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Sentenza

Sentenza del 28/01/2016 n. 591 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Riscossione - Rateazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la perdita dell'intera rateazione a causa di ritardi reiterati, ma contenuti, nel pagamento di otto rate, variabili da un minimo di 3 a un massimo di 11 giorni. Sosteneva che tali ritardi lievi non fossero sufficienti a determinare la decadenza dal beneficio, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni e interessi per i singoli pagamenti tardivi.

La decisione

La contestazione è stata accolta. È stato affermato che il reiterato lieve ritardo nel pagamento delle rate non comporta il disconoscimento dell'intera dilazione. In presenza di ritardi esigui, l'amministrazione può applicare le sanzioni previste e richiedere gli interessi, ma questi devono essere rigorosamente commisurati agli importi e ai periodi di effettivo ritardo. La rateazione, pertanto, non viene meno automaticamente per il solo fatto di ritardi contenuti nelle singole rate.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

    Ha avviato l'evoluzione normativa volta a distinguere i ritardi lievi nel pagamento delle rate dalla decadenza integrale dal beneficio della rateazione.

  • Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, articolo 3

    Ha introdotto una disciplina più favorevole e proporzionata in materia di decadenza dalla rateazione, consolidando il principio secondo cui ritardi esigui non comportano necessariamente la perdita dell'intera dilazione.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 15-ter

    La norma viene interpretata nel senso che la decadenza dalla rateazione non può essere desunta automaticamente da ogni ritardo, soprattutto quando questo è contenuto; per i ritardi lievi restano dovuti sanzioni e interessi limitati alle somme pagate tardivamente.

Massime di principio

  • La decadenza da una rateazione deve essere valutata secondo criteri di proporzionalità e non può derivare automaticamente da qualsiasi ritardo nel pagamento.
  • Ritardi brevi e di modesta entità nelle singole rate, anche se reiterati, possono comportare sanzioni e interessi senza determinare necessariamente la perdita dell'intera dilazione.
  • Gli interessi devono essere calcolati solo sull'importo effettivamente pagato in ritardo e per il periodo concreto di ritardo.
  • Per stabilire se vi sia decadenza occorre verificare la disciplina applicabile ratione temporis, il numero e la durata dei ritardi, nonché le soglie previste dalla normativa vigente.
  • Il contribuente deve comunque rispettare con puntualità le scadenze, perché ritardi più gravi o superiori alle soglie normative possono determinare la decadenza dal beneficio.

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