Cassazione Penale, Sentenza n. 15948/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi: (a) per l'associazione mafiosa (capo 1) denunciando carenza di motivazione e l'assenza di elementi probatori sufficienti, con critica all'interpretazione delle intercettazioni e al fatto che molte prove sarebbero di epoca remota; (b) per l'estorsione ai parrucchieri (capo 34) sostenendo che le due intercettazioni citate, lette integralmente, descriverebbero al più un rapporto di amicizia e lamentele generiche, non costrizione mafiosa; (c) per i reati relativi alle armi (capi 55 e 56) contestando che dalle intercettazioni non emergerebbe la prova che egli avesse dissotterrato o spostato le armi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione logica e coerente in ordine all'esistenza dell'associazione 'Stidda' e alla partecipazione dell'imputato, fondandosi su servizi di osservazione, intercettazioni, sequestri e dichiarazioni di collaboratori. Ha confermato che l'interpretazione delle intercettazioni da parte del giudice del merito rientra nel suo apprezzamento di fatto e non è sindacabile in sede di legittimità se non per manifesta illogicità, che non è stata dimostrata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione della sentenza all'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Usata come fondamento per qualificare l'organizzazione 'Stidda' come associazione di tipo mafioso; richiamata anche per configurare l'aggravante e l'agevolazione delle attività illecite dell'associazione
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamato in relazione a singole fattispecie (es. estorsioni e il ricorso a condizioni tipiche delle mafie) quale elemento aggravante/qualificante delle condotte contestate
art. 110 e art. 81 cod. pen.
art. 110, art. 81, secondo comma
Art.110 richiamato per il concorso di persone nell'esecuzione del delitto; art.81 (secondo comma) richiamato quale criterio di aggravazione in presenza di più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso
art. 628 e art. 629 cod. pen.
art. 628, terzo comma, n.1 e n.3; art. 629, secondo comma
Norme indicate per i reati di furto/rapina e relative aggravanti in combinazione con l'appartenenza all'associazione mafiosa (utilizzate per inquadrare le condotte estorsive/rapinose contestate)
art. 648 cod. pen.
Richiamato in relazione al reato di ricettazione per l'acquisto/possesso di armi di provenienza delittuosa
legge 2 ottobre 1967, n. 895 (art. 2, 4, 7) e legge 14 ottobre 1974, n. 497 (art. 10, 12, 14)
art. 2, 4, 7 legge 895/1967 come modificati dagli artt. 10, 12, 14 legge 497/1974
Norme speciali sul porto e la detenzione di armi richiamate per inquadrare la detenzione e il porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo
art. 273 e art. 274 cod. proc. pen.
Richiamati nel ragionamento di legittimità: art.273 (gravi indizi di colpevolezza) e art.274 (presupposti per la misura cautelare). La Corte ha chiarito che la valutazione dei gravi indizi è sindacabile in Cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma prevista per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
art. 94 disp. att. (comma 1-ter e 1-bis citati)
Disposizioni tecniche di trasmissione della sentenza all'istituto penitenziario e adempimenti conseguenti all'esecuzione della misura
Massime di principio
- In sede di Cassazione il sindacato sulla decisione del giudice del merito è molto limitato: le valutazioni di fatto (es. interpretazione delle intercettazioni, attendibilità delle prove e ricostruzione fattuale) non sono riconsiderate se non per manifesta illogicità o violazione di specifiche norme.
- Per la conferma di misure cautelari per associazione mafiosa è sufficiente un quadro indiziario unitario e concordante (intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri, dichiarazioni di collaboratori) se il giudice di merito dà motivazione coerente e logica.
- Intercettazioni che mostrano comportamenti di impunità o il far pesare l'appartenenza all'organizzazione possono legittimamente essere interpretate come elementi costitutivi dell'estorsione quando il contegno della vittima indica costrizione o rassegnazione.
- Le contestazioni relative a possesso, spostamento o ricettazione di armi possono trovare fondamento anche in conversazioni intercettate che indichino lo spostamento o la preoccupazione per la scoperta delle armi; per contrastare tali accuse è utile fornire elementi concreti di discolpa o contestare la connessione logica proposta dal giudice.
- Nelle impugnazioni, le censure generiche che non individuano una specifica manifesta illogicità o una violazione di legge sono di norma inammissibili: è necessario indicare punti di concreta illogicità motivazionale o errori di diritto per sperare in un esito favorevole.
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