Cassazione Penale, Ordinanza n. 15569/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza. Deduceva: insufficiente motivazione sull'accertamento dello stato di ebbrezza; nullità della sentenza per omessa motivazione sull'elemento psicologico, in asserita violazione degli artt. 546 e 125 c.p.p.; omessa o erronea valutazione della richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano di merito, riproduttive di censure già esaminate e non idonee a scalfire la motivazione della decisione di appello. La Corte territoriale aveva infatti valorizzato gli elementi istruttori che dimostravano il tasso alcolemico elevato accertato in ospedale mediante esami ematico-tossicologici, dopo un grave sinistro stradale, e aveva motivato il diniego dell'art. 131-bis in ragione dell'elevato tasso alcolemico e della gravità dell'incidente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché fondati su censure di fatto, già esaminate dal giudice di merito, e comunque privi di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata, giudicata logica, congrua e corretta in diritto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 546 c.p.p.
richiamato dal ricorrente quale parametro formale della motivazione della sentenza
art. 125 c.p.p.
richiamato dal ricorrente quale parametro dell'obbligo motivazionale
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto è esclusa quando la valutazione complessiva della concreta offesa, tenuto conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo, non consente di ritenere il fatto tenue
art. 133, comma 1, c.p.
criterio di riferimento per apprezzare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa
Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj
il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
ai fini dell'art. 131-bis non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione ex art. 133, comma 1, c.p., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
la mancata applicazione dell'art. 131-bis può essere correttamente motivata valorizzando la condotta successiva e il contesto del fatto
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, se la sentenza impugnata ha già affrontato i punti controversi con motivazione logica e giuridicamente corretta.
- Per il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, l'accertamento del tasso alcolemico può essere validamente effettuato anche tramite esami ematico-tossicologici eseguiti in ambiente ospedaliero, quando l'interessato sia stato trasportato per le sue condizioni.
- Nei reati contravvenzionali, ai fini della responsabilità, è irrilevante la distinzione tra dolo e colpa quando la fattispecie non richiede un particolare elemento soggettivo diverso dalla mera violazione della norma.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va esclusa quando la valutazione complessiva del fatto concreto evidenzi un'offesa non minima, tenendo conto in modo congiunto di modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo, senza necessità di esaminare analiticamente ogni singolo indice dell'art. 133 c.p.
- Un diniego dell'art. 131-bis c.p. è adeguatamente motivato se il giudice valorizza gli indici concretamente significativi, come l'elevato tasso alcolemico e la gravità del sinistro stradale.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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