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Sentenza

Sentenza del 28/01/2016 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Cremona

NULLITA' DELL'ATTO - Tributi non armonizzati - Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la validità di un avviso di accertamento emesso in materia di tributi non armonizzati senza la previa instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale e senza la redazione di un processo verbale di constatazione. Il ricorrente sosteneva, presumibilmente, che tale omissione comportasse la nullità o l'invalidità dell'atto.

La decisione

La censura è stata respinta. Secondo il principio richiamato, nell'ordinamento italiano non esiste, per i tributi non armonizzati, un obbligo generalizzato dell'Amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. Pertanto, la mancata redazione del processo verbale di constatazione o la mancata partecipazione preventiva del contribuente non determinano automaticamente l'invalidità dell'atto.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale in materia di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati

    In tema di tributi non armonizzati, non esiste nell'attuale legislazione italiana un obbligo generalizzato a carico dell'Amministrazione finanziaria di instaurare un contraddittorio procedimentale mediante la redazione di un processo verbale di constatazione prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto.

    L'assenza di un contraddittorio preventivo non comporta automaticamente la nullità o l'invalidità dell'avviso di accertamento quando si tratta di tributi non armonizzati, salvo specifiche disposizioni che prevedano diversamente.

  • Cassazione, sentenza n. 24823/2015

    La pronuncia è richiamata come precedente a sostegno della distinzione tra tributi armonizzati, per i quali possono rilevare i principi del diritto dell'Unione europea, e tributi non armonizzati, per i quali non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.

Massime di principio

  • Per i tributi non armonizzati, l'Amministrazione finanziaria può generalmente emettere l'avviso di accertamento senza un previo contraddittorio, salvo che una specifica norma lo imponga.
  • La mancata redazione di un processo verbale di constatazione non determina di per sé la nullità dell'accertamento: occorre verificare se una disposizione specifica preveda tale adempimento e ne colleghi la violazione all'invalidità dell'atto.
  • La disciplina può differire per i tributi armonizzati, nei quali assumono rilievo i principi dell'ordinamento dell'Unione europea sul diritto di difesa e sul contraddittorio.
  • In una situazione analoga è quindi necessario individuare il tipo di tributo, la procedura concretamente seguita e l'eventuale esistenza di una norma speciale che imponga il contraddittorio preventivo.

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