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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35277/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione emesse all'esito di un accesso ispettivo presso un call center outbound, con cui l'autorità del lavoro aveva sanzionato l'utilizzo di cinque lavoratrici in assenza di regolare documentazione obbligatoria. In primo e secondo grado l'opposizione del datore di lavoro e del legale rappresentante era stata respinta, ritenendosi che le prestazioni fossero coordinate, continuative ed esclusivamente personali, quindi riconducibili al contratto a progetto; poiché nei contratti non risultava un valido progetto, i rapporti erano stati considerati subordinati, con conferma della legittimità delle sanzioni. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non fosse stata provata la natura del rapporto e dunque i fatti costitutivi delle sanzioni; 2) nullità della sentenza per avere il giudice di merito deciso senza considerare le prove raccolte, basandosi solo sull'interpretazione del d.lgs. n. 276/2003; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'autonomia della prestazione e l'assenza di eterodirezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato nella parte in cui contestava la soluzione di merito, perché conforme alla giurisprudenza che, in tema di contratto a progetto, prevede l'automatica conversione del rapporto in lavoro subordinato in caso di assenza di uno specifico progetto, senza necessità di ulteriori accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto. Nelle restanti censure il motivo è stato dichiarato inammissibile, perché dirette a contestare l'apprezzamento delle prove e non l'effettiva violazione dell'art. 2697 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la sentenza impugnata era fondata su risultanze documentali e sulle allegazioni delle parti, senza alcun vizio di nullità per omissione di esame delle prove. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme e comunque perché il vizio di omesso esame riguarda fatti storici decisivi, non la mera valutazione di elementi istruttori. Confermata la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per distinguere il lavoro subordinato dal lavoro autonomo nella qualificazione del rapporto

  • art. 2222 c.c.

    richiamato per contrapporre il lavoro autonomo alla subordinazione

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se l'onere della prova viene erroneamente attribuito a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione di legge

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    consente solo il sindacato sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non sulla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione o sulla valutazione delle prove

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile nei limiti stabiliti dalla norma

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato come disciplina ratione temporis applicabile ai contratti a progetto

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    l'assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso determina la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato, senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto

  • art. 41 Cost.

    la disciplina sanzionatoria non contrasta con la libertà di iniziativa economica perché deriva dalla violazione di prescrizioni di legge ed ha finalità antielusiva

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore alle parti

  • art. 13 DPR n. 115/2002

    impone, ricorrendone i presupposti, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13 DPR n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • L. n. 228/2012

    richiamata quale fonte della modifica dell'art. 13 DPR n. 115/2002

Massime di principio

  • In tema di contratto a progetto, l'assenza di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso comporta la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato, senza che sia necessario un ulteriore accertamento giudiziale sulla concreta natura del rapporto.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato le prove raccolte.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o la mera critica alla ricostruzione fattuale del giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • La disciplina sanzionatoria collegata alla conversione del rapporto per difetto del progetto è coerente con la finalità antielusiva del legislatore e non viola la libertà di iniziativa economica privata, poiché discende da una condotta datoriale contra legem.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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