Sentenza del 28/01/2016 n. 40 - Comm. Trib. Prov. Cremona
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - Termine dilatorio per la comunicazione di osservazioni e richieste - Mancato rispetto - Illegittimità degli avvisi - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che gli avvisi fossero illegittimi perché non era stato rispettato il termine dilatorio previsto per consentire al contribuente di comunicare osservazioni e richieste prima dell'emissione dell'atto impositivo. Nel caso esaminato, tuttavia, nei confronti del contribuente non era stato redatto alcun processo verbale di constatazione: l'Amministrazione si era avvalsa di risultanze derivanti da verifiche eseguite presso soggetti terzi.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il mancato rispetto del termine dilatorio non determina l'illegittimità degli avvisi quando la verifica fiscale è stata svolta nei confronti di terzi e non direttamente presso il contribuente. Le garanzie previste dall'art. 12 della legge n. 212/2000 operano infatti in favore del soggetto sottoposto a verifica in loco e non si estendono automaticamente al terzo nei cui confronti siano utilizzati elementi emersi da quella verifica. La decisione è conforme all'orientamento espresso dalla Cassazione n. 25515/2013.
Norme richiamate
Art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Termine dilatorio per la comunicazione di osservazioni e richieste
Le garanzie procedimentali previste dalla norma, compreso il termine dilatorio successivo alla conclusione della verifica, sono riconosciute al contribuente direttamente sottoposto a verifica in loco e alla redazione del processo verbale di constatazione. Non spettano invece automaticamente al soggetto terzo nei cui confronti l'Amministrazione utilizzi elementi acquisiti durante una verifica eseguita presso altri.
Massime di principio
- Il termine dilatorio previsto dall'art. 12 della legge n. 212/2000 presuppone, in linea generale, una verifica fiscale eseguita direttamente presso il contribuente e la redazione di un processo verbale di constatazione nei suoi confronti.
- Se l'accertamento si fonda su dati o elementi acquisiti durante controlli effettuati presso soggetti terzi, l'assenza del termine dilatorio non rende automaticamente illegittimo l'avviso di accertamento.
- Il contribuente che non è stato direttamente verificato non può invocare le garanzie procedimentali previste per il soggetto sottoposto a verifica in loco, salvo l'applicabilità di ulteriori specifiche disposizioni o la violazione di altri diritti di difesa.
- Per valutare la validità dell'atto occorre distinguere tra verifica diretta del contribuente, con processo verbale di constatazione, e utilizzo indiretto di risultanze provenienti da controlli eseguiti nei confronti di terzi.
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