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Sentenza

Sentenza n. 336/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento dei seguenti atti: - delibera di Giunta Regionale n. 463/2022 del 7.12.2022 con cui la Regione Molise ha definanziato l’importo di euro 4.728.518,28 relativo all’adeguamento e potenziamento del depuratore consortile – Area tematica 05. Ambiente e Risorse Naturali – Settore di Intervento Risorse Idriche – Codice progetto PAMOSE.AC2.ZI.05; -atti connessi, ivi compresa la nota prot. 200924/2022 del 2.12.2022 con cui il Direttore del Servizio Difesa del Suolo del IV Dipartimento, con riferimento al progetto PAMOSE.AC2.ZI.05, ha rilevato che “i tempi di consegna dei relativi elaborati non consentono di espletare la gara per l’aggiudicazione dei lavori in modo da poter conseguire l’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) entro il 31.12.2022” e per la condanna della Regione al risarcimento dei danni.

Giustizia amministrativa202300070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera di Giunta Regionale n. 463/2022 di definanziamento di euro 4.728.518,28 destinati all’adeguamento e potenziamento di un depuratore consortile, nonché la nota regionale presupposta relativa all’impossibilità di conseguire l’obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio ha impugnato il definanziamento disposto dalla Regione Molise nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, deducendo la violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, del d.m. 7 agosto 2015, del d.l. n. 83/2012, delle delibere CIPE nn. 25/2016, 26/2017 e 95/2018 e del d.l. n. 34/2021, nonché carenza assoluta di motivazione e istruttoria, violazione dei principi di trasparenza ed eccesso di potere. In particolare, il Consorzio ha lamentato di non essere stato coinvolto nel procedimento di definanziamento, il cui avvio non sarebbe stato formalizzato; ha sostenuto che il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2022 fosse imputabile alla colpevole inerzia della Regione, che aveva assunto il ruolo di soggetto attuatore in luogo del Consorzio; ha infine chiesto il risarcimento di euro 5.820.818,28, prospettando una responsabilità contrattuale derivante dall’accordo di collaborazione e dalla delibera regionale di modifica del soggetto attuatore, oppure, in subordine, extracontrattuale. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando l’orientamento relativo alle revoche di finanziamenti per inadempimento del beneficiario, e ha contestato la legittimazione e la fondatezza del ricorso. Il Consorzio aveva inoltre chiesto il rinvio dell’udienza in ragione di trattative di componimento bonario.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto la richiesta di rinvio formulata dalle parti, ritenendo insussistenti i casi eccezionali richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., poiché le generiche trattative erano state prospettate soltanto a ridosso dell’udienza e oltre tre anni dopo l’instaurazione del giudizio. Ha poi respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: la controversia non riguardava la revoca di un finanziamento già erogato per inadempimento nella fase esecutiva del rapporto, bensì il definanziamento di somme non ancora erogate, adottato nell’ambito di un procedimento amministrativo, con conseguente sussistenza di una posizione di interesse legittimo. Nel merito, il ricorso è stato respinto. La mancata partecipazione procedimentale, anche ove sussistente, è stata ritenuta non viziante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, in ragione della natura procedimentale del vizio e della correttezza sostanziale della delibera. Il Collegio ha escluso che il Consorzio avesse dimostrato una colpevole inerzia della Regione: la sostituzione del Consorzio quale soggetto attuatore era stata richiesta dallo stesso ente per insufficienza di personale; il relativo iter di approvazione e formalizzazione dell’accordo si era perfezionato solo nel 2021; l’accordo poneva a carico del Consorzio obblighi di collaborazione e impulso, dei quali non era stata provata l’osservanza; inoltre, le richieste del Consorzio di riassumere il ruolo di soggetto attuatore risultavano in contrasto con la precedente richiesta di esserne esonerato. La nota regionale del 2 dicembre 2022, richiamata dalla delibera, attestava infine l’impossibilità di completare in tempo gli elaborati e la gara per conseguire l’obbligazione giuridicamente vincolante entro il termine previsto. Non essendo stata provata un’inerzia regionale causalmente idonea a determinare il definanziamento, il TAR ha respinto sia la domanda di annullamento sia le domande risarcitorie, ritenendo assorbita l’ulteriore eccezione sulla carenza di posizione legittimante. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e della natura pubblica delle parti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    solo per casi eccezionali

    Il rinvio della causa può essere disposto soltanto in presenza di casi eccezionali; la prospettazione tardiva e generica di trattative bonarie non è sufficiente.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative, quale vizio procedimentale, non determina l’annullamento quando il giudice accerti la correttezza sostanziale del contenuto del provvedimento.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata esaminata quale vizio partecipativo, ritenuto non invalidante nel caso concreto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2.

  • art. 11-novies l. n. 87/2021

    La disposizione individuava nel 31 dicembre 2022 il termine ultimo per il perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti funzionali all’attuazione dell’intervento finanziato.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La norma è stata richiamata quale base per la trattazione dell’udienza di smaltimento dell’arretrato da remoto.

Massime di principio

  • La controversia sul definanziamento di risorse non ancora erogate, adottato nell’ambito del procedimento amministrativo per il mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, appartiene alla giurisdizione amministrativa, poiché la posizione del beneficiario ha natura di interesse legittimo; diverso è il caso della revoca di somme già erogate per inadempimento nella fase esecutiva del rapporto.
  • La mancata partecipazione al procedimento non comporta l’annullamento del provvedimento quando il vizio è meramente procedimentale e il giudice accerta che il contenuto sostanziale del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
  • Chi assume obblighi di collaborazione e impulso nell’ambito di un accordo amministrativo relativo all’attuazione di un finanziamento deve provare di averli concretamente adempiuti; la mera contestazione generica dei ritardi non dimostra l’inerzia colpevole dell’amministrazione.
  • Ai fini dell’annullamento di un definanziamento e del risarcimento dei danni, il beneficiario deve dimostrare che il ritardo imputato all’amministrazione abbia avuto efficacia causale idonea a determinare il mancato perfezionamento dell’obbligazione giuridicamente vincolante e la conseguente perdita delle risorse.
  • La richiesta del beneficiario di essere sostituito quale soggetto attuatore, motivata dall’insufficienza delle proprie risorse organizzative, rileva nella valutazione dell’imputabilità dei successivi ritardi e può escludere che questi siano automaticamente riferibili all’amministrazione subentrante.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiBonifiche e siti contaminatiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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