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Sentenza

Sentenza del 28/01/2016 n. 543 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO SINTETICO - "VECCHIO REDDITOMETRO" - Scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato ex art. 38 comma 4 del d.P.R. 600/1973 - Oggetto - Periodi di imposta non consecutivi - Ammessi - Periodi di imposta non più accertabili - Non ammessi - Ragione - Violazione del diritto di difesa del contribuente - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’accertamento sintetico fondato sull’art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973, sostenendo che il requisito dello scostamento minimo tra reddito dichiarato e reddito accertato dovesse essere verificato secondo criteri corretti e senza considerare annualità ormai non più accertabili. La questione riguardava anche la possibilità di utilizzare periodi d’imposta non consecutivi e l’incidenza di annualità prescritte o decadute sul diritto di difesa del contribuente.

La decisione

La sentenza ha chiarito che, ai fini del cosiddetto vecchio redditometro, lo scostamento di almeno un quarto tra reddito dichiarato e reddito accertato non deve necessariamente verificarsi in periodi d’imposta consecutivi. Tuttavia, l’Amministrazione non può considerare annualità non più accertabili, perché il contribuente non imprenditore, non essendo tenuto a conservare indefinitamente la documentazione contabile, non avrebbe concrete possibilità di dimostrare la provenienza delle somme o di contestare adeguatamente la ricostruzione reddituale. L’accertamento è quindi illegittimo nella parte in cui fonda il controllo su periodi non più verificabili, per violazione del diritto di difesa.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973

    In tema di accertamento sintetico basato sul cosiddetto "vecchio redditometro", lo scostamento di almeno un quarto tra il reddito dichiarato e quello accertato può risultare anche da periodi d’imposta non consecutivi.

    La norma non impone che gli scostamenti rilevanti si verifichino necessariamente in annualità consecutive. Tuttavia, il controllo deve rispettare i limiti temporali dell’accertabilità e il diritto di difesa del contribuente.

Massime di principio

  • Nel vecchio redditometro, il requisito dello scostamento minimo può essere verificato anche considerando periodi d’imposta non consecutivi.
  • Non possono essere utilizzate, per fondare o rafforzare l’accertamento, annualità ormai non più accertabili o non più documentabili dal contribuente.
  • La decadenza del potere di accertamento non tutela soltanto l’Amministrazione, ma impedisce anche di fondare l’accertamento su periodi per i quali il contribuente non può più ragionevolmente reperire la documentazione necessaria alla difesa.
  • In situazioni analoghe occorre verificare sia il calcolo dello scostamento reddituale sia le annualità effettivamente utilizzate dall’Amministrazione, controllando che siano ancora fiscalmente accertabili.
  • La violazione concreta del diritto di difesa può comportare l’illegittimità dell’accertamento quando il contribuente sia chiamato a giustificare disponibilità patrimoniali o spese riferite a periodi troppo risalenti.

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