Ordinanza n. 156/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone in via cautelare la sospensione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente aveva sostenuto, tra l'altro, che un'ordinanza del Tribunale di Catanzaro avesse effettuato una sostanziale valutazione dell'assenza di pericolosità sociale e che una sentenza della Corte costituzionale avesse escluso l'automatica ostatività della condanna rilevante nel caso concreto. La controversia riguarda quindi l'applicazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione relative alle condanne ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno e la possibilità di imporre all'amministrazione una valutazione concreta della pericolosità sociale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, rilevando che l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro non aveva accertato in via sostanziale l'assenza di pericolosità sociale, ma si era limitata a constatare che in quel giudizio non erano stati addotti elementi contrari. Ha inoltre osservato che la sentenza della Corte costituzionale richiamata dal ricorrente aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del testo unico sull'immigrazione soltanto con riferimento ad alcune fattispecie incriminatrici diverse da quella rilevante nel giudizio. In assenza di una pronuncia della Corte costituzionale estesa alla specifica fattispecie, il giudice amministrativo non può imporre all'amministrazione un controllo concreto della pericolosità sociale in deroga alla disciplina vigente, non essendo previsto nell'ordinamento italiano un controllo di legittimità diffuso. L'assenza di fumus ha reso superflua la valutazione del periculum in mora. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata considerata nel testo vigente, non disapplicabile dal giudice amministrativo in assenza di una pronuncia della Corte costituzionale riferita alla specifica fattispecie incriminatrice.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata ritenuta applicabile alla fattispecie, non potendo il giudice amministrativo imporre un esame concreto della pericolosità sociale oltre i limiti risultanti dalla disciplina e dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito, insieme all'art. 10 del regolamento europeo richiamato, il fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo non può imporre all'amministrazione, in via interpretativa o mediante disapplicazione, un controllo concreto della pericolosità sociale in relazione a una condanna automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, quando la Corte costituzionale non abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina con riferimento alla specifica fattispecie incriminatrice.
- Una pronuncia della Corte costituzionale che esclude l'automatica ostatività delle condanne per determinate fattispecie incriminatrici non si estende automaticamente a reati diversi non ricompresi nella decisione.
- Ai fini della tutela cautelare, l'insussistenza del fumus boni iuris consente di assorbire la valutazione del periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 238/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 240/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 241/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 242/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →