Sentenza n. 3581/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 409/2018, pubblicata il 7.08.2018, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 409/2018, recante condanna al pagamento dell’indennizzo ex legge n. 210/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il nesso causale tra l’epatite cronica HCV correlata e le emotrasfusioni ricevute nel 1971, condannando il Ministero della Salute al pagamento dell’indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 della legge n. 210/1992, nella misura corrispondente all’ottava categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, con decorrenza dal 1° ottobre 2014 e interessi legali sui singoli ratei dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza, la sua rituale notificazione al Ministero e il mancato pagamento, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza allegare né provare l’adempimento, totale o parziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, pur non contenendo una quantificazione numerica dell’importo, non costituisse una condanna generica, poiché indicava tutti i parametri necessari per una mera operazione matematico-contabile: misura dell’indennizzo, decorrenza, criteri per il calcolo degli interessi e data della domanda amministrativa. Ha inoltre accertato il passaggio in giudicato della sentenza e la rituale notificazione del titolo al Ministero presso la sede reale. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni, rilevando che tale termine era inutilmente decorso dalla notificazione perfezionatasi il 16 novembre 2022. In assenza di prova dell’adempimento, ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante quantificazione delle somme dovute secondo i parametri del titolo, con detrazione di eventuali pagamenti parziali, e pagamento alla ricorrente. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Segretario generale del Ministero della Salute o un funzionario delegato, da attivare su istanza della creditrice, con termine di 120 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della struttura debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800 oltre accessori e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Fondano l’azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario, nonché di nominare un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Riconosce l’esperibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l’oggetto è un’obbligazione pecuniaria derivante da giudicato; la notificazione del titolo presso la sede dell’amministrazione consente l’avvio del procedimento contabile di pagamento.
art. 1 legge n. 210/1992
Prevede l’indennizzo riconosciuto alla ricorrente per l’infermità causalmente riconducibile alle emotrasfusioni.
art. 2 legge n. 210/1992
Individua la disciplina dell’indennizzo oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
d.P.R. n. 834/1981, tabella A, ottava categoria
Costituisce il parametro normativo per determinare la misura dell’indennizzo dovuto, rendendo l’importo calcolabile mediante una mera operazione matematica.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una pronuncia che non liquidi numericamente la somma dovuta non è una condanna generica quando contenga tutti i parametri necessari per la quantificazione mediante una mera operazione matematico-contabile, senza ulteriori accertamenti riservati al giudice della cognizione.
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un’obbligazione pecuniaria posta a carico di un’amministrazione da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché il titolo sia idoneo a determinare il contenuto dell’obbligo.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 si applica anche all’azione di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di un’amministrazione; il termine decorre dalla rituale notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione.
- In sede di ottemperanza, grava sull’amministrazione debitrice l’onere di dimostrare l’adempimento, anche parziale, del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento integrale, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
- La nomina di un commissario ad acta può essere disposta preventivamente per l’ipotesi di persistente inottemperanza, subordinandone l’attivazione a un’istanza della parte creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
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