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Sentenza

Sentenza del 28/01/2016 n. 62 - Corte di Giustizia CEE

- Regime generale delle accise - Direttiva 2008/118/CE. - Difformità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. - Prodotti mancanti al momento della consegna - Circolazione di prodotti in regime di sospensione dall'accisa - Riscossione dell'accisa in assenza di prova della distruzione o della perdita dei prodotti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'imposizione dell'imposta sull'energia su 4.854 litri di gasolio mancanti al momento della consegna, quantitativo eccedente la soglia di tolleranza amministrativa dello 0,2%. Il giudice tedesco chiedeva se la circolazione in sospensione si concludesse all'arrivo del mezzo o solo dopo lo scarico completo, se le regole sulle irregolarità si applicassero anche agli ammanchi parziali e se fosse necessario dimostrare l'immissione in consumo.

La decisione

La Corte ha stabilito che la circolazione si conclude soltanto al termine dello scarico completo, quando il destinatario può conoscere con precisione la quantità effettivamente ricevuta. Un ammanco rilevato alla consegna costituisce un'irregolarità che implica lo svincolo dal regime sospensivo e, quindi, l'immissione in consumo, salvo prova della distruzione totale o della perdita irrimediabile per natura del prodotto, caso fortuito, forza maggiore o autorizzazione dell'autorità. L'articolo 10, paragrafo 4, si applica anche quando manca solo una parte dei prodotti. La causa è stata rimessa al giudice nazionale per la decisione finale, sulla base di tali criteri.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/118/CE, articolo 20, paragrafo 2

    La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa si conclude [...] nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti sottoposti ad accisa.

    La presa in consegna avviene quando il destinatario ha effettivamente ricevuto i prodotti ed è in grado di determinarne con esattezza la quantità; per i prodotti trasportati sfusi, ciò avviene dopo lo scarico completo.

  • Direttiva 2008/118/CE, articolo 7, paragrafi 1, 2, lettera a), e 4

    Per immissione in consumo si intende lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa.

    Gli ammanchi non costituiscono automaticamente un caso di perdita irrimediabile: se non sono provati come distruzione o perdita irrimediabile, implicano lo svincolo dal regime sospensivo e rendono l'accisa esigibile.

  • Direttiva 2008/118/CE, articolo 10, paragrafi 2, 4 e 6

    Se [...] non è possibile determinare dove si sia verificata l'irregolarità, essa si presume avvenuta nello Stato membro e nel momento in cui è stata rilevata.

    La presunzione di localizzazione dell'irregolarità nello Stato membro di destinazione opera quando l'irregolarità è rilevata ma non è possibile individuarne il luogo. Se i prodotti, o parte di essi, non arrivano a destinazione e non viene rilevata alcuna irregolarità durante il trasporto, l'irregolarità si presume invece nello Stato di spedizione, salvo prova contraria entro il termine previsto.

  • Direttiva 2008/118/CE, articolo 16, paragrafo 2, lettera d)

    L'obbligo del depositario di contabilizzare i prodotti ricevuti conferma che la circolazione termina quando i prodotti sono effettivamente ricevuti e quantificati.

  • Direttiva 2003/96/CE, articoli 1 e 2

    Il gasolio rientra tra i prodotti energetici soggetti a imposizione armonizzata.

  • Energiesteuergesetz, articoli 8, 11 e 14

    Le norme tedesche attuano il regime unionale sull'esigibilità dell'imposta, sulla circolazione tra depositi fiscali e sulle presunzioni relative alle irregolarità; devono essere interpretate conformemente alla direttiva.

Massime di principio

  • Nel trasporto di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, l'arrivo del mezzo non coincide necessariamente con la conclusione della circolazione: il momento decisivo è la verifica della quantità effettivamente scaricata e ricevuta.
  • Un ammanco parziale può costituire un'irregolarità e può comportare l'esigibilità dell'accisa sui prodotti mancanti; la regola vale anche se la maggior parte della spedizione è arrivata regolarmente.
  • L'accisa non dovrebbe essere riscossa se il soggetto interessato prova in modo soddisfacente che i prodotti sono stati totalmente distrutti o irrimediabilmente perduti per cause riconosciute dalla normativa.
  • Quando il luogo dell'irregolarità non è individuabile, la normativa stabilisce presunzioni territoriali: occorre distinguere tra irregolarità rilevata durante o alla consegna e mancata conclusione della circolazione senza irregolarità rilevata.
  • La prova documentale della consegna, dello scarico, delle quantità ricevute e delle eventuali perdite è essenziale per contestare l'esigibilità dell'accisa e per dimostrare il luogo o la causa dell'ammanco.

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