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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03232/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per due motivi principali: 1) violazione dell'art. 416-bis.1 c.p. e carenza di motivazione circa l'applicazione dell'aggravante (sia nella forma del metodo mafioso sia in quella dell'agevolazione mafiosa), sostenendo che la sentenza non dimostrerebbe il nesso funzionale tra l'omicidio e l'agevolazione del clan né la conoscenza di tale finalità da parte dell'imputato; 2) violazione dell'art. 99 c.p. e carenza di motivazione nell'applicazione della recidiva, sostenendo che non è stata adeguatamente valutata la relazione fra i precedenti penali e il nuovo reato né la concreta accresciuta pericolosità sociale dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ritenendo correttamente motivata l'applicazione dell'aggravante nella forma dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.), sulla base delle intercettazioni, delle dichiarazioni di collaboratori e della funzione sanzionatoria interna svolta dall'omicidio per il mantenimento dell'ordine nel clan. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, confermando l'applicazione della recidiva in relazione al quadro storico-reattivo dell'imputato (precedenti connessi a reati di natura mafiosa/aggravati). Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha rilevato che il giudice del rinvio ha correttamente ricalcolato la pena; la pena definitiva, tenuto conto dei limiti di legge per il rito abbreviato, è rimasta confermata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la condanna sostanziale e il regime sanzionatorio risultano confermati; il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La disposizione aggravante si può articolare in due forme alternative: una oggettiva (impiego del metodo mafioso nel singolo reato) e una soggettiva (scopo di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa). Nel caso di specie la Corte ha ritenuto applicata la forma soggettiva (agevolazione mafiosa) perché l'omicidio era funzionale a sanzionare internamente comportamenti contrari alle regole del clan e a garantire la coesione e l'efficacia intimidatoria dell'associazione; inoltre è stata ritenuta la conoscenza da parte dell'esecutore della finalità agevolativa.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamata per il complesso della disciplina relativa alle associazioni mafiose e alle aggravanti ad esse collegate. La Corte ha ricordato la distinzione tra le due forme dell'aggravante ad effetto speciale e si è attenuta alla giurisprudenza consolidata sulla materia.

  • art. 99 cod. pen.

    L'applicazione della recidiva richiede una motivazione che colleghi i precedenti penali alla maggiore pericolosità sociale manifestata con il nuovo reato. La Corte ha ritenuto che, avendo l'imputato precedenti per reati connessi all'attività mafiosa (es. estorsione aggravata), e considerando l'omicidio aggravato dal carattere mafioso, il giudice ha correttamente valutato il rapporto e l'accresciuta pericolosità, giustificando l'applicazione della recidiva.

  • art. 63, quarto comma, cod. pen.

    Usato nel calcolo delle circostanze più gravi ai fini dell'aumento di pena: la Corte ha ritenuto la recidiva quale circostanza più grave che ha inciso sul calcolo della pena base.

  • art. 78 cod. pen.

    Richiamato in relazione al limite massimo di pena applicabile al rito abbreviato, che ha limitato l'irrogazione della pena complessiva nonostante l'aumento determinato dalla recidiva.

  • Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini)

    Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01

    Principio giurisprudenziale richiamato circa la necessità di una motivazione non apodittica e distinta tra le due forme dell'aggravante ad effetto speciale; la sentenza impugnata doveva rispondere alle critiche già formulate e spiegare con elementi concreti la funzionalità del reato rispetto agli scopi dell'associazione e la conoscenza di tale funzionalità da parte dell'agente.

  • Sez. U, n. 337 del 18/12/2008 (Antonucci)

    Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241578-01

    Giurisprudenza richiamata per l'affermazione che l'aggravante ad effetto speciale si atteggia in due forme alternative (oggettiva del metodo mafioso e soggettiva dell'agevolazione). La Corte si è uniformata a questo principio nell'interpretare l'art. 416-bis.1.

Massime di principio

  • Per applicare l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. non è sufficiente l'appartenenza dell'autore o della vittima a un clan: occorre dimostrare il nesso funzionale tra il reato e l'agevolazione dell'associazione (o l'impiego del metodo mafioso) e, se si invoca la forma soggettiva, che l'autore fosse a conoscenza di tale finalità.
  • La mera assenza del corpo della vittima non è di per sé prova del metodo mafioso; bisogna collegare il comportamento (es. occultamento) ad elementi fattuali che ne attestino la platealità o la finalità intimidatoria o l'esecuzione per conto del clan.
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori possono costituire elementi sufficienti per ricostruire la finalità mafiosa e la conoscenza da parte dell'esecutore, purché la motivazione colleghi concretamente questi elementi alla decisione giudiziale.
  • In tema di recidiva (art. 99 c.p.) il giudice deve motivare il nesso tra precedenti e nuovo reato e perché tali precedenti alimentino una maggiore pericolosità sociale; non è sufficiente l'enunciazione generica dei precedenti.
  • Se la Corte d'appello viene richiamata dalle Sezioni Unite o da un annullamento per carenze motivazionali, nel giudizio di rinvio deve rispondere specificamente ai rilievi muovendo da elementi nuovi o spiegando perché le interpretazioni precedenti siano corrette; non è sufficiente un mero rinvio alla motivazione di primo grado senza un'adeguata integrazione.
  • In sede di determinazione della pena il giudice deve calcolare e motivare l'effetto combinato di aggravanti, recidiva e limiti di legge (es. limite per il rito abbreviato), illustrando come si perviene al quantum definitivo.

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