security SA e lo Stato belga. La questione riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione di controlli e sanzioni irrogati da un’autorità nazionale diversa da quella designata come unica "appropriate authority" per la sicurezza dell’aviazione civile.
Contesto normativo europeo e internazionale
La Corte richiama innanzitutto la Convenzione di Chicago del 1944 e, in particolare, l’allegato 17, dedicato all’"Aviation Security", che prevede che ciascuno Stato contraente designi un’autorità competente per lo sviluppo, l’attuazione e il mantenimento del programma nazionale di sicurezza dell’aviazione civile.
Nel diritto dell’Unione, il regolamento (CE) n. 300/2008:
- stabilisce regole comuni per proteggere l’aviazione civile da atti di interferenza illecita;
- fornisce la base per un’interpretazione comune dell’allegato 17 della Convenzione di Chicago;
- definisce all’articolo 4 i comuni standard di base;
- prevede all’articolo 9 che, quando in uno Stato membro vi siano più organismi coinvolti nella sicurezza dell’aviazione civile, sia designata un’unica autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell’attuazione di tali standard;
- impone all’articolo 10 che ciascuno Stato membro predisponga un programma nazionale di sicurezza dell’aviazione civile che definisca le responsabilità per l’attuazione dei comuni standard di base.
Fatti del procedimento principale
Liège Airport Security era stata costituita dalla Regione vallona e dalla società di gestione dell’aeroporto di Liège-Bierset per svolgere compiti di sicurezza aeroportuale. Nel 2018 agenti del servizio federale Interni avevano riscontrato che due dipendenti svolgevano attività ricadenti nella disciplina belga sulla sicurezza privata, in particolare il controllo dell’accesso dei passeggeri alle piste e l’ispezione dei posti di controllo e del personale addetto.
A seguito di tali rilievi furono contestate:
- alla società, l’aver istituito un servizio interno di sicurezza privata senza previa autorizzazione ministeriale;
- ai due dipendenti, l’aver svolto attività di tale servizio senza la tessera di identificazione richiesta dalla legge.
Il Ministero dell’Interno inflisse quindi sanzioni amministrative pecuniarie. La società contestò la competenza di tale autorità, sostenendo che in forza dell’articolo 9 del regolamento n. 300/2008 solo la DGTA, appartenente al Ministero competente in materia di mobilità e trasporti, avrebbe potuto svolgere controlli in materia di sicurezza aeroportuale.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 9 del regolamento n. 300/2008 vada interpretato nel senso che l’autorità designata in base a tale disposizione debba essere l’unica a vigilare sull’attuazione dei comuni standard di base di cui all’articolo 4, e ciò anche quando le norme applicate siano disposizioni nazionali non specificamente dedicate alla sicurezza dell’aviazione civile, ma alla disciplina generale della sicurezza privata.
Ragionamento della Corte
La Corte parte dal dato letterale dell’articolo 9: la norma presuppone che, in uno Stato membro, possano coesistere più organismi coinvolti nella sicurezza dell’aviazione civile. La disposizione richiede solo che uno di essi sia designato come autorità unica per il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione dei comuni standard di base.
Da ciò la Corte ricava che:
- l’"appropriate authority" si distingue dagli altri organismi nazionali competenti nella materia;
- il suo ruolo è limitato alla coordinazione e al controllo dell’attuazione degli standard comuni di cui all’articolo 4;
- la disposizione non impone che essa sia l’unica autorità competente per tutti gli aspetti connessi alla sicurezza dell’aviazione civile.
Sul piano teleologico, la Corte osserva che il regolamento n. 300/2008 mira a stabilire regole comuni di protezione dell’aviazione civile, ma lascia agli Stati membri un certo margine di flessibilità nell’organizzazione delle modalità di attuazione. Inoltre, l’allegato 17 della Convenzione di Chicago, richiamato dal regolamento, non impone di concentrare tutti i poteri in un’unica autorità nazionale.
Quanto al contesto, l’articolo 10 del regolamento prevede espressamente che il programma nazionale di sicurezza definisca le responsabilità per l’attuazione degli standard di base, confermando che il regolamento non disciplina in modo esaustivo il riparto interno di competenze tra autorità nazionali.
La Corte precisa poi che i controlli eseguiti dal Ministero dell’Interno belga non miravano a coordinare o monitorare l’attuazione degli standard di base di cui all’articolo 4, ma a verificare il rispetto della normativa belga sulla sicurezza privata. Tale normativa è di portata generale e non riguarda esclusivamente la sicurezza dell’aviazione civile, anche se può incidere indirettamente su attività svolte in aeroporto.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 9 del regolamento n. 300/2008 non osta a che un’autorità diversa da quella designata come "appropriate authority" sia responsabile di controllare se una persona giuridica di diritto privato e i suoi dipendenti, che svolgono compiti di sicurezza in un aeroporto nazionale, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale sulla sicurezza privata.
Principio affermato
La designazione di un’unica autorità ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 300/2008 riguarda soltanto il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione dei comuni standard di base in materia di sicurezza dell’aviazione civile; essa non vieta agli Stati membri di attribuire ad altre autorità il controllo e l’eventuale sanzione della violazione di normative nazionali di carattere generale, anche se applicate ad attività svolte in aeroporto.
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