Sentenza del 28/01/2016 n. 591 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Riscossione - Rateazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la perdita dell'intera rateazione a causa di ritardi reiterati, ma contenuti, nel pagamento di otto rate, variabili da un minimo di 3 a un massimo di 11 giorni. Sosteneva che tali ritardi lievi non fossero sufficienti a determinare la decadenza dal beneficio, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni e interessi per i singoli pagamenti tardivi.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato affermato che il reiterato lieve ritardo nel pagamento delle rate non comporta il disconoscimento dell'intera dilazione. In presenza di ritardi esigui, l'amministrazione può applicare le sanzioni previste e richiedere gli interessi, ma questi devono essere rigorosamente commisurati agli importi e ai periodi di effettivo ritardo. La rateazione, pertanto, non viene meno automaticamente per il solo fatto di ritardi contenuti nelle singole rate.
Norme richiamate
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Ha avviato l'evoluzione normativa volta a distinguere i ritardi lievi nel pagamento delle rate dalla decadenza integrale dal beneficio della rateazione.
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, articolo 3
Ha introdotto una disciplina più favorevole e proporzionata in materia di decadenza dalla rateazione, consolidando il principio secondo cui ritardi esigui non comportano necessariamente la perdita dell'intera dilazione.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 15-ter
La norma viene interpretata nel senso che la decadenza dalla rateazione non può essere desunta automaticamente da ogni ritardo, soprattutto quando questo è contenuto; per i ritardi lievi restano dovuti sanzioni e interessi limitati alle somme pagate tardivamente.
Massime di principio
- La decadenza da una rateazione deve essere valutata secondo criteri di proporzionalità e non può derivare automaticamente da qualsiasi ritardo nel pagamento.
- Ritardi brevi e di modesta entità nelle singole rate, anche se reiterati, possono comportare sanzioni e interessi senza determinare necessariamente la perdita dell'intera dilazione.
- Gli interessi devono essere calcolati solo sull'importo effettivamente pagato in ritardo e per il periodo concreto di ritardo.
- Per stabilire se vi sia decadenza occorre verificare la disciplina applicabile ratione temporis, il numero e la durata dei ritardi, nonché le soglie previste dalla normativa vigente.
- Il contribuente deve comunque rispettare con puntualità le scadenze, perché ritardi più gravi o superiori alle soglie normative possono determinare la decadenza dal beneficio.
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